Parere del Garante n. 304 del 06/07/2023
Parere sullo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne - 6 luglio 2023 - 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di Linee guida predisposto da ANAC per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne ai sensi del d.lgs. 24/2023. Il parere inquadra il regime del whistleblowing nel rapporto con il GDPR e con il Codice privacy, valorizzando riservatezza, minimizzazione, sicurezza e bilanciamento con il diritto di difesa del segnalato. L’Autorità prende atto che lo schema recepisce le indicazioni già fornite in sede istruttoria, soprattutto su ambito oggettivo delle segnalazioni, esclusioni, canali alternativi, informativa, contitolarità, DPIA, misure di sicurezza, crittografia, tracciamento degli accessi e gestione delle segnalazioni errate o inviate su canali diversi. Non formula ulteriori osservazioni e chiude con un parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.
Parere favorevole sullo schema di Linee guida ANAC per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in materia di whistleblowing
Parere favorevole sullo schema di Linee guida ANAC in materia di whistleblowing
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, parere favorevole sullo schema di Linee guida predisposto da ANAC per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e sostituisce le precedenti linee guida adottate per il regime dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003, la direttiva (UE) 2019/1937 e il d.lgs. 24/2023, sottolineando che il nuovo sistema tutela le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o delle disposizioni normative nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Vengono richiamate, in particolare, le disposizioni del decreto su:
- ambito soggettivo di applicazione (art. 3);
- canali interni e garanzie di riservatezza (art. 4);
- condizioni per la segnalazione esterna ad ANAC (art. 6);
- canali esterni e loro sicurezza (art. 7);
- compiti di ANAC e delle autorità competenti (art. 8);
- tutela dell’identità del segnalante e della riservatezza degli interessati, anche con riferimento al personale autorizzato e all’esclusione dall’accesso documentale e civico (art. 12);
- discipline specifiche su trattamento dati, conservazione, divulgazione pubblica, tutele, responsabilità e sanzioni (artt. 13-21).
Base giuridica dei trattamenti e ruoli dei titolari
Il Garante afferma che i trattamenti di dati personali effettuati da ANAC, dalle autorità amministrative competenti e dai soggetti pubblici e privati obbligati ad attivare i canali interni sono necessari per adempiere obblighi di legge e compiti di interesse pubblico. La base giuridica viene individuata negli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e g), 10 e 88 del GDPR, nonché negli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Il Garante precisa che tali soggetti, in qualità di titolari del trattamento, devono comunque rispettare i principi generali del GDPR e adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi del contesto, con particolare attenzione alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Ambito oggettivo delle segnalazioni e casi esclusi
Lo schema di linee guida è ritenuto coerente nella parte in cui delimita con precisione le segnalazioni ammissibili. Il Garante valorizza l’indicazione secondo cui possono essere segnalate solo violazioni già commesse o che il segnalante ritiene ragionevolmente possano essere commesse sulla base di elementi concreti.
È apprezzata anche la puntualizzazione delle ipotesi escluse, che comprendono in particolare:
- vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa;
- conflitti interpersonali tra colleghi o con i superiori;
- discriminazioni tra colleghi;
- segnalazioni su trattamenti di dati nel contesto del rapporto di lavoro, in assenza di lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione o dell’ente privato.
Tale delimitazione è ritenuta essenziale per evitare trattamenti di dati personali non riconducibili alla disciplina di settore e quindi privi di adeguato fondamento normativo.
Canali di segnalazione e riservatezza
Il Garante richiama la necessità che i segnalanti utilizzino i canali appositamente istituiti, che offrono maggiori garanzie di sicurezza e riservatezza. Evidenzia che l’uso della posta elettronica ordinaria o certificata non è di per sé sufficiente a garantire il livello richiesto di protezione, mentre per i canali tradizionali occorre predisporre strumenti idonei a preservare la riservatezza, come la protocollazione riservata e il meccanismo delle due buste chiuse.
È inoltre chiarito che anche le segnalazioni prive di dati anagrafici possono non essere anonime in senso tecnico, se il segnalante è identificabile per elementi di contesto.
Informativa, limitazioni dei diritti e rapporti con il segnalato
Il parere ribadisce che i titolari del trattamento devono rendere un’informativa ex ante ai potenziali interessati, attraverso documenti informativi generali pubblicati, ad esempio, sul sito web o sulla piattaforma informatica, oppure mediante informative brevi quando si usano canali diversi. Non è invece necessario fornire informative individuali ai soggetti direttamente menzionati in una segnalazione.
Il Garante richiama inoltre la limitazione dei diritti dell’interessato prevista dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. 24/2023 e dall’art. 2-undecies del Codice, nonché i casi in cui il segnalato può venire a conoscenza dell’esistenza della segnalazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto: contestazione fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, necessità dell’identità per la difesa, o consenso espresso del segnalante.
Misure tecniche e organizzative, DPIA e conservazione
Il Garante considera corretto il richiamo alla necessità di adottare misure tecniche e organizzative adeguate, periodicamente riesaminate e aggiornate, per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o danno accidentale.
In un contesto caratterizzato da elevati rischi, il ricorso alla crittografia è ritenuto, di regola, misura adeguata sia per i canali interni sia per il canale esterno. Viene inoltre richiesto che, in caso di accesso ai canali dalla rete interna del soggetto obbligato, sia garantita la non tracciabilità del segnalante anche a livello di apparati di rete. È anche valorizzato il tracciamento delle operazioni del personale autorizzato, nel rispetto delle regole sui controlli a distanza.
Il parere richiama infine l’obbligo di definire il modello di gestione delle segnalazioni sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, come previsto dall’art. 13, comma 6, del decreto.
Canale esterno ANAC, gestione operativa e trasmissione alle autorità competenti
Lo schema viene considerato adeguato anche nella parte dedicata alla piattaforma informatica di ANAC e alle modalità di gestione delle segnalazioni esterne. Il Garante approva le previsioni sulla ricezione anche tramite canale telefonico o incontro diretto, sulla trasmissione delle segnalazioni pervenute per errore ad un soggetto diverso da ANAC e sull’invio alle autorità competenti quando la materia non rientra nella competenza di ANAC.
È ritenuta opportuna la previsione di autenticazione informatica a più fattori per gli utenti autorizzati, nonché la disciplina della cancellazione delle parti della segnalazione manifestamente irrilevanti e delle modalità con cui fornire l’informativa nei casi di segnalazione telefonica o in presenza.
Conclusione
Il Garante rileva che le indicazioni fornite con urgenza nel corso dell’istruttoria sono state recepite nello schema di linee guida e, per tale ragione, dichiara di non dover formulare ulteriori osservazioni. Il parere finale è favorevole.
Punti principali
Quadro normativo e oggetto del parere
Il parere riguarda lo schema di Linee guida di ANAC sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937. Il Garante richiama il proprio precedente parere sul decreto legislativo di recepimento e ricostruisce il contesto normativo, includendo il GDPR, il Codice privacy e le disposizioni speciali del decreto su canali interni ed esterni, riservatezza, limitazioni dei diritti e regime sanzionatorio.
Base giuridica e ruolo dei soggetti coinvolti
Il Garante afferma che i trattamenti di dati personali effettuati da ANAC, dalle autorità amministrative competenti e dai soggetti pubblici e privati obbligati ad attivare canali interni sono necessari per adempiere obblighi di legge e compiti di interesse pubblico. Indica come riferimenti gli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e g), 10 e 88 GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice. Ribadisce che i titolari devono comunque rispettare i principi del GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Rilievi su ambito delle segnalazioni e casi esclusi
Lo schema è ritenuto coerente con le indicazioni del Garante nella parte in cui delimita con precisione l’ambito oggettivo delle segnalazioni a condotte effettivamente illecite o ragionevolmente ritenute tali sulla base di elementi concreti. Viene valorizzata l’esclusione di vicende meramente conflittuali o prive di interesse pubblico, come vertenze di lavoro, conflitti interpersonali o discriminazioni tra colleghi, così da evitare trattamenti non riconducibili alla disciplina di settore e non coperti dalla relativa base giuridica.
Tutela della riservatezza, informativa e diritti degli interessati
Il Garante approva l’impostazione che impone di usare canali appositamente istituiti e chiarisce che la posta elettronica ordinaria o certificata, da sola, non è sufficiente a garantire la riservatezza. Viene inoltre richiesto che l’informativa sia resa ex ante ai potenziali interessati mediante documenti generali o informative brevi, senza necessità di informative individuali ai soggetti direttamente menzionati, e che l’identità del segnalante resti protetta, salvo i casi previsti dall’art. 12, comma 5, del decreto. Si richiama anche la limitazione dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR nei limiti dell’art. 2-undecies del Codice.
Misure di sicurezza, DPIA e organizzazione del trattamento
Il parere sottolinea l’obbligo per i titolari di definire il modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto e degli artt. 24, 25 e 32 GDPR. Lo schema è apprezzato per il richiamo alla crittografia, alla non tracciabilità del segnalante quando l’accesso avviene dalla rete interna, alla periodica revisione delle misure di sicurezza e al tracciamento delle operazioni degli autorizzati, nel rispetto delle garanzie sui controlli a distanza.
Canale esterno ANAC, gestione operativa e conclusione
Il Garante considera adeguate le previsioni sulla piattaforma informatica ANAC, sulle modalità di ricezione anche telefonica o in presenza, sul trasferimento delle segnalazioni errate o non competenti e sulla trasmissione alle autorità competenti. È richiamata anche la necessità di autentificazione a più fattori per gli utenti autorizzati. Poiché lo schema recepisce le osservazioni urgenti trasmesse dall’Ufficio, il Garante conclude senza formulare ulteriori rilievi e rende parere favorevole.
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