Parere del Garante n. 306 del 06/07/2023
Parere su uno schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2015, recante l’aggiornamento delle caratteristiche della Carta d’Identità Elettronica - 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’interno, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2015, volto ad aggiornare il modello grafico della Carta d’identità elettronica per recepire la nuova numerazione degli atti dello stato civile collegata all’ANSC. In particolare, viene consentito che il numero dell’atto di nascita riportato nella CIE possa assumere anche il nuovo formato dell’"identificativo unico nazionale" previsto per gli atti formati in ambiente digitale. Il Garante rileva che, nella fase transitoria, coesisteranno atti in formato analogico e digitale, ma ritiene che lo schema non presenti criticità in materia di protezione dei dati personali e rende parere favorevole.
Parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’interno per l’aggiornamento delle caratteristiche della Carta d’identità elettronica (CIE)
Aggiornamento delle caratteristiche della Carta d’identità elettronica
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’interno, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2015, con cui si aggiorna il modello della Carta d’identità elettronica (CIE) per adeguarlo alla nuova numerazione degli atti dello stato civile collegata all’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC).
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il GDPR, il d.lgs. 196/2003 e il decreto del Ministro dell’interno del 23 dicembre 2015, recante le modalità tecniche di emissione della CIE e i relativi allegati A e B. In base all’art. 3, comma 1, di tale decreto, le caratteristiche grafiche della CIE possono essere aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell’interno, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante.
Collegamento con la nuova numerazione degli atti di stato civile
Il parere si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento dell’ANSC disciplinato dal decreto del Ministero dell’interno del 18 ottobre 2022, adottato ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del CAD. In particolare, l’art. 6, comma 5, di quel decreto prevede che l’ANSC consenta l’identificazione univoca di ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva. L’Allegato 3, punto A.2.1, precisa che il servizio di assegnazione della numerazione progressiva produce un "identificativo unico nazionale" composto da anno di riferimento, numero progressivo nazionale dell’atto, numero progressivo riferito al comune che lo ha formato e codice ISTAT del comune.
Contenuto della modifica alla CIE
Lo schema di decreto direttoriale esaminato, composto da un solo articolo, modifica il formato del numero dell’atto di nascita stampato nella "zona 21" della CIE. Oltre al formato già vigente, viene ammesso anche il nuovo formato della stringa numerica suddivisa da tre trattini, corrispondente all’identificativo unico nazionale dell’atto di stato civile.
Considerazioni del Ministero e valutazione del Garante
Nella nota trasmessa all’Autorità, il Ministero dell’interno ha evidenziato che, nella fase di avvio controllato dell’ANSC e fino all’adesione di tutti i comuni al nuovo sistema, coesisteranno atti dello stato civile in formato analogico, con numerazione allo stato vigente, e atti in formato digitale, con identificativo unico nazionale. Il Garante prende atto di tale assetto transitorio e ritiene che lo schema non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali.
Conclusioni
In applicazione dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, il Garante formula quindi un parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’interno volto ad aggiornare le caratteristiche della Carta d’identità elettronica previste dal modello di cui all’allegato A del D.M. 23 dicembre 2015.
Punti principali
Oggetto del parere
Il Garante esprime il proprio avviso sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’interno che aggiorna le caratteristiche grafiche della CIE, in attuazione dell’art. 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2015.
Contesto normativo e collegamento con ANSC
Lo schema si inserisce nel processo di aggiornamento della Carta d’identità elettronica in relazione al nuovo sistema dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC), disciplinato dal decreto del 18 ottobre 2022 e dall’Allegato 3, punto A.2.1, relativo alla numerazione progressiva e all’identificativo unico nazionale degli atti di stato civile.
Modifica introdotta nella CIE
Il decreto direttoriale consente che, nella zona 21 della CIE, il numero dell’atto di nascita possa essere riportato non solo nel formato già previsto, ma anche nel nuovo formato composto da una stringa numerica separata da tre trattini, corrispondente all’identificativo unico nazionale dell’atto di stato civile.
Valutazione privacy del Garante
Il Ministero ha segnalato che, nella fase di avvio controllato dell’ANSC e fino all’adesione di tutti i comuni, coesisteranno atti in formato analogico con numerazione vigente e atti in formato digitale con identificativo unico nazionale. Alla luce di ciò, il Garante ritiene che lo schema non presenti profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Esito
Il parere è favorevole ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
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