Sentenza del 07/10/2015 n. 20022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di liquidazione del saldo ICI 2004 e il correlato atto di contestazione delle sanzioni, calcolati sulla base della maggiore rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica di Edolo. Il Comune sosteneva che dovesse essere applicata la rendita rettificata dall'Amministrazione catastale, comprendente anche turbine, pompe, opere idrauliche e opere del sottosuolo, e che tale rendita fosse utilizzabile ai fini ICI. ENEL sosteneva invece che la rendita rettificata fosse stata annullata e che dovesse applicarsi quella proposta con la procedura DOCFA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa a una diversa sezione della CTR. Ha riconosciuto efficacia di giudicato esterno alla sentenza della CTR Lombardia n. 60/63/12, divenuta definitiva, che aveva stabilito l'inclusione nella rendita catastale delle turbine, dei gruppi pompe-turbine, delle opere idrauliche e delle opere del sottosuolo. Il giudice del rinvio dovrà quindi rideterminare il saldo ICI 2004 e le sanzioni applicando la rendita catastale di Euro 4.076.916,30, inserita in atti dal 19 luglio 2013. Le spese del giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
La base imponibile ICI deve essere determinata utilizzando la rendita catastale applicabile all'immobile secondo le risultanze catastali e i criteri normativi.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1
Disciplina gli adempimenti e i poteri dell'ente locale in materia di liquidazione e accertamento dell'ICI.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito dalla L. n. 88 del 2005
Per le centrali idroelettriche, ai fini della rendita catastale, devono essere considerati anche gli impianti essenziali e strutturalmente connessi, comprese turbine e componenti la cui rimozione altererebbe sostanzialmente il bene complesso.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
Una rendita catastale non può essere utilizzata prima della sua notificazione, ma, una volta notificata, può essere applicata anche alle annualità fiscali ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale vincola le parti, i loro eredi e aventi causa relativamente all'accertamento contenuto nella sentenza definitiva. Nel caso concreto, il giudicato sulla rendita catastale ha inciso anche sulla successiva determinazione dell'ICI.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Comune, tra cui violazione di legge e insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva accerta la corretta rendita catastale di un immobile, tale accertamento può costituire giudicato esterno e vincolare i successivi giudizi relativi a tributi periodici, come l'ICI, se riguardano lo stesso immobile e il medesimo presupposto imponibile.
- La rendita catastale notificata può essere utilizzata per annualità fiscali precedenti alla sua concreta iscrizione negli atti catastali, purché tali annualità siano ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso; non è invece utilizzabile per periodi anteriori alla notificazione.
- Per le centrali idroelettriche, la rendita catastale deve normalmente includere turbine, pompe, opere idrauliche, condotte e altre componenti essenziali e strutturalmente connesse, anche se non materialmente incorporate nel suolo, quando la loro rimozione altererebbe sostanzialmente il complesso immobiliare.
- In appello non è consentito modificare il fondamento sostanziale della pretesa tributaria introducendo un diverso atto di classamento o nuovi elementi non esaminati in primo grado; tuttavia, un giudicato esterno sopravvenuto su un presupposto decisivo può essere dedotto anche per la prima volta in cassazione.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione non determina necessariamente la vittoria definitiva sull'importo: il giudice di rinvio deve ancora quantificare concretamente il tributo e le sanzioni applicando il principio di diritto e la rendita stabilita nel giudicato.
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