Cassazione Civile, Sentenza n. 779/2021 del 19/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di estinzione per non uso di una servituù di non sopraelevazione costituita con rogito del 13.8.1873 a favore di edificio limitrofo; i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale l'abbattimento delle opere eseguite in violazione della servituù. In primo grado il Tribunale di Como ha respinto la domanda principale e ha ordinato l'abbattimento delle opere che superavano l\'altezza di 10,50 m; la Corte d'appello di Milano ha confermato. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (i) violazione degli artt. 1117 c.c., 102 e 155 c.p.c. per non aver riconosciuto la necessità di chiamare un presunto comproprietario (Oriundo Conca); (ii) vizio del contratto costitutivo della servituù per insufficiente identificazione del fondo dominante; (iii) omesso esame della indeterminatezza genetica dell\'oggetto del patto. La Corte di merito ha ritenuto non dimostrata la comproprietà del Conca e ha ritenuto il titolo originario sufficientemente identificativo del fondo dominante, avvalorando l\'esame con la c.t.u. per l\'individuazione del fondo attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito elementi documentali idonei a provare la titolarità del presunto comproprietario, per cui non operava l\'obbligo di partecipazione al giudizio; la doglianza è stata considerata una mera richiesta di diverso apprezzamento delle prove e quindi inammissibile. Quanto al secondo e terzo motivo la Suprema Corte ha confermato che il titolo del 13.8.1873, integrato dai successivi atti, era sufficientemente chiaro nel designare la "casa di abitazione" beneficiaria e nel descrivere il contenuto dell\'asservimento; la c.t.u. non ha supplito a carenze essenziali del titolo ma ha solo accertato la coincidenza del fondo dominante con quello attualmente in proprietà dei resistenti. La sentenza impugnata è quindi confermata; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo DPR 115/02 art.13.
Norme richiamate
art. 1117 c.c.
Richiede prova della titolarità dell\'unità immobiliare per far operare la presunzione di condomino e determinare la necessità di chiamata delle parti interessate; la Corte ha ritenuto che senza titolo documentale la mera evocazione in altro giudizio non dimostra la comproprietà
art. 102 c.p.c.
Norma processuale richiamata in relazione alla legittimazione e alla chiamata della parte pretermessa; la Corte ha valutato l\'esistenza degli elementi probatori richiesti per la chiamata
art. 155 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle modalità di partecipazione e costituzione delle parti nel giudizio; la Corte ha esaminato l\'effettiva rilevanza della pretesa partecipazione del presunto comproprietario
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili come mera rivalutazione di fatti e gli altri infondati sul piano giuridico e probatorio
artt. 1325, 1346, 1418 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto per mancanza di determinazione dell\'oggetto o per vizio del consenso; la Corte ha ritenuto il contenuto e gli elementi essenziali del titolo sufficientemente determinati
artt. 630 e 635 codice civile del 1865
Norme storiche richiamate ratione temporis per la disciplina delle servitù non apparenti e continue: la Corte ha applicato i principi pertinenti all\'epoca di costituzione del vincolo per valutare la validità del titolo
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- La chiamata di un presunto comproprietario o condomino al processo richiede prova documentale della sua titolarità; la sola evocazione in altro procedimento non sostituisce la prova scritta
- Per valutare la sussistenza o l\'estinzione di una servituù per non uso conta la situazione concreta all\'epoca della costituzione e se le successive opere hanno reso impossibile l\'esercizio del diritto: l\'accertamento è di merito e ben motivato dalla Corte
- La validità di un titolo costitutivo di servituù può essere riconosciuta anche se non contiene riferimenti formali espressi come la formula "in proprietà", purché dagli elementi testuali e dai successivi atti risulti compiutamente individuato il fondo dominante
- La consulenza tecnica d\'ufficio (c.t.u.) può essere utilizzata per accertare la corrispondenza tra il titolo storico e la situazione attuale dei fondi, ma non per supplire a carenze essenziali del titolo che ne determinerebbero la nullità
- In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a chiedere un diverso apprezzamento delle prove di merito: va contestato il principio di diritto o indicata la specifica violazione normativo-procedurale
- Quando in giudizio si pronuncia un ordine di demolizione, la partecipazione di tutti i soggetti titolari di porzioni immobiliari che potrebbero essere interessate e la prova della loro titolarità sono elementi rilevanti per la efficacia dell\'ordine stesso
- Le spese processuali e gli oneri contributivi possono essere posti a carico della parte soccombente, con applicazione delle disposizioni sul contributo unificato (DPR 115/2002)
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