Sentenza del 05/06/2019 n. 3531 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
tassa veicoli ed autoscafi - azioni di recupero -prescrizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che sia il diritto dell'Amministrazione al recupero delle tasse sia quello del contribuente al rimborso si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello previsto per il pagamento. Decorso tale termine, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, la pretesa o la richiesta di rimborso non possono essere efficacemente fatte valere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la prescrizione dell'azione per il recupero delle tasse relative a veicoli e autoscafi dovute dal 1° gennaio 1983. Il termine decorre dall'anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nello stesso termine è soggetto a prescrizione anche il diritto del contribuente di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
Norme richiamate
Disciplina della tassa automobilistica e delle tasse relative agli autoscafi, applicabile dal 1° gennaio 1983
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse ... si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
La norma stabilisce un termine prescrizionale triennale, decorrente dall'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato, applicabile simmetricamente sia al recupero da parte dell'Amministrazione sia al rimborso richiesto dal contribuente.
Massime di principio
- Per contestare una richiesta di pagamento relativa a tasse automobilistiche o per chiedere un rimborso, occorre verificare l'anno in cui il pagamento era dovuto e calcolare il termine fino al terzo anno successivo.
- La prescrizione può essere impedita o fatta decorrere nuovamente da atti interruttivi validamente compiuti e notificati; pertanto bisogna esaminare la cronologia degli avvisi, delle ingiunzioni e degli altri atti ricevuti.
- Il termine triennale opera in entrambe le direzioni: tutela il contribuente contro recuperi tardivi e impone al contribuente di chiedere tempestivamente il rimborso di somme non dovute.
- La sola decorrenza del tempo non è sempre sufficiente per concludere che la pretesa sia prescritta: è necessario verificare la validità degli atti notificati e l'eventuale esistenza di sospensioni, interruzioni o discipline speciali.
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