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Decreto

DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15

Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.

Normativa italiana26G00028Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le modalità telematiche di incasso e pagamento nel servizio di tesoreria dello Stato, i versamenti in euro e in valuta, le quietanze informatiche, i controlli della Banca d’Italia e l’uso degli assegni a copertura garantita. Abroga il vaglia cambiario della Banca d’Italia e alcuni previgenti decreti, con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

Modalità di incasso e pagamento nella tesoreria statale e assegni a copertura garantita

Modalità di incasso e pagamento nella tesoreria statale

Il decreto definisce le regole operative per l’esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell’ambito del servizio di tesoreria dello Stato. Disciplina inoltre gli assegni a copertura garantita previsti dal regio decreto n. 2440 del 1923, nel testo modificato dal decreto-legge n. 73 del 2022.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento si applica alle operazioni di incasso e pagamento svolte nel servizio di tesoreria statale e alla disciplina degli assegni a copertura garantita. Le definizioni utili all’applicazione del decreto sono contenute nell’allegato A, che il testo richiamato non riporta.

Servizio di tesoreria dello Stato e ruolo della Banca d’Italia

Il servizio di tesoreria dello Stato è affidato alla Banca d’Italia. Nell’esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento a valere sul bilancio dello Stato e sui conti di tesoreria, la Banca d’Italia opera con modalità telematiche secondo la normativa vigente e secondo regole tecniche stabilite in protocolli d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato e con le amministrazioni ed enti interessati.

Le operazioni sono regolate sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria. La Banca d’Italia può riorganizzare internamente il servizio e introdurre semplificazioni, purché siano rispettati gli adempimenti previsti da norme, protocolli e circolari ministeriali.

Versamenti in tesoreria: euro e valuta

I versamenti in euro destinati al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria possono essere effettuati mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato, gestito con procedure informatiche;
  • versamento unitario tramite delega di pagamento;
  • piattaforma tecnologica prevista dal Codice dell’amministrazione digitale;
  • girofondi;
  • altri strumenti previsti da legge o regolamento.

Il pagamento in contanti agli intermediari abilitati è ammesso solo nei casi relativi ai versamenti tramite conto corrente postale, versamento unitario e piattaforma tecnologica. Le ricevute dei versamenti telematici hanno efficacia liberatoria per il debitore; per i girofondi vale la quietanza informatica.

Per ritenute fiscali, contributive e altre ritenute su competenze ed emolumenti del personale e dei titolari di incarichi istituzionali, il versamento è effettuato per conto dell’amministrazione tramite girofondi all’entrata del bilancio dello Stato, oppure verso creditori con contabilità speciale o altri conti di tesoreria, oppure su conti di pagamento dei creditori non titolari di conti di tesoreria.

I versamenti in valuta sono ammessi solo nei casi espressamente previsti da altre disposizioni. Le somme sono accreditate sui conti intestati alla Banca d’Italia e convertite in euro al cambio del giorno dell’operazione, secondo la convenzione tra Ministero e Banca d’Italia. Le coordinate dei conti sono comunicate alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai versanti esteri insieme all’identificativo unico da riportare nel bonifico.

Imputazione, identificativi e bonifici

I versamenti al bilancio dello Stato devono rispettare l’imputazione prevista nel quadro di classificazione delle entrate. Nei versamenti a mezzo bonifico devono essere indicati l’identificativo unico dell’unità elementare di bilancio o del conto di tesoreria, il codice fiscale del versante, la causale e, se previsto, il codice versante.

L’identificativo unico è fornito dalle amministrazioni interessate e pubblicato sul sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La Banca d’Italia finalizza i bonifici nella stessa data in cui riceve i fondi, sulla base dell’identificativo unico, e non considera l’eventuale data valuta indicata per il beneficiario.

Non sono ammessi bonifici diretti sulle contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti della tabella A della legge n. 720 del 1984; in tali casi, salvo girofondi, il versamento va eseguito sul conto dell’ente presso il proprio tesoriere.

Se il bonifico non può essere finalizzato per errata indicazione dell’identificativo unico, la somma è restituita al versante secondo la normativa sui servizi di pagamento.

Quietanze di entrata

Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle contabilità speciali, ai conti correnti di tesoreria e ai conti correnti di tesoreria unica, la Banca d’Italia rilascia quietanze di entrata informatiche con pieno valore legale, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.

Le quietanze riportano almeno:

  • identificativo univoco;
  • dati del versante e del soggetto per conto del quale il versamento è effettuato;
  • importo;
  • causale;
  • estremi di imputazione;
  • per il bilancio dello Stato, imputazione a competenza o residui;
  • data di emissione;
  • codice fiscale del debitore, se posseduto;
  • codice versante, se previsto.

Rettifiche e variazioni delle quietanze

Le rettifiche di imputazione dei versamenti al bilancio dello Stato sono richieste dagli interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che verifica e trasmette le variazioni alla Banca d’Italia in forma informatica. Tali variazioni possono essere inviate fino alla fine di marzo dell’anno successivo a quello di emissione della quietanza e sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilità dell’esercizio.

Per i versamenti affluiti nelle contabilità speciali, nei conti correnti di tesoreria e nei conti correnti di tesoreria unica, le variazioni descrittive sono inviate dai titolari entro lo stesso termine di marzo e possono essere eseguite fino al 30 aprile dell’anno successivo a quello di contabilizzazione.

Se la rettifica riduce o annulla un documento di entrata, deve essere indicata anche la destinazione della somma resa disponibile. Il reimpiego è possibile nel bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati, anche in conti di tesoreria o mediante trasferimento fondi tra amministrazioni.

Ordinativi informatici e controlli della Banca d’Italia

Le informazioni necessarie per estinguere le disposizioni di pagamento sono trasmesse alla Banca d’Italia nel tracciato standard ordinativo informatico previsto dalla normativa di contabilità pubblica. I protocolli d’intesa regolano gli aspetti operativi, tecnici e di controllo informatico.

La disciplina si applica anche agli ordini emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile titolari di conti correnti presso la tesoreria statale. In tali casi, la Banca d’Italia addebita direttamente i conti.

La Banca d’Italia esegue i pagamenti senza svolgere controlli amministrativi, ma solo controlli informatici secondo i protocolli, verificando inoltre la disponibilità dei fondi sui conti di tesoreria.

Modifiche degli ordinativi e tempi di esecuzione

Dopo l’invio alla Banca d’Italia, le informazioni contenute nel tracciato ordinativo informatico non possono essere modificate. Solo per le spese fisse telematiche è ammessa, dopo il pagamento, la variazione dell’imputazione contabile entro il mese di marzo dell’anno successivo.

La Banca d’Italia esegue gli ordini ricevuti finalizzando i pagamenti alla data di esigibilità indicata. Se la data di esigibilità è il 31 dicembre e tale giorno è festivo o non lavorativo per il sistema bancario, l’ordine è eseguito l’ultimo giorno lavorativo dell’esercizio e l’importo è accreditato in un conto tecnico di servizio, in attesa della finalizzazione il primo giorno lavorativo dell’anno successivo.

Modalità di estinzione dei pagamenti

Le disposizioni di pagamento si estinguono con l’esecuzione degli ordinativi informatici e mediante una delle seguenti modalità:

  • accredito su conto di pagamento;
  • contanti presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati, nei limiti di legge;
  • girofondi;
  • assegni a copertura garantita.

L’accredito sul conto di pagamento equivale al rilascio della quietanza.

Per i pagamenti in valuta diversa dall’euro e per i pagamenti in euro verso Paesi non aderenti alla SEPA, si applicano le modalità della convenzione tra Banca d’Italia e Ministero dell’economia e delle finanze; l’accredito può avvenire anche tramite un corrispondente estero. La disciplina si applica anche alle operazioni di credito documentario.

Pagamenti in contanti e girofondi

Gli ordini da eseguire in contanti sono convertiti in bonifici domiciliati presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati, che inviano al beneficiario un avviso per la riscossione. Le somme possono essere riscosse entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità; prima di tale termine l’amministrazione può chiedere la restituzione delle somme non riscosse.

L’ufficio pagatore acquisisce la firma di quietanza del beneficiario o del suo rappresentante legale. Le modalità esecutive sono definite con decreto ministeriale.

Gli ordini da estinguere con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all’entrata del bilancio dello Stato. Per tali operazioni la Banca d’Italia emette quietanza informatica.

Conti tecnici di servizio

Per esigenze operative della tesoreria, possono essere aperti conti tecnici di servizio, autorizzati con decreto ministeriale e destinati esclusivamente alla Banca d’Italia per la regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, comprese le differenze di cambio nelle operazioni in valuta diversa dall’euro.

Su tali conti non possono essere emesse disposizioni di pagamento dalle amministrazioni statali. La Banca d’Italia comunica periodicamente le operazioni alle amministrazioni interessate anche per i controlli di regolarità amministrativa e contabile. La stessa possibilità è prevista anche per enti e organismi pubblici per i quali la Banca d’Italia svolge il servizio di cassa.

Spese fisse telematiche

Il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale dello Stato in servizio avviene con spese fisse telematiche secondo la normativa di settore. La stessa modalità si applica, salvo i trattamenti pensionistici gestiti dall’INPS, alle pensioni a carico delle amministrazioni statali e alle indennità ricorrenti di natura risarcitoria, nonché a ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati ove previsto dalla normativa di settore.

Assegni a copertura garantita: presupposti e notifica

L’uso dell’assegno a copertura garantita è ammesso solo quando la disposizione di pagamento deriva da un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro e non è possibile acquisire i dati del conto di pagamento del creditore.

L’amministrazione deve notificare al creditore e al procuratore costituito nel giudizio, con modalità idonee a provare la ricezione, l’emissione della disposizione da estinguersi con assegno a copertura garantita. Se il domicilio del creditore non è noto, la notifica al creditore è validamente eseguita presso il procuratore costituito.

La notifica deve indicare almeno:

  • la giacenza delle somme presso gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento;
  • le modalità di estinzione dell’assegno;
  • il termine di prescrizione del diritto;
  • l’avviso che i fondi restano garantiti fino alla prescrizione;
  • il codice univoco da presentare allo sportello.

La notifica vale come offerta reale, produce messa in mora del creditore e solleva l’amministrazione da responsabilità per il mancato incasso.

Irreperibilità, consegna ed effetti dell’assegno garantito

Se il creditore è irreperibile alla notifica, questa si considera comunque realizzata presso il procuratore costituito; se anche il procuratore è irreperibile o la notifica non va a buon fine, si applicano le regole del codice di procedura civile sull’irreperibilità. Restano ferme le regole sulla conservazione dei fondi.

L’amministrazione è esonerata da responsabilità per il mancato pagamento per irreperibilità dell’avente diritto, quando l’offerta reale si è perfezionata. Anche il prestatore dei servizi di pagamento è esonerato da responsabilità dopo la prescrizione del diritto e dopo la scadenza del termine di incasso.

Con la consegna dell’assegno al beneficiario il debito dell’amministrazione si estingue. La consegna avviene solo contro rilascio di ricevuta firmata dal creditore o dal procuratore costituito. L’amministrazione acquisisce dai flussi di tesoreria l’informazione sull’avvenuta consegna.

Riscossione, riemissione e riversamento degli assegni garantiti

L’assegno a copertura garantita è pagabile presso tutti gli sportelli del prestatore incaricato e può essere versato su un conto di pagamento intestato al beneficiario, entro il termine massimo riportato sul titolo.

Se, dopo la consegna, l’assegno non è riscosso entro il termine di validità, i fondi restano a garanzia fino alla prescrizione del diritto. L’assegno non riscosso può essere riemesso, su richiesta, per il medesimo beneficiario, non oltre la fine del periodo di garanzia e previa presentazione del codice univoco.

La riemissione è assicurata dal prestatore incaricato a valere sui fondi depositati dall’amministrazione a garanzia dell’obbligazione. Scaduto il termine di prescrizione, le somme garantite sono versate definitivamente all’entrata del bilancio dello Stato, salvo il termine di validità dell’assegno ancora in circolazione.

Regime transitorio

Fino agli adeguamenti procedurali necessari per usare il girofondo per il versamento diretto sulle contabilità speciali, i soggetti titolari di conti di tesoreria che utilizzano un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano ad applicare le modalità di regolamento precedentemente in uso. Essi forniscono inoltre periodicamente alla Banca d’Italia e alla Ragioneria generale dello Stato i dettagli dei flussi intermediati, secondo modalità concordate.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogata la disciplina del vaglia cambiario della Banca d’Italia prevista dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933. Dalla stessa data sono abrogati anche il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

Neutralità finanziaria e decorrenza

L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il decreto entra in vigore secondo le regole ordinarie di pubblicazione ed è stato registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026.

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