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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05358/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha revocato il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento al comportamento del condannato che, pur avendo ottenuto l'affidamento il 19/03/2024, non si è mai presentato entro i termini presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro per sottoscrivere il verbale di presa in carico. In via subordinata il ricorrente aveva richiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. per la sua condizione di ultrasettantenne; censurava inoltre la mancanza di adeguata considerazione del processo rieducativo intrapreso e l'omissione motivazionale rispetto alla domanda alternativa di detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e lo ha deciso nel seguente modo: ha rigettato i primi due motivi, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la perdurante e pervicace mancata presentazione presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna concretizzava un comportamento incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova, giustificando la revoca del beneficio. Ha invece accolto il terzo motivo: il Tribunale di sorveglianza non ha motivato specificamente il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen. (detenzione domiciliare per ultrasettantenni), né la richiesta emergeva dall'epigrafe; tale omissione motivazionale ha portato alla declaratoria di motivazione apparente. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di concessione della misura alternativa di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, rinviando il relativo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma invocata per chiedere la detenzione domiciliare in favore di soggetti ultrasettantenni; la sua applicazione deve essere esaminata e motivata espressamente dal giudice quando viene richiesta, e l'omessa considerazione della domanda comporta vizio motivazionale.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino)

    "La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata"

    La revoca è questione di apprezzamento discrezionale del tribunale di sorveglianza, ma richiede motivazione logica e adeguata: non è sufficiente rilevare la violazione, occorre spiegare perché essa renda impossibile la prosecuzione del beneficio.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 (Mastrogiovanni)

    "motivazione apparente ... quando la sequenza argomentativa è del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa ... il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente"

    Il principio contro la "motivazione apparente": il giudice deve esporre una sequenza argomentativa che sia coerente con le risultanze processuali e dotata di efficacia dimostrativa; l'omissione o l'argomentazione meramente formale integra vizio motivazionale.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza ma richiede motivazione logica e adeguata: la semplice violazione di prescrizioni non basta se non dimostra incompatibilità con il percorso di reinserimento.
  • La mancata presentazione presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna può giustificare la revoca se assume carattere di pervicace rifiuto di partecipare al percorso rieducativo; la valutazione della pervicacia è di fatto e rimessa al giudice.
  • Quando il ricorrente formula istanze alternative (per es. detenzione domiciliare ex art. 47-ter), il tribunale deve esaminarle ed esprimere motivazione specifica e distinta per l'accoglimento o il rigetto; l'omissione motivazionale su tali richieste comporta annullamento e rinvio.
  • Per evitare il rischio di revoca, il beneficiario dell'affidamento deve adempiere alle prescrizioni (es. presentarsi all'UEPE) o documentare tempestivamente e adeguatamente le ragioni dell'impossibilità di ottemperare; la documentazione e l'attivazione di canali comunicativi formali sono importanti in sede di tutelare il beneficio.
  • In sede di appello o ricorso, censure sulla motivazione formale dell'ordinanza (motivazione apparente o omissione) sono efficaci: la corte di legittimità controlla la sufficienza e la logicità della motivazione, non la valutazione di fatto nel merito.

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