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Circolare

Circolare INAIL n. 30 del 07 maggio 1998

Legge 27 dicembre 1997, n 449 "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica articolo 59, comma 19.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la norma della legge finanziaria 1998 non elimina la tutela assicurativa dei lavoratori autonomi, ma condiziona l’erogazione delle prestazioni economiche alla regolarità contributiva. Vengono definiti ambito di applicazione, soggetti interessati ed esclusi, criteri di verifica della posizione contributiva, decorrenza dal 1° gennaio 1998 e procedure operative tra INAIL e INPS, con specifiche per il settore agricolo. In caso di irregolarità, l’INAIL sospende il pagamento fino alla regolarizzazione o alla dichiarazione di responsabilità, fermo il termine di prescrizione triennale.

Legge n. 449/1997, art. 59, comma 19: sospensione delle prestazioni per lavoratori autonomi in caso di irregolarità contributiva

Legge n. 449/1997, art. 59, comma 19: effetti sulla tutela dei lavoratori autonomi

La circolare dell’INAIL chiarisce l’operatività della norma introdotta dalla legge finanziaria 1998 in materia di lavoratori autonomi infortunati o affetti da malattia professionale. Il documento precisa che la disposizione non elimina il diritto alla tutela assicurativa, ma subordina l’avvio del pagamento delle prestazioni economiche alla regolarità contributiva dell’assicurato. La disciplina trova applicazione per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1998.

Inquadramento normativo e interpretazione della disposizione

L’art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che nei confronti dei lavoratori autonomi non trova applicazione l’art. 67 del D.P.R. n. 1124/1965. L’Istituto interpreta la previsione come ripristino del nesso sinallagmatico tra contribuzione e prestazione assicurativa, in deroga al principio di automaticità che vale per i lavoratori dipendenti. Ne deriva che, per i lavoratori autonomi, la prestazione è sospesa se non sono stati adempiuti gli obblighi contributivi, senza che venga meno il diritto in sé.

Ambito degli obblighi rilevanti

Ai fini dell’applicazione della norma, rilevano esclusivamente gli obblighi contributivi. La circolare distingue:

  • le omissioni, cioè i mancati pagamenti di premi e contributi risultanti dalle denunce obbligatorie;
  • le evasioni, totali o parziali, legate a denunce omesse o non conformi al vero.

Restano fuori dalla verifica le obbligazioni accessorie, come interessi e sanzioni. La verifica riguarda anche periodi pregressi, purché non prescritti.

Prestazioni interessate dalla sospensione

La sospensione dell’erogazione riguarda solo le prestazioni economiche. Sono espressamente escluse:

  • le prestazioni sanitarie curative, come prime cure, cure idrofangotermali e soggiorni climatici;
  • le prestazioni riabilitative, come protesi e presìdi.

Destinatari della disciplina ed esclusioni

La norma opera solo nei casi in cui vi sia identità tra soggetto assicurato e soggetto assicurante. Per tale ragione restano esclusi, ad esempio:

  • i lavoratori associati in società o cooperative, poiché il soggetto assicurante è l’ente collettivo;
  • i familiari coadiuvanti del titolare di azienda artigiana.

Nel settore agricolo il perimetro è ulteriormente delimitato. La circolare ricorda che gli obbligati al versamento all’INPS delle quote capitarie INAIL sono il coltivatore diretto e il concedente del fondo in mezzadria o colonia; tuttavia, ai fini della norma, sono esclusi:

  • i componenti del nucleo familiare del coltivatore diretto;
  • il colono, il mezzadro e i rispettivi familiari;
  • il concedente, in quanto non assicurato.

Per i superstiti di lavoratori autonomi, il diritto alle prestazioni è qualificato come diritto proprio e non ereditario; pertanto non può essere subordinato all’adempimento degli eventuali debiti contributivi del de cuius, ferma restando l’obbligazione successoria verso l’Istituto se sussistente.

Criterio di riferimento per la verifica della regolarità contributiva

La circolare individua il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello in cui è denunciato l’infortunio o la malattia professionale come data di riferimento per l’accertamento della regolarità contributiva. La scelta è giustificata da:

  • tempi tecnici necessari per l’acquisizione dei versamenti e il loro accredito sulle posizioni assicurative;
  • esigenza di evitare verifiche troppo onerose e incompatibili con i termini di erogazione previsti dalla legge n. 241/1990;
  • considerazione che la copertura assicurativa dell’infortunistica si estende anche all’anno successivo al regolare pagamento del premio, salvo cessazione dell’attività.

Contestualmente all’avvio della verifica, le pratiche proseguono fino alla “definizione con blocco dei pagamenti”, mediante il codice di nuova istituzione “43”, la cui operatività sarà comunicata successivamente.

Procedura per i lavoratori autonomi tenuti al versamento del premio all’INAIL

Per i lavoratori autonomi soggetti al versamento del premio direttamente all’INAIL, l’accertamento viene avviato tramite procedura DL dopo la verifica dei presupposti di indennizzabilità. La circolare raccomanda particolare attenzione nei casi di dubbia competenza da segnalare all’INPS, specie quando l’INAIL debba anticipare prestazioni a titolo di assegno di malattia in base alla circolare n. 43/1995, anche per la brevità dei termini di prescrizione applicati dall’altro Ente.

Regole specifiche per i lavoratori agricoli autonomi

Per il comparto agricolo vengono richiamati accordi con la Direzione Generale INPS. La circolare precisa che la dichiarazione di “ricorrenza dell’obbligo assicurativo” ex lege n. 243/1993 continua a essere rilasciata dalle sedi INPS, su richiesta delle sedi INAIL, nei casi riguardanti:

  • il nucleo familiare del coltivatore diretto;
  • i coloni;
  • i mezzadri;
  • i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

Per il coltivatore diretto titolare dell’azienda agricola che si sia infortunato o abbia denunciato una malattia professionale, l’INAIL richiede all’INPS l’attestazione del versamento della quota capitaria INAIL. La richiesta e la risposta devono avvenire tramite modulistica dedicata, da compilarsi in duplice copia.

L’attestazione è riferita alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente e può indicare:

  • il versamento integrale dei contributi iscritti a ruolo e scaduti;
  • i periodi di scopertura;
  • i relativi importi non versati.

Le sedi INAIL e INPS devono concordare modalità e tempi di invio delle richieste e di risposta per evitare ritardi nella liquidazione delle prestazioni. È inoltre previsto un sistema di controlli incrociati periodici. Se, nei primi giorni dell’anno, emergono difficoltà nella consultazione della posizione contributiva o nell’acquisizione dell’attestato INPS, l’interessato può essere invitato a dichiarare egli stesso la regolarità contributiva mediante dichiarazione di responsabilità.

Comunicazione all’interessato in caso di irregolarità

Quando dagli accertamenti emerge una situazione non regolare, oppure quando dalla risposta INPS risultano periodi o importi non versati, la sede invia all’interessato una comunicazione contenente:

  • l’informativa sulla nuova disposizione di legge;
  • le risultanze degli accertamenti;
  • l’avviso che l’INAIL sospende l’avvio dei pagamenti fino alla completa regolarizzazione della posizione contributiva.

La comunicazione deve essere inoltrata anche quando risulti in corso un procedimento di esazione coattiva del debito contributivo. Il modello di lettera richiama inoltre la prescrizione triennale del diritto ex art. 112 del T.U. n. 1124/1965.

Regolarizzazione della posizione e ripresa dei pagamenti

Una volta che l’interessato abbia:

  • versato il dovuto;
  • attestato la regolarità contributiva con le modalità ammesse;
  • oppure consentito il recupero del credito tramite procedura coattiva,

l’INAIL avvia il pagamento delle prestazioni con le decorrenze previste dalla legge, sempre che il diritto non sia nel frattempo prescritto.

Per i lavoratori agricoli autonomi la regolarizzazione avviene presso la competente sede INPS, che successivamente rilascia l’attestazione da esibire all’INAIL.

Rateazione e conseguenze dell’inadempimento

Nei casi in cui l’Istituto consenta il pagamento dilazionato della somma dovuta, il mancato rispetto del piano rateale comporta la perdita dell’agevolazione e la sospensione immediata dell’erogazione delle prestazioni.

La circolare prevede anche che, qualora controlli successivi evidenzino l’inesattezza delle dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati, la prestazione venga sospesa con effetto ex tunc e si proceda alla restituzione di quanto già corrisposto.

Modulistica allegata

La circolare contiene modelli di corrispondenza per i rapporti tra INAIL e INPS e per la comunicazione all’interessato, oltre a una dichiarazione di responsabilità da utilizzare per attestare l’avvenuta regolarizzazione contributiva. Tali allegati servono a standardizzare la procedura e a ridurre i tempi di definizione dei casi.

Punti principali

Interpretazione della norma

L’art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 esclude per i lavoratori autonomi l’operatività dell’art. 67 del T.U. n. 1124/1965, ma secondo la circolare non sopprime il diritto alla tutela assicurativa. La norma incide invece sull’esecutività del diritto, che viene sospesa in presenza di irregolarità contributiva fino alla regolarizzazione.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La verifica riguarda essenzialmente gli obblighi contributivi, limitandosi a omissioni ed evasioni non prescritte, con esclusione di interessi, sanzioni e altre obbligazioni accessorie. La sospensione riguarda solo le prestazioni economiche, non le prestazioni sanitarie curative né quelle riabilitative (protesi e presìdi).

Soggetti destinatari ed esclusi

La disciplina opera solo quando vi sia coincidenza tra soggetto assicurato e soggetto assicurante. Restano esclusi, ad esempio, lavoratori associati in società o cooperative e familiari coadiuvanti dell’artigiano. Nel settore agricolo la norma si applica solo al coltivatore diretto; sono esclusi componenti del nucleo familiare, coloni, mezzadri e loro familiari, oltre al concedente non assicurato. Per i superstiti il diritto è proprio e non ereditario, quindi non è subordinato all’adempimento dei debiti contributivi del de cuius.

Criterio temporale di verifica

La regolarità contributiva va verificata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui è denunciato l’infortunio o la malattia professionale. La circolare collega tale soluzione ai tempi tecnici di acquisizione e accredito dei versamenti e alla necessità di non ritardare l’erogazione delle prestazioni.

Procedure operative INAIL e casi particolari

Per i lavoratori autonomi tenuti al versamento del premio all’INAIL l’accertamento parte tramite procedura DL, una volta verificati i presupposti di indennizzabilità. Anche nei casi di dubbia competenza da segnalare all’INPS va effettuato un controllo cautelativo, specie se l’Istituto è tenuto a pagare acconti di assegno di malattia. Per gli eventi denunciati nei primi giorni dell’anno, se vi sono difficoltà nella consultazione o nell’acquisizione dell’attestato INPS, l’interessato può essere invitato a produrre ricevuta o dichiarazione di responsabilità.

Disciplina per i lavoratori agricoli autonomi

Per il settore agricolo sono richiamati gli accordi con l’INPS: la dichiarazione di ricorrenza dell’obbligo assicurativo continua a essere rilasciata dall’INPS su richiesta INAIL nei casi riguardanti il nucleo familiare del coltivatore diretto, coloni e mezzadri; per il coltivatore diretto titolare dell’azienda agricola l’INAIL chiede l’attestazione del versamento dei contributi INAIL all’INPS, con moduli dedicati. L’attestazione INPS è riferita al 31 dicembre dell’anno precedente e può indicare copertura totale o periodi/importi scoperti.

Comunicazione all’interessato e sospensione dei pagamenti

Se emerge irregolarità contributiva, o se l’INPS segnala scoperture, l’INAIL invia una comunicazione con informativa sulla norma, esiti dell’accertamento e avviso di sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione. La comunicazione deve essere inviata anche in caso di procedura di esazione coattiva in corso. L’interessato è informato anche della prescrizione triennale ex art. 112 T.U.

Regolarizzazione, rateazione e controlli successivi

Una volta regolarizzata la posizione contributiva, o attestata la regolarità, o recuperato il credito in via coattiva, l’INAIL avvia il pagamento delle prestazioni con decorrenza di legge, purché non sia intervenuta prescrizione. Se è concessa la rateazione, il mancato rispetto del piano fa venir meno l’agevolazione e determina la sospensione immediata delle prestazioni. In caso di dichiarazioni di responsabilità false, la prestazione viene sospesa con effetto ex tunc e si procede al recupero delle somme già erogate.

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