Cassazione Penale, Sentenza n. 16429/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 11/10/2024 con unico motivo: omissione della dichiarazione di prescrizione del reato contestato (lesioni personali aggravate da più persone riunite). Sostenevano che la prescrizione fosse già decorso al 31/10/2023 (o comunque prima della pronuncia di appello). La Corte di cassazione ha esaminato il computo del termine prescrizionale, considerate le maggiorazioni dovute e i periodi di sospensione determinati da rinvii per impedimento o per richiesta della difesa, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di rilevabilità d'ufficio della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha calcolato il termine prescrizionale come segue: termine ordinario di 6 anni ex art.157, comma 1 cod. pen. aumentato di un quarto ai sensi dell'art.161, comma 2 cod. pen. (termine complessivo di 7 anni e 6 mesi) e integrato con periodi di sospensione per un totale di 358 giorni (60 giorni 26/11/2019 per impedimento del difensore; 70 giorni dal 05/07/2022 al 13/09/2022 per rinvio di cortesia; 168 giorni dall'11/04/2023 al 26/09/2023 per rinvio richiesto dalla difesa per escussione testi; 60 giorni il 26/09/2023 per impedimento del difensore). Con tale computo la prescrizione è maturata il 6/01/2024, cioè prima della sentenza di appello (11/10/2024) ma dopo la sentenza di primo grado (12/12/2023). Le Sezioni Unite consentono alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello anche se non eccepita in sede di gravame. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione, lasciando impregiudicate le statuizioni civili ex art.578 c.p.p. (su cui non erano state formulate censure).
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Determina il termine ordinario di prescrizione (6 anni) che costituisce base per il calcolo del termine complessivo.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Stabilisce l'aumento di un quarto del termine prescrizionale per il reato, applicato al termine ordinario per ottenere il termine massimo (7 anni e 6 mesi).
art. 129 cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di provvedere sulle eccezioni rilevabili; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di decidere sulla prescrizione e l'eventuale dovere della Cassazione di rettificare omissioni di tal genere.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'annullamento per estinzione del reato non incide sulle statuizioni civili; la Cassazione ha mantenuto ferme le statuizioni civili non censurate.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio giurisprudenziale secondo cui, se la prescrizione matura prima della sentenza d'appello, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato anche se la prescrizione non è stata dedotta in appello o nel motivo di cassazione, perché la causa di non punibilità deve essere rilevata quando il giudice di merito ha omesso di provvedere.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato sulla base del termine ordinario previsto dall'art.157 c.p., applicando eventuali aumenti (es. aumento di un quarto ex art.161) e sommando i periodi di sospensione effettivamente intervenuti.
- I periodi di sospensione derivanti da rinvii per impedimento del difensore, rinvii richiesti dalla difesa per escussione testi o rinvii ‘di cortesia’ devono essere computati e possono allungare significativamente la durata del procedimento ai fini della prescrizione.
- Se la prescrizione matura prima della pronuncia d'appello ma dopo la sentenza di primo grado, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio per gli effetti penali (estinzione del reato); le statuizioni civili rimangono salve salvo specifiche censure.
- La Cassazione può e deve rilevare d'ufficio, o comunque dichiarare, l'estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello anche se la questione non è stata sollevata in appello o nel motivo di cassazione, in virtù della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Per la difesa è strategico calcolare e verificare tempestivamente i termini prescrizionali e i periodi di sospensione: sollevare l'eccezione di prescrizione il prima possibile evita rischi procedurali, ma la mancata deduzione in appello non preclude sempre la pronuncia favorevole in Cassazione.
- Il computo dettagliato dei giorni di sospensione (data inizio/fine) e la loro qualificazione giuridica sono determinanti: piccole differenze nel conteggio possono spostare la data di maturazione della prescrizione.
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