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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18102/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. deducendo un "errore in ordine alla supposizione dell'inesistenza di un fatto": sostiene che la Corte d'appello non ha detratto dal conto finale un credito di Margherita Zago verso Marcello pari a €14.728,31, con conseguente errato calcolo della deberánza complessiva a suo carico. Il ricorso mira dunque a far valere un errore materiale/calcistico e la realtà del credito omesso nella sentenza impugnata.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di questa Corte n. 36650/2021 avesse già dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (tranne l'undicesimo) per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., e che l'ottavo motivo non abbia ricevuto un vaglio pieno perché l'ordinanza aveva arrestato la cognizione su plurime basi di inammissibilità, comprese censure di natura fattuale e vizi di motivazione non rientranti nei limiti dell'art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c.. Per tali ragioni il presunto "errore di calcolo" non poteva essere fatto valere con la revocazione dedotta; non si pronuncia sulle spese processuali (gli intimati non si sono difesi). Inoltre viene rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma invocata quale base della revocazione per errore su fatti la cui verità sia positivamente stabilita. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché l'originaria ordinanza di cassazione aveva già limitato la cognizione disponendo l'inammissibilità dei principali motivi, impedendo così il ristudio del presunto errore fattuale con la procedura di revocazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato nella precedente ordinanza quale motivo di inammissibilità di molte censure: la Corte territoriale (e poi la Corte di legittimità) hanno valutato che alcuni motivi non rispettavano i requisiti formali e sostanziali richiesti da tale disposizione, giustificando l'arresto della cognizione.

  • art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i limiti della censura sulla motivazione: la giurisprudenza (Sez. Un.) consente la cassazione per "omesso esame di un fatto decisivo" solo se si tratta di un fatto nella sua accezione storico‑fenomenica, non per vizi di valutazione o errori di motivazione; la Corte ha rilevato che le doglianze mosse erano, in realtà, censure di valutazione/motivazione non riconducibili ai limiti di questo articolo.

  • Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 (giurisprudenza)

    Princìpio richiamato per chiarire che l'art. 360, n. 5 tutela l'omesso esame di fatti 'storico‑fenomenici' discussi dalle parti, non gli errori di valutazione o i vizi della motivazione; la Corte ha applicato questo insegnamento per escludere che l'ottavo motivo potesse trasformarsi in una censura ammissibile.

  • Cass., 29/9/2016, n. 19312 (giurisprudenza)

    Sentenza richiamata come conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema dei limiti della rilevabilità del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5.

  • Sez. Un., 20/2/2020, n. 4315 (giurisprudenza)

    Menzi onata per sostenere l'orientamento relativo alla materia contributiva e agli effetti processuali connessi; la Corte segue tale insegnamento nel disporre l'eventuale obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato.

  • d.p.r. 115/2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater

    Norme applicate per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, qualora dovuto; la Corte ha dato atto dell'operatività di tale previsione in rilievo alla revocazione proposta.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. per "errore su fatto" è uno strumento eccezionale: può essere ammessa solo se l'errore concerne la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e non per semplici contestazioni di valutazioni o motivazioni.
  • Se una precedente decisione di legittimità ha già dichiarato motivi di impugnazione inammissibili per violazioni formali (es. art. 366 c.p.c.), è difficile ottenere un riesame dei medesimi profili con la revocazione; l'arresto della cognizione su basi di inammissibilità impedisce la rinnovazione della valutazione.
  • Le doglianze consistenti in vizi della motivazione o in meri errori di valutazione non rientrano nei limiti dell'art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c.: solo l'omesso esame di fatti storico‑fenomenici decisivi può giustificare la censura in sede di legittimità.
  • Errori di calcolo o omissioni contabili vanno documentati e tempestivamente dedotti nel grado di merito; se l'ordinanza di cassazione non ha esaminato il motivo per ragioni di inammissibilità, la revocazione non è la strada agevole per rinnovare il giudizio su tali punti.
  • In ipotesi simili, è importante distinguere tra (a) fatti storico‑fenomenici oggettivamente provabili e non considerati, che possono essere rilevanti per art. 360/5 o per la revocazione straordinaria, e (b) valutazioni giudiziali o questioni di calcolo che spesso sono inidonee a fondare la revocazione.
  • Quando gli intimati non si difendono in un procedimento di revocazione, la Corte può comunque dichiarare inammissibile il ricorso senza pronunciare sulle spese; inoltre può rilevarsi l'obbligo del versamento di contributi aggiuntivi ai sensi del d.p.r. 115/2002.

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