Regolamento (UE) 2017/1251
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione, dell'11 luglio 2017, recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. In seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 6 luglio 2017, la Commissione inserisce Jamaat-ul-Ahrar (JuA) tra le persone giuridiche, gruppi ed entità designati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’inserimento di Jamaat-ul-Ahrar (JuA).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone giuridiche, gruppi ed entità già elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè i soggetti soggetti a misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’ambito del regime UE contro persone ed entità associate all’ISIL (Dàesh) e ad Al-Qaeda. L’effetto concreto è l’inclusione di una nuova entità nell’elenco, con conseguente assoggettamento alle misure previste dal regolamento di base.
Aggiornamento delle misure restrittive contro soggetti associati all’ISIL (Dàesh) e ad Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione dà attuazione all’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, regime UE di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di determinate persone, gruppi ed entità associate all’ISIL (Dàesh) e ad Al-Qaeda. Il provvedimento si fonda sulla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 luglio 2017, che ha determinato l’inserimento di una nuova entità nell’elenco sanzionatorio.
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è assicurare l’allineamento immediato dell’elenco UE alle decisioni del regime sanzionatorio ONU e garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Contenuto dell’aggiornamento dell’allegato
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge una nuova voce all’elenco delle "Persone giuridiche, gruppi ed entità":
- Jamaat-ul-Ahrar (JuA)
- alias: Jamaat-e-Ahrar; Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; Ahrar-ul-Hind
- indirizzi indicati: Lalpura, provincia di Nangarhar, Afghanistan (dal giugno 2015); Mohmand Agency, Pakistan (ad agosto 2014)
- ulteriori informazioni: l’entità opera dalla provincia di Nangarhar, Afghanistan, e dalla regione di confine tra Pakistan e Afghanistan
- data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6 luglio 2017
Effetti giuridici delle misure restrittive
L’inserimento nell’allegato I comporta l’applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 881/2002, e in particolare del congelamento dei fondi e delle risorse economiche del soggetto designato. Il regolamento non introduce una nuova disciplina autonoma, ma aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento di base.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione, con l’aggiunta di una nuova voce nell’elenco delle "Persone giuridiche, gruppi ed entità".
Inserimento di Jamaat-ul-Ahrar (JuA) nell’elenco sanzionatorio
Nell’allegato viene aggiunta la voce relativa a "Jamaat-ul-Ahrar (JuA)" con vari alias: Jamaat-e-Ahrar, Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar e Ahrar-ul-Hind. Sono indicati anche gli indirizzi in Afghanistan e Pakistan, le ulteriori informazioni operative e la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 6 luglio 2017.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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