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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36099/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Salerno che aveva confermato, in parte, l'avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP anno 2005. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi non fatturati per imballaggi in legno (euro 211.329,25) e per due fatture emesse dalla società Agrirosa (euro 46.999,00), nonché dichiarato indeducibili acconti/costi per euro 227.000,00 e altri costi di competenza dell'esercizio successivo. La ricorrente lamentava, come motivo principale, la nullità della sentenza d'appello per omesso esame della costituzione in appello e dell'appello incidentale; come motivi subordinati censurava il diniego delle agevolazioni per cooperative, la qualificazione delle operazioni Agrirosa come cessioni (e non conferimenti) e l'omessa considerazione degli elementi attestanti l'uso diretto degli imballaggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha accertato, esaminando il fascicolo d'appello, che la contribuente non era effettivamente costituita in appello e non aveva depositato l'appello incidentale; di conseguenza non sussiste l'omessa pronuncia denunciata. Sui motivi subordinati la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi: ha confermato il principio che per godere delle agevolazioni per le cooperative è necessaria una contabilità e dichiarazione regolari e che l'accertamento dell'Ufficio che ha portato ad un maggior reddito non documentato impedisce l'applicazione del regime agevolato; ha inoltre escluso la censura circa la qualificazione delle operazioni e la deducibilità dei costi perché si trattava di questioni di fatto valutate dal giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo vizi motivazionali, che nel caso non ricorrevano. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di decidere sulle domande e sulle eccezioni proposte; l'omessa pronuncia su un appello incidentale può determinare nullità solo se quell'appello sia stato effettivamente e validamente proposto e rituale

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente il ricorso per violazione di legge e di procedura (error in procedendo); la Corte può esaminare direttamente il fascicolo di merito per verificare l'effettiva proposizione di atti processuali

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito: la ricognizione della fattispecie concreta rientra tipicamente nel merito e non è sindacabile in cassazione se non con specifiche censure di diritto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riguarda l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; va riferita all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in senso storico-naturalistico, non alla mera omissione di argomentazioni

  • DPR n. 601/1973, artt. 10 e 14

    Richiamati nei motivi della ricorrente in relazione a questioni di imponibilità/deducibilità; nel caso il giudice ha ritenuto rilevanti le risultanze contabili e documentali per valutare l'effettiva acquisizione/cessione ai fini fiscali

  • legge n. 904/1977, art. 12

    Prevede agevolazioni per le cooperative; la Corte ha interpretato che, oltre ai requisiti soggettivi, è necessaria la corretta tenuta della contabilità e la dichiarazione per consentire i controlli e l'effettiva destinazione di utili a riserve indivisibili

  • legge n. 311/2004, art. 1, comma 460

    Norma richiamata in tema di regime agevolativo delle cooperative; applicata unitamente all'art. 12 della legge n. 904/1977 per escludere l'agevolazione quando il maggior reddito accertato non risulti dalla contabilità e non sia destinato a riserva indivisibile

  • DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 2, lett. a

    Stabilisce che i ricavi si considerano acquisiti alla data di consegna o spedizione; la deducibilità dei corrispondenti costi dipende dall'effettiva consegna nell'esercizio, valutazione che nel caso è stata rimessa al giudice di merito

  • art. 2545-octies c.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di mutualità tipici delle cooperative; la Corte ha osservato che la perdita dell'agevolazione può derivare dalla perdita della prevalenza dello scambio mutualistico, ma l'amministrazione deve poter verificare la situazione tramite contabilità regolare

  • art. 372 c.p.c.

    Disciplina la produzione e l'assunzione di documenti processuali; la Corte ha ritenuto che le attestazioni della cancelleria (certificato della segreteria) siano documenti ufficiali rilevanti ai fini dell'accertamento della mancata costituzione in appello

  • art. 13 DPR n. 115/2002, comma 1-bis

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato il raddoppio del contributo unificato a causa dei tempi di notifica del ricorso

  • art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28.10.2020 n. 137 (conv. con legge n. 176/2020)

    Richiama la modalità con cui il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte; atto meramente procedurale relativo al giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Per ottenere che un giudice d'appello esamini un appello incidentale è necessario costituirsi formalmente nel processo d'appello e depositare l'appello incidentale: l'assenza di costituzione comporta il formarsi del giudicato sulle parti sulle quali si è soccombenti in primo grado
  • In materia di agevolazioni per cooperative, oltre ai requisiti soggettivi sostanziali, è fondamentale la regolarità della contabilità e della dichiarazione: l'Amministrazione deve poter esercitare adeguato controllo sui dati contabili per riconoscere il beneficio
  • Le questioni di fatto (es. data di consegna di beni, effettiva disponibilità materiale) sono principalmente di competenza del giudice di merito; la cassazione sindaca tali valutazioni solo nei limiti dei vizi di motivazione o di violazione di legge
  • Per la deducibilità dei costi legati a cessioni/acconti si deve dimostrare l'effettiva consegna o spedizione nel periodo d'imposta rilevante; in assenza di prova, i costi possono essere considerati indeducibili
  • Le attestazioni e i documenti formati dalla cancelleria (es. certificati di inesistenza di costituzione) sono elementi ufficiali rilevanti che il giudice di legittimità può acquisire e valutare
  • Le censure per omessa motivazione devono individuare un fatto preciso, controverso e decisivo in senso 'storico-naturalistico' per essere rilevanti in cassazione; la semplice contestazione di argomentazioni o valutazioni marginate non è sufficiente
  • Chi agisce in giudizio fiscale deve curare la prova documentale e le formalità procedurali (iscrizione, deposito atti, produzione documenti), perché errori procedurali possono precludere il sindacato successivo e determinare la perdita delle pretese

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