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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25007/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La ricorrente, conduttrice dal 2001 di un alloggio di edilizia popolare, con contratto asseritamente novato nel 2008, aveva eseguito tra il 2009 e il 2011 opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il tetto e il sottotetto, sostenendo di aver agito sulla base dell’autorizzazione dell’ente proprietario. Dopo che l’ente aveva proceduto all’accatastamento del sottotetto, la ricorrente aveva chiesto il riscatto dell’alloggio; la richiesta era stata respinta, poiché l’alienazione avrebbe potuto riguardare soltanto l’unità abitativa e non il sottotetto reso abitabile, in relazione a irregolarità edilizie. L’ente aveva inoltre revocato l’accatastamento. La conduttrice aveva agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, mentre l’ente aveva chiesto in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale; la decisione era stata confermata in appello. La Corte di cassazione, con l’ordinanza oggetto di revocazione, aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso, ritenendo che le censure richiedessero un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Con quattro motivi, la ricorrente ha dedotto errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: il primo, per non avere considerato la novazione del contratto del 2001; il secondo, per avere erroneamente attribuito al Comune l’accatastamento, riferito alla ricorrente affermazioni che sarebbero state dell’ente, ritenuto grave l’inadempimento della conduttrice e trascurato le autorizzazioni, le risultanze penali, le testimonianze e la consulenza tecnica; il terzo, per avere confermato la gravità dell’inadempimento senza considerare l’affidamento riposto nelle autorizzazioni e nell’accatastamento, nonché l’eliminazione dell’abuso edilizio; il quarto, per avere omesso di considerare le risultanze del procedimento penale, comprese dichiarazioni e ritrattazioni, che avrebbero confermato l’autorizzazione e la ratifica dei lavori da parte dell’ente.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione. Il primo motivo non indicava quando e come la novazione fosse stata dedotta, né dimostrava che essa fosse stata accertata dai giudici di merito; inoltre, non chiariva perché la censura integrasse un errore percettivo e non un errore di giudizio o un’omessa pronuncia. La Corte ha ribadito che, nella revocazione delle pronunce di legittimità, l’errore di fatto deve consistere in un’erronea percezione di fatti risultanti dagli atti del giudizio di cassazione, esclusi da una parte o incontestabilmente accertati, non può riguardare attività interpretativa o valutativa, deve essere evidente e immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, decisivo e riferito esclusivamente agli atti interni al giudizio di cassazione. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati manifestamente inammissibili perché sollecitavano nuovamente la valutazione delle risultanze peritali, documentali e testimoniali compiuta nei giudizi di merito e la rivalutazione delle autorizzazioni, dell’accatastamento, dell’abuso edilizio, della gravità dell’inadempimento e dell’affidamento della conduttrice. Tali valutazioni non sono rivedibili in sede revocatoria di legittimità. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 4.000, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 2.000 a titolo di responsabilità processuale aggravata per abuso dello strumento processuale e colpa grave. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo per un’erronea percezione, evidente e immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di legittimità, di un fatto incontestabilmente escluso o accertato; l’errore non può riguardare valutazioni interpretative o probatorie e deve essere essenziale e decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • Nella revocazione per errore di fatto di una pronuncia della Corte di cassazione, l’errore deve derivare da un’erronea percezione di un fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, la cui esistenza o inesistenza sia incontestabile; non può consistere in un errore interpretativo, valutativo o nella diversa lettura delle prove esaminate dai giudici di merito.
  • L’errore revocatorio deve essere evidente e immediatamente rilevabile dal solo confronto tra la pronuncia impugnata e gli atti del giudizio di cassazione, oltre che essenziale e decisivo ai fini della decisione.
  • È inammissibile il ricorso per revocazione che, mediante la deduzione di asseriti errori di fatto, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove, delle risultanze peritali o testimoniali e degli accertamenti compiuti nei precedenti gradi di merito.
  • La revocazione della pronuncia di legittimità non può essere utilizzata per introdurre o rivalutare documenti e vicende processuali non ritualmente sottoposti al giudizio di cassazione, né per trasformare un dissenso sulla valutazione giuridica o probatoria in un errore percettivo revocatorio.
  • La proposizione di censure manifestamente pretestuose, dirette a eludere i limiti propri della revocazione e a reiterare richieste di rivalutazione del merito, può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna per responsabilità processuale aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRevocazione

Testo integrale

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