Sentenza del 12/02/2015 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Transfer pricing - Metodo del confronto del prezzo - Analisi comparativa dei prezzi per prodotti similari - Applicabilità - Stadio di commercializzazione - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del metodo del confronto del prezzo nell'ambito del transfer pricing. Il punto decisivo è stabilire se le operazioni assunte come comparabili siano realmente confrontabili con la transazione infragruppo verificata. In particolare, deve essere considerato lo stadio di commercializzazione in cui avvengono le operazioni, distinguendo, ad esempio, tra vendite all'ingrosso e vendite al dettaglio. Tale elemento incide sulla formazione del prezzo e, se differente tra la transazione verificata e quelle comparabili, può rendere inattendibile il confronto.
La decisione
La sentenza ha affermato che, per verificare la conformità del prezzo infragruppo al principio dell'arm's length, le operazioni comparabili devono essere effettuate nel medesimo stadio di commercializzazione della transazione verificata. Se le operazioni di confronto riguardano uno stadio diverso, come la vendita al dettaglio rispetto alla vendita all'ingrosso, esse sono inidonee a fondare il controllo, poiché la differenza può incidere significativamente sulla determinazione del prezzo. Dal testo fornito non risultano il dispositivo concreto, l'esito formale del ricorso né l'identità delle parti.
Norme richiamate
Principio arm's length in materia di transfer pricing
Il prezzo delle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo deve essere determinato come sarebbe avvenuto tra parti indipendenti. La verifica richiede un'analisi comparativa effettiva e non può basarsi su transazioni non omogenee sotto il profilo dello stadio di commercializzazione.
Metodo del confronto del prezzo
Il metodo è applicabile solo quando il prezzo della transazione controllata può essere confrontato con quello praticato in operazioni indipendenti sufficientemente comparabili. La comparabilità deve comprendere anche il canale e lo stadio distributivo, poiché vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio possono avere prezzi strutturalmente diversi.
Massime di principio
- Nel transfer pricing la comparabilità non dipende soltanto dall'identità o similitudine dei prodotti, ma anche dalle condizioni economiche e commerciali delle operazioni.
- Le transazioni comparabili devono essere collocate, di regola, nello stesso stadio di commercializzazione della transazione verificata; in caso contrario occorre dimostrare e quantificare adeguati aggiustamenti.
- Un confronto tra prezzi all'ingrosso e prezzi al dettaglio, privo di rettifiche attendibili, non è normalmente sufficiente a dimostrare che il prezzo infragruppo non sia conforme al principio arm's length.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare la scelta dei comparabili e considerare i fattori che incidono sul prezzo; il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'assenza di omogeneità economica.
- La decisione non esclude in assoluto l'uso di comparabili appartenenti a stadi diversi, ma richiede che la differenza sia neutralizzata mediante aggiustamenti fondati, verificabili e adeguatamente motivati.
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