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Sentenza

Sentenza del 12/02/2015 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'anno 2001, con cui erano state contestate maggiori imposte pari a € 12.883,53 per IRAP, € 44.436,98 per IVA ed € 82.919,74 per IRPEG. La società contestava, tra l'altro, la ricostruzione dei ricavi effettuata dall'Ufficio sulla base di preliminari di vendita, brogliacci, copie di assegni e altri documenti rinvenuti presso la sede aziendale, nonché l'utilizzo dei dati dei preliminari anziché dei contratti definitivi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale per ottenere la conferma integrale dell'accertamento, anche con riferimento alle operazioni di permuta.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello principale della società e accolto quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando integralmente l'avviso di accertamento. È stata ritenuta legittima la ricostruzione induttiva dei maggiori imponibili sulla base della contabilità parallela extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, non adeguatamente smentita dalla società. Quanto alle permute, la Commissione ha stabilito che esse, pur non rilevando ai fini delle imposte dirette, sono autonomamente rilevanti ai fini IVA; in assenza di un corrispettivo indicato, la base imponibile deve essere determinata secondo il valore normale dei beni o servizi scambiati. Il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.400,00 per il primo grado e € 1.500,00 per il giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "la contabilità in nero costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza"

    La contabilità parallela o informale rinvenuta presso l'impresa può legittimare l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi, anche autonomamente, purché presenti attendibilità indiziaria. In tal caso spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata.

  • Artt. 2709 e seguenti del Codice civile

    La nozione di scritture contabili può comprendere anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti d'impresa o rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.

  • Art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le operazioni di permuta sono considerate operazioni autonome ai fini IVA, con autonoma rilevanza quanto a imponibilità, momento impositivo, base imponibile e aliquota.

  • Art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Quando nelle operazioni permutative non è indicato un corrispettivo, la base imponibile IVA è costituita dal valore normale dei beni o servizi oggetto della permuta.

  • Art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il valore normale può essere determinato dall'Amministrazione finanziaria mediante il confronto con prezzi medi praticati per beni o servizi analoghi e aventi caratteristiche comparabili.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10569 del 14 maggio 2014

    "l'onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto, qualora il ricorrente abbia proposto soluzioni contrastanti con quelle poste a base della decisione impugnata"

    Un motivo di impugnazione è sufficientemente specifico quando dal contenuto dell'atto risultano chiaramente le critiche rivolte alla decisione impugnata, anche se le argomentazioni ripropongono contestazioni già formulate in precedenza.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 24051 del 16 novembre 2011

    La contabilità 'in nero' può costituire, per il suo valore probatorio, un elemento sufficiente a fondare l'accertamento induttivo, salvo che il contribuente dimostri con elementi documentali attendibili l'inesistenza o l'erroneità dei maggiori imponibili.

Massime di principio

  • Il rinvenimento di documentazione extracontabile attendibile presso la sede dell'impresa può giustificare un accertamento induttivo anche se la contabilità ufficiale appare formalmente regolare.
  • In presenza di contabilità parallela, non è sufficiente contestare genericamente le conclusioni dell'Ufficio: il contribuente deve fornire prove documentali specifiche che dimostrino l'erroneità dei singoli rilievi o dei calcoli effettuati.
  • Preliminari di vendita, appunti, brogliacci, copie di assegni e altri documenti aziendali possono essere utilizzati per ricostruire i ricavi effettivi, soprattutto quando risultano coerenti tra loro.
  • Nelle operazioni di permuta, l'assenza di un corrispettivo monetario non esclude l'applicazione dell'IVA; la base imponibile può essere determinata in base al valore normale dei beni o servizi scambiati.
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato su valori comparativi, è opportuno dimostrare con dati concreti che i beni utilizzati come confronto non sono realmente omogenei per caratteristiche, ubicazione, superficie, qualità o condizioni di vendita.
  • In caso di soccombenza sia sull'appello principale sia sull'appello incidentale, il contribuente può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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