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Sentenza

Sentenza del 12/02/2015 n. 84 - Corte di Giustizia CEE

Accise - Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE -Non osta- Ambito di applicazione - Oli minerali e prodotti energetici - Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall'uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conforme al regime dell'accisa armonizzata - Nozione di "formalità connesse all'attraversamento delle frontiere" - Articolo 110 TFUE - Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la compatibilità con le direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE dell'assoggettamento degli oli lubrificanti a un'imposta polacca disciplinata secondo regole analoghe a quelle dell'accisa armonizzata. OTP sosteneva che tali prodotti, esclusi dall'ambito dell'accisa armonizzata, non potessero essere sottoposti agli stessi obblighi, soprattutto per gli acquisti intracomunitari: dichiarazione preventiva, prestazione di una cauzione, registrazioni e pagamento dell'imposta entro dieci giorni. Il giudice nazionale aveva inoltre sollevato dubbi sulla possibile violazione dell'articolo 110 TFUE, poiché il termine di pagamento per i prodotti acquistati all'estero poteva essere più breve rispetto a quello applicabile agli acquisti nazionali.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che le direttive non impediscono a uno Stato membro di applicare agli oli lubrificanti esclusi dal regime dell'accisa armonizzata un'imposta regolata da norme identiche o analoghe a tale regime. L'unico limite è che l'imposta non comporti, negli scambi tra Stati membri, formalità realmente connesse all'attraversamento della frontiera. Gli obblighi di dichiarazione, cauzione, registrazione e pagamento sono stati ritenuti collegati alla garanzia e alla riscossione dell'imposta, non al semplice passaggio della frontiera. Quanto all'articolo 110 TFUE, la Corte ha escluso, sulla base degli elementi disponibili e salva verifica del giudice nazionale, una discriminazione: il regime di sospensione prevedeva lo stesso termine per prodotti nazionali e importati, mentre il regime di pagamento anticipato era una modalità ulteriore utilizzabile per gli importati. La questione è quindi stata risolta in senso favorevole al Ministro delle Finanze, con rinvio al giudice nazionale per le verifiche fattuali e per le spese.

Norme richiamate

  • Articolo 3, paragrafi 1 e 3, direttiva 92/12/CEE

    Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli soggetti al regime armonizzato, purché tali imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

    La disposizione consente agli Stati membri di tassare prodotti esclusi dall'accisa armonizzata, anche mediante regole simili, purché gli obblighi imposti non siano formalità doganali o equivalenti legate al superamento della frontiera.

  • Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2008/118/CE

    Gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa; tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

    Gli oli lubrificanti esclusi dal regime armonizzato possono essere sottoposti a un'imposta nazionale disciplinata da regole identiche a quelle dell'accisa armonizzata. La condizione essenziale è l'assenza di formalità connesse in senso sostanziale al passaggio della frontiera.

  • Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2003/96/CE

    La direttiva non si applica ai prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

    Gli oli lubrificanti destinati a usi non carburanti o non termici sono esclusi dall'ambito dell'accisa energetica armonizzata, pur potendo essere oggetto di una distinta imposizione nazionale.

  • Articolo 110 TFUE

    Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

    Una differenza nei termini di pagamento viola il principio di non discriminazione solo se, concretamente, rende più onerosa la tassazione dei prodotti importati. Non vi è violazione quando il medesimo regime e lo stesso termine sono disponibili per prodotti nazionali e importati.

  • Articolo 34, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE

    Prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa.

    Obblighi di dichiarazione preventiva e cauzione, se diretti a garantire il pagamento dell'imposta, non sono automaticamente formalità vietate connesse all'attraversamento della frontiera.

Massime di principio

  • Un prodotto escluso dall'accisa armonizzata può comunque essere assoggettato a un'imposta nazionale, anche se questa riproduce struttura, calcolo e controlli dell'accisa europea.
  • Il limite decisivo non è la somiglianza delle regole con il regime armonizzato, ma la loro effettiva connessione con il passaggio della frontiera: gli obblighi finalizzati alla riscossione dell'imposta sono normalmente ammissibili.
  • Per valutare se un adempimento è vietato occorre esaminarne lo scopo concreto: una dichiarazione o una cauzione richiesta per garantire il pagamento dell'imposta è collegata al fatto generatore dell'imposta, non necessariamente all'importazione.
  • Gli adempimenti imposti solo agli acquisti intracomunitari possono essere compatibili con il diritto dell'Unione se sono giustificati dal diverso momento di insorgenza o controllo dell'imposta e non costituiscono un onere discriminatorio.
  • Ai sensi dell'articolo 110 TFUE, il confronto deve riguardare l'onere fiscale effettivo: termini di pagamento diversi sono problematici quando i prodotti importati sono tassati prima o più gravosamente senza una modalità equivalente applicabile ai prodotti nazionali.
  • La compatibilità definitiva dipende dalle modalità concrete della normativa nazionale; il giudice nazionale deve verificare in particolare se il regime applicabile ai prodotti nazionali e importati sia realmente equivalente.

Testo integrale

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