Sentenza del 12/02/2015 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IRAP - Consulente sicurezza igiene posti di lavoro - Assenza dipendenti collaboratori - Possesso beni strumentali - Dotazione minima - Soggetto imposta - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata esclusa: l'attività svolta senza dipendenti o collaboratori e con beni strumentali minimi non integra un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Il consulente ha quindi diritto al rimborso dell'imposta versata per gli anni considerati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto all'IRAP perché esercitava l'attività senza dipendenti né collaboratori e disponeva soltanto di una dotazione minima di beni strumentali, costituita da un'autovettura, un computer e alcuni mobili d'ufficio. La questione riguardava quindi la sussistenza di un'autonoma organizzazione, presupposto necessario per l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per i lavoratori autonomi l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, cioè mediante un apparato organizzativo ulteriore e non meramente strumentale rispetto all'attività personale del professionista.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
Individua i soggetti passivi dell'IRAP; il professionista vi rientra soltanto se ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2.
Massime di principio
- Un professionista che svolge personalmente l'attività, senza dipendenti o collaboratori, può essere escluso dall'IRAP se non dispone di una struttura organizzativa autonoma.
- Il semplice possesso di beni strumentali ordinari e proporzionati all'attività, come un computer, un'autovettura e arredi d'ufficio, non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere concreta e riferita all'organizzazione effettivamente utilizzata: rilevano soprattutto personale, collaborazioni non occasionali, strutture eccedenti il minimo indispensabile e impiego di capitali o mezzi in modo significativo.
- L'assenza di dipendenti non è sempre sufficiente, da sola, a escludere l'IRAP; deve essere valutata insieme alla consistenza dei beni, alle modalità operative e all'eventuale presenza di una struttura organizzativa distinta dall'apporto personale del professionista.
- Chi ritiene di non essere soggetto all'IRAP deve poter documentare l'assenza di personale e la natura minima e strumentale dei beni impiegati, nonché chiedere il rimborso dell'imposta eventualmente versata secondo le regole applicabili.
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