Sentenza del 12/02/2015 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - contraddittorio - termine di sessanta giorni - P.V.C. - motivi di urgenza - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 - violazione - nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione del termine di sessanta giorni, in assenza di motivi di particolare e motivata urgenza, comporta la nullità dell’avviso di accertamento. La sentenza riconosce quindi fondata la contestazione del contribuente e invalida l’atto emesso anticipatamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, poiché l’avviso di accertamento è stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (P.V.C.). L’Amministrazione non ha indicato specifici e motivati motivi di particolare urgenza idonei a giustificare l’emissione anticipata dell’atto. L’approssimarsi del termine decadenziale per l’accertamento non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni è dilatorio e serve a garantire il contraddittorio preventivo. L’emissione anticipata dell’avviso determina la nullità dell’atto, salvo che l’Amministrazione dimostri circostanze concrete, specifiche e adeguatamente motivate di particolare urgenza. Il semplice rischio di decadenza dell’Amministrazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Dopo la consegna del P.V.C., l’Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, consentendo al contribuente di presentare osservazioni e richieste.
- L’emissione anticipata è legittima solo in presenza di motivi di particolare urgenza, che devono essere concreti, specifici e indicati nella motivazione dell’avviso.
- La prossima scadenza del termine decadenziale dell’Amministrazione non giustifica automaticamente il mancato rispetto del termine dilatorio.
- In assenza di urgenza adeguatamente motivata, l’avviso emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è esposto a nullità e può essere impugnato dal contribuente.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di consegna del P.V.C., la data di emissione dell’avviso e l’effettiva presenza di una motivazione sull’urgenza.
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