Sentenza del 09/02/2023 n. 3896 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava il rimborso IVA riconosciuto e poi revocato alla società canadese che aveva acquistato in Italia servizi di autonoleggio e li aveva ceduti a clienti esteri (agenzie di viaggio) i quali inserivano tali servizi in pacchetti venduti a consumatori che effettivamente utilizzavano i servizi in Italia. L'Amministrazione sosteneva che, essendo i servizi utilizzati in Italia, sussisteva la territorialità dell'IVA e che anche l'attività di intermediazione svolta dalla società straniera doveva essere assoggettata a IVA, con obbligo di fatturazione e recupero dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo che denunciava la violazione delle norme sulla territorialità IVA. La Corte ha affermato il principio secondo cui le prestazioni di intermediazione relative a servizi di autonoleggio effettuate da un soggetto estero si considerano svolte in Italia quando i servizi acquisiti in Italia sono poi ceduti a clienti esteri che li trasferiscono a clienti finali i quali utilizzano i servizi in Italia. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rimesso la causa a quella corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, lett. f)
"(le prestazioni di servizi) derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto ... si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate"
La Corte ha interpretato che le prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto acquistate in Italia e utilizzate in Italia rientrano nella territorialità italiana dell'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, lett. f) quinquies
"le prestazioni di intermediazione ... si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate ..."
La Corte ha stabilito che l'attività di intermediazione segue la stessa territorialità delle operazioni sottostanti: se il noleggio è effettuato in Italia, anche l'intermediazione è imponibile in Italia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-ter
La norma sul regime speciale per agenzie di viaggio (pacchetti turistici) non è applicabile se il soggetto non svolge effettivamente l'attività di agenzia di viaggi che vende pacchetti; la Corte ha condiviso che nel caso di specie tale regime non trovava applicazione.
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (art. 1, comma 1, lett. c) e art. 5)
La Corte ha richiamato il criterio temporale: per operazioni relative al periodo d'imposta 2009 occorreva applicare la disciplina previgente alle modifiche entrate in vigore dal 1 gennaio 2010.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma richiamata per censurare la sentenza per violazione di legge, ossia la denunzia di illegittima interpretazione/ applicazione delle norme tributarie.
Massime di principio
- Se un soggetto estero acquista in Italia servizi di noleggio mezzi di trasporto che sono poi utilizzati in Italia, tali prestazioni si considerano effettuate in Italia e sono assoggettate a IVA nel territorio italiano.
- L'attività di intermediazione segue la territorialità dell'operazione sottostante: quando l'operazione principale (es. noleggio utilizzato in Italia) è territorialmente italiana, anche l'intermediazione è imponibile in Italia.
- Il regime speciale per le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972) si applica soltanto quando il soggetto svolge concretamente l'attività di agenzia/tour operator e vende pacchetti; la mera intermediazione di singoli servizi non configura automaticamente tale regime.
- Nelle controversie IVA è essenziale verificare il periodo rilevante e applicare la disciplina vigente ratione temporis, tenendo conto delle modifiche normative entrate in vigore successivamente.
- Per difendersi in situazioni analoghe è importante fornire documentazione che provi la non utilizzazione in Italia (se questa è la tesi difensiva), la qualità di agente o mandatario (che può incidere sulla fatturazione) e la posizione soggettiva del committente (se soggetto passivo in Italia o no).
- La presenza di un rappresentante fiscale o l'assenza di stabile organizzazione non esclude la territorialità delle prestazioni: la valutazione si basa sul luogo di utilizzazione del servizio e sulla natura dell'operazione, non solo sulla soggettività fiscale dell'intermediario.
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