Sentenza del 02/12/2016 n. 9247 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - TERMINI DI DECADENZA - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza ha stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo quando, nel corso della verifica, emergano indizi di reato sufficientemente circostanziati tali da imporre ai verificatori l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria. Non rilevano, ai fini della validità del raddoppio, gli sviluppi successivi del procedimento penale, compresa l’eventuale archiviazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento fosse stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza e che non fosse legittimo applicare il raddoppio dei termini. In particolare, contestava la rilevanza degli elementi emersi durante la verifica e dell’obbligo di denuncia penale, anche in considerazione della successiva archiviazione del procedimento.
Norme richiamate
Norme sui termini di decadenza dell’accertamento tributario e sul raddoppio dei termini
Raddoppio dei termini in presenza di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale
Il raddoppio opera quando, al momento della verifica, emergono indizi di reato concreti e sufficientemente circostanziati che impongono ai verificatori di presentare denuncia all’Autorità giudiziaria. Non è necessario che il procedimento penale giunga a condanna.
Obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria
Obbligo di denuncia in presenza di indizi di reato
La sussistenza dell’obbligo di denuncia deve essere valutata sulla base degli elementi conosciuti durante la verifica, senza attribuire rilievo decisivo alla successiva archiviazione del procedimento penale.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini conta la situazione esistente al momento della verifica e dell’accertamento, non l’esito successivo del procedimento penale.
- La successiva archiviazione della denuncia non elimina automaticamente il presupposto del raddoppio, purché gli indizi iniziali fossero concreti, circostanziati e idonei a imporre la denuncia.
- Non è sufficiente un riferimento astratto o meramente ipotetico a un possibile reato: l’Amministrazione deve basarsi su elementi verificabili che rendano effettivo l’obbligo di denuncia.
- In casi analoghi, occorre quindi verificare sia la data di notifica dell’accertamento sia la consistenza degli indizi di reato emersi durante la verifica.
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