Cassazione Civile, Sentenza n. 14950/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contestato riguarda una istanza di rimborso presentata dal cessionario del mutuo per somme versate a titolo di imposta di registro e imposta ipotecaria dopo la registrazione della cessione del contratto di mutuo. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR Lombardia aveva confermato ritenendo che il d.l. n. 91/2014 fosse di natura interpretativa e pertanto applicabile retroattivamente alle cessioni anteriori alla sua entrata in vigore. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione sostenendo che la modifica normativa introdotta dal d.l. 91/2014 fosse innovativa e non retroattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha preliminarmente dichiarato che la resistente non risultava validamente costituita in Cassazione per omissione del controricorso nei termini. Sostanzialmente, ha ritenuto che il d.l. n. 91/2014 abbia natura innovativa e non meramente interpretativa e quindi non operi retroattivamente. Per effetto ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto a carico della resistente le spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 (formulazione successiva al d.l. 91/2014)
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La Corte ha ritenuto che la disposizione così modificata dal d.l. 91/2014 abbia carattere innovativo, estendendo l'ambito oggettivo dell'esenzione, e non sia meramente ricognitiva di un precedente significato ambiguo dell'art. 15.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 (formulazione anteriore al d.l. 91/2014)
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La Corte ha evidenziato che la precedente formulazione non presentava ambiguità che giustificasse un'interpretazione autentica: il d.l. 91/2014 ha dunque funzione estensiva (innovativa).
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116)
Il d.l. 91/2014 ha introdotto modifiche normative che la Corte ha qualificato come innovazione normativa volta ad ampliare il regime di esenzione e non come norma interpretativa applicabile retroattivamente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 3
Richiamato il principio generale di divieto di retroattività delle norme tributarie, salvo espressa previsione contraria; la Corte lo utilizza per escludere l'applicazione retroattiva del d.l. 91/2014.
Costituzione/CEDU (massime giurisprudenziali)
La Corte ricorda che non sussiste un obbligo costituzionale o convenzionale di applicare sistematicamente la legge successiva più favorevole in materia tributaria: la scelta di retroattività spetta al legislatore.
Codice di procedura civile, art. 370 e art. 378 (termini processuali) e art. 83, comma 3 (autenticazioni difensore)
La Corte ha osservato che la resistente non ha depositato il controricorso nei termini previsti dall'art. 370 e che il mero deposito tardivo non sostituisce la notifica; la procura allegata a memoria tardiva non ha efficacia per costituire la parte in Cassazione e l'autenticazione del difensore non supplisce ai requisiti stabiliti dall'art. 83 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 (motivo di cassazione)
La censura principale era fondata sulla violazione o falsa applicazione della normativa tributaria per avere la CTR ritenuto applicabile retroattivamente il d.l. 91/2014.
Decreto-legge (art. 34-bis) menzionato
La Corte osserva che la disposizione introdotta dal d.l. 91/2014 non figura tra le norme ricondotte all'art. 34-bis (disposizioni interpretative) e quindi non può essere qualificata come interpretativa automaticamente.
Massime di principio
- Una modifica normativa che estende espressamente il campo di applicazione di una agevolazione o esenzione va valutata innanzitutto in termini di natura: se ha carattere innovativo, non si applica retroattivamente salvo che il legislatore abbia previsto espressamente diversamente.
- In materia tributaria opera il principio generale di non retroattività delle leggi (art. 3 Statuto del contribuente); eventuali effetti retroattivi richiedono una chiara e esplicita previsione legislativa.
- La circostanza che una norma "favorisca" il contribuente non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva: la scelta di estendere retroattivamente benefici rimane una decisione del legislatore e non un obbligo interpretativo dei giudici.
- Dal punto di vista processuale, in Cassazione la parte soccombente nei gradi precedenti deve costituirsi e notificare il controricorso nei termini di legge: depositi tardivi non notificati non costituiscono validamente la parte e possono incidere sulla validità della costituzione.
- Quando si valuta una richiesta di rimborso basata su una normativa successiva, occorre verificare la data di entrata in vigore del provvedimento e se il testo sia stato espressamente dichiarato applicabile a fatti anteriori.
- In giudizi tributari relativi a imposte indirette su atti e trascrizioni (es. registro, ipotecarie), la qualificazione del rapporto (es. finanziamento a medio-lungo termine e cessione di crediti/contratti) e la lettura testuale della norma sono decisive per l'agevolazione; l'interpretazione giurisprudenziale non può sopperire a modifiche normative esplicite.
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