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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/94

Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Normativa europea32016R0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ha finalità di semplificazione e trasparenza dell’ordinamento dell’Unione, in linea con la strategia "Legiferare meglio". Abroga una serie di atti Schengen ormai obsoleti perché superati da strumenti successivi, divenuti privi di utilità pratica o esauriti nei loro effetti. La misura risponde a esigenze di certezza del diritto e di chiarezza del corpus normativo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Abrogazione di alcuni atti obsoleti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito dell’acquis di Schengen relativo alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Il regolamento produce effetti diretti negli Stati membri conformemente ai trattati; la Danimarca non vi partecipa né è vincolata, salvo eventuale recepimento ai sensi del protocollo n. 22, il Regno Unito non vi partecipa né è vincolato, mentre Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono coinvolti nei limiti delle rispettive disposizioni di associazione all’acquis di Schengen richiamate nei considerando. Non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma elimina dal diritto UE alcuni atti considerati non più pertinenti o privi di effetti giuridici.

Abrogazione di alcuni atti obsoleti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Il regolamento 2016/94 si inserisce nella strategia di "Legiferare meglio" e persegue un obiettivo di pulizia normativa: eliminare dal diritto dell’Unione atti Schengen che non svolgono più alcuna funzione pratica o che sono stati superati da discipline successive. I considerando evidenziano che l’intervento è motivato da esigenze di trasparenza, certezza del diritto e chiarezza del corpus normativo.

Ambito e contesto sistematico

Il provvedimento riguarda il settore dell’acquis di Schengen relativo alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Non introduce una disciplina sostanziale nuova, ma opera in senso abrogativo su atti storici adottati in sede Schengen o in materia SIS II, considerati obsoleti o privi di effetti residui.

Atti abrogati

L’articolo 1 abroga espressamente cinque strumenti:

  • la decisione SCH/Com-ex (93) 14, relativa al miglioramento della prassi di cooperazione giudiziaria contro il traffico di stupefacenti nei casi di rifiuto di cooperazione;
  • la dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2a rev., concernente il rapimento di minori;
  • la decisione SCH/Com-ex (98) 52, con cui era stato adottato il vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia;
  • la decisione SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev., relativa all’accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali;
  • la decisione 2008/173/GAI, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Ragioni dell’abrogazione indicate nei considerando

Il regolamento spiega in modo puntuale perché ciascun atto viene eliminato:

  • la decisione SCH/Com-ex (93) 14 è superata dalla convenzione UE sull’assistenza giudiziaria in materia penale del 2000, che consente una cooperazione più ampia su tutti i reati, compreso il traffico di stupefacenti;
  • la dichiarazione sul rapimento di minori è diventata obsoleta dopo il regolamento (CE) n. 562/2006 e la decisione di esecuzione 2013/115/UE, che introducono nuove regole per il controllo dei minori alle frontiere esterne e per le attività degli uffici SIRENE;
  • il vademecum di polizia è stato assorbito in strumenti successivi, tra cui il catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell’acquis di Schengen, il manuale sulle operazioni transfrontaliere e il compendio sui funzionari di collegamento;
  • l’accordo sulle infrazioni stradali non è mai entrato in vigore, non è parte dell’acquis di Schengen e non ha prodotto alcun seguito applicativo;
  • la decisione 2008/173/GAI ha esaurito i suoi effetti dal 9 aprile 2013, data di inizio dell’applicazione del SIS II.

Regime soggettivo e partecipazione degli Stati

Il regolamento chiarisce la posizione di alcuni Stati rispetto all’atto:

  • la Danimarca non partecipa all’adozione e non è vincolata né soggetta all’applicazione, salvo la possibilità di recepimento ai sensi del protocollo n. 22;
  • l’Irlanda partecipa in quanto il regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui essa aderisce ai sensi del protocollo n. 19 e della decisione 2002/192/CE;
  • il Regno Unito è escluso dall’adozione, dal vincolo e dall’applicazione, anche perché le disposizioni obsolete avevano cessato di applicarsi dal 1º dicembre 2014 a seguito della notifica effettuata il 24 luglio 2013;
  • per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito dei rispettivi accordi di associazione richiamati nei considerando.

Entrata in vigore e forza giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Abrogazione di atti obsoleti

L’articolo 1 abroga cinque atti dell’acquis di Schengen: la decisione SCH/Com-ex (93) 14 sulla lotta contro il traffico degli stupefacenti; la dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2a rev. sul rapimento di minori; la decisione SCH/Com-ex (98) 52 sul vademecum di polizia per la cooperazione transfrontaliera; la decisione SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev. sull’accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali; la decisione 2008/173/GAI sulle prove tecniche del SIS II.

Ragioni dell’abrogazione

I considerando spiegano che gli atti sono stati eliminati perché non più pertinenti, di natura temporanea, o perché il loro contenuto è stato recepito in atti successivi. In particolare, alcuni sono divenuti obsoleti per l’entrata in vigore della convenzione UE sull’assistenza giudiziaria penale, del regolamento (CE) n. 562/2006 e della decisione di esecuzione 2013/115/UE; altri hanno esaurito i propri effetti con l’avvio dell’applicazione del SIS II il 9 aprile 2013.

Effetti su Stati membri e Stati associati

La Danimarca è esclusa dall’adozione e dall’applicazione, salvo la facoltà di decidere entro sei mesi se recepire il regolamento in base al protocollo n. 22. Il Regno Unito non partecipa al regolamento, non è vincolato e non è soggetto alla sua applicazione, anche perché le atti abrogati avevano cessato di applicarsi dal 1º dicembre 2014. Per Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento è qualificato nei considerando come sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi e protocolli di associazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materiespazio di libertà, sicurezza e giustiziacooperazione di poliziacooperazione giudiziaria in materia penaleacquis di schengencertezza del diritto

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