Regolamento (UE) 2016/96
Regolamento (UE) 2016/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione del regime NEAFC di controllo e coercizione, allineandolo a raccomandazioni adottate dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale nel 2013, 2014 e 2015. Le modifiche incidono soprattutto sulle definizioni, sulle notifiche preventive di sbarco, sulla designazione dei porti, sulle condizioni per autorizzare sbarco e trasbordo e sulle percentuali minime di ispezione nei porti. Vengono inoltre precisate le procedure ispettive e rafforzate alcune garanzie di trasparenza, non discriminazione e cooperazione tra autorità.
Modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 per recepire nel diritto dell’Unione aggiornamenti del regime di controllo e coercizione NEAFC, in particolare sulle definizioni, sulla notifica e autorizzazione degli sbarchi/trasbordi e sulle ispezioni nello Stato di approdo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, alle loro autorità competenti e ai pescherecci coinvolti in attività nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC), con specifico riguardo alle risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da navi battenti bandiera di un’altra parte contraente e agli usi dei porti degli Stati membri. Restano salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, richiamati espressamente per delimitare l’ambito delle nuove disposizioni sul controllo da parte dello Stato di approdo.
Regolamento (UE) 2016/96 - modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010
Il regolamento interviene sul quadro UE che attua il regime di controllo e coercizione NEAFC nella zona della convenzione per la pesca nell’Atlantico nordorientale. L’obiettivo è recepire aggiornamenti adottati dalla NEAFC con le raccomandazioni 15:2013, 9:2014 e 12:2015, rendendo coerenti le norme dell’Unione con gli obblighi internazionali applicabili alle parti contraenti.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 1236/2010 aveva già trasposto nel diritto dell’Unione il regime di controllo e coercizione stabilito dalla NEAFC. Le modifiche del 2016 sono giustificate dalla necessità di aggiornare il diritto UE alle nuove raccomandazioni della NEAFC, in particolare su definizioni, notifiche di sbarco, controllo da parte dello Stato di approdo e procedure di infrazione. È inoltre richiamata l’esigenza di allineare talune disposizioni alla data di applicazione della raccomandazione 9:2014, divenuta obbligatoria per le parti contraenti dal 1° luglio 2015.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni interessano l’utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci che trasportano risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da navi battenti bandiera di un’altra parte contraente e non precedentemente sbarcate o trasbordate in porto. L’ambito è espressamente delimitato, "fatti salvi" il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, che restano applicabili per quanto compatibili e rilevante.
Definizioni aggiornate
L’articolo 3 viene aggiornato per ampliare e precisare alcune nozioni essenziali:
- "attività di pesca" comprende non solo la pesca in senso stretto, ma anche operazioni congiunte, trasformazione del pesce, trasbordo, sbarco e attività commerciali preparatorie o collegate, come confezionamento, trasporto, rifornimento di carburante e approvvigionamento;
- "nave di una parte non contraente" include le navi che non battono bandiera di una parte contraente e quelle per le quali esistano fondati motivi di sospettare l’assenza di nazionalità;
- "porto" è definito in modo esteso come qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per sbarco o servizi connessi alle attività di pesca, o un luogo designato per il trasbordo.
Notifiche preliminari di sbarco
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), viene modificato per imporre una dichiarazione dettagliata almeno 24 ore prima di ogni sbarco. La nave ricevente deve indicare il totale delle catture a bordo, il peso complessivo da sbarcare, il nome del porto e la data e l’ora previste di sbarco, indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga dentro o fuori la zona della convenzione.
Controllo da parte dello Stato di approdo
Il capo IV è ridenominato per riflettere in modo più preciso il controllo da parte dello Stato di approdo del pesce catturato da navi battenti bandiera di un’altra parte contraente. L’articolo 22 delimita l’ambito operativo alle ipotesi in cui un peschereccio che entra in un porto dell’Unione abbia a bordo risorse catturate nella zona della convenzione e non ancora sbarcate o trasbordate.
Porti designati e autorizzazione delle operazioni
L’articolo 23 impone agli Stati membri di designare i porti autorizzati per:
- sbarco di risorse della pesca;
- trasbordo delle stesse;
- fornitura di servizi portuali a tali pescherecci.
L’elenco dei porti designati deve essere notificato alla Commissione, che a sua volta lo trasmette al segretariato NEAFC almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore. Sbarchi, trasbordi e servizi portuali sono consentiti solo nei porti designati.
Notifica di ingresso in porto e termini
Ai sensi dell’articolo 24, il comandante del peschereccio, o il suo rappresentante, deve notificare l’intenzione di entrare in porto almeno tre giorni lavorativi prima dell’orario previsto di arrivo. La norma collega tale adempimento all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008. È tuttavia riconosciuta agli Stati membri la facoltà di stabilire un termine diverso, in particolare in considerazione del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i porti nazionali; in tal caso devono informare senza indugio Commissione e segretariato NEAFC.
La notifica preliminare può essere annullata dal mittente, purché l’annullamento sia comunicato almeno 24 ore prima dell’orario previsto di arrivo nel porto.
Condizioni per l’autorizzazione di sbarco e trasbordo
L’articolo 25 subordina l’autorizzazione dello Stato membro di approdo alla conferma dello Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare lo sbarco o il trasbordo; nelle ipotesi di trasbordo fuori dalle acque dell’Unione, la conferma deve provenire dallo Stato o dagli Stati di bandiera delle navi cedenti. Le operazioni possono iniziare soltanto dopo autorizzazione espressa delle autorità competenti dello Stato membro, rilasciata mediante compilazione della notifica preliminare.
È inoltre introdotta una clausola di esclusione: lo sbarco, il trasbordo e gli altri usi del porto non sono autorizzati se lo Stato membro di approdo riceve prove fondate che le catture a bordo sono state prelevate in violazione degli obblighi applicabili di una parte contraente nelle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.
Ispezioni nei porti e gestione del rischio
L’articolo 26 rafforza il sistema ispettivo portuale. Ogni Stato membro deve ispezionare almeno:
- il 5% degli sbarchi o trasbordi di pesce fresco realizzati annualmente nei propri porti;
- il 7,5% degli sbarchi o trasbordi di pesce congelato realizzati annualmente nei propri porti.
La selezione deve avvenire sulla base di una gestione del rischio che tenga conto degli orientamenti generali dell’allegato II. Le ispezioni devono essere condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio, senza episodi di intimidazione nei confronti delle navi. Gli ispettori devono esaminare tutte le aree pertinenti della nave e seguire le procedure dell’allegato III. Inoltre, gli Stati membri devono fare il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o con i membri anziani dell’equipaggio, anche assicurando un interprete se necessario e possibile.
Gli ispettori nazionali non possono impedire al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera. Lo Stato membro di approdo può inoltre invitare ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e osservare l’ispezione.
Comunicazione dei risultati e cooperazione tra autorità
L’articolo 29, paragrafo 2, è integrato per prevedere che, se del caso, lo Stato membro che esegue l’ispezione comunichi i risultati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l’infrazione e allo Stato di cittadinanza del comandante della nave. La modifica rafforza il coordinamento internazionale nella repressione delle violazioni.
Nuovi allegati: gestione del rischio e procedure ispettive
Il nuovo allegato II definisce gli orientamenti generali per la gestione del rischio nel controllo da parte dello Stato di approdo. Il rischio è inteso come identificazione sistematica dei rischi e attuazione delle misure necessarie a limitarne il verificarsi; la strategia nazionale deve includere raccolta e analisi dei dati, valutazione del rischio, adozione delle misure e monitoraggio del processo. Tra i fattori generali di rischio rilevanti figurano, tra l’altro:
- catture effettuate da una nave di una parte non contraente;
- catture congelate o di grande volume;
- catture precedentemente trasbordate in mare;
- catture effettuate fuori dalle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti;
- catture di specie ad alto valore o con possibilità di pesca particolarmente limitate;
- numero di controlli precedenti e di infrazioni rilevate.
Il nuovo allegato III disciplina le procedure di ispezione: gli ispettori verificano autenticità e coerenza dei documenti di identificazione della nave e dell’armatore, controllano bandiera e marcature, esaminano autorizzazioni, registri e dati VMS, verificano gli attrezzi da pesca, accertano la legalità delle catture, controllano le operazioni di scarico o trasbordo e confrontano i quantitativi dichiarati con quelli effettivi. Devono inoltre esaminare il pesce anche mediante campionamento, verificare i quantitativi residui a bordo, valutare possibili prove di pesca INN e redigere un rapporto da far firmare al comandante, che può aggiungervi osservazioni o obiezioni. Quando necessario e possibile, gli ispettori devono provvedere alla traduzione della documentazione pertinente.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1, e i punti da 4 a 12 si applicano retroattivamente dal 1° luglio 2015. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni
L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1236/2010 è modificato per chiarire nozioni chiave: "attività di pesca" include pesca, operazioni congiunte, trasformazione, trasbordo, sbarco e attività commerciali preparatorie o collegate; "nave di una parte non contraente" comprende anche le navi per le quali vi siano fondati motivi di sospettare l’assenza di nazionalità; "porto" è definito in modo ampio, includendo luoghi costieri per sbarco, servizi o trasbordo.
Notifica preliminare degli sbarchi
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), richiede che almeno 24 ore prima di ogni sbarco la nave ricevente dichiari il totale delle catture a bordo, il peso complessivo da sbarcare, il nome del porto e la data e ora previste, sia che lo sbarco avvenga dentro sia fuori la zona della convenzione.
Ambito del controllo da parte dello Stato di approdo
Il capo IV è riformulato come controllo da parte dello Stato di approdo del pesce catturato da navi battenti bandiera di un’altra parte contraente. L’articolo 22 precisa che, fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e n. 1005/2008, le norme si applicano all’uso dei porti degli Stati membri per pescherecci che hanno a bordo risorse catturate nella zona della convenzione e non precedentemente sbarcate o trasbordate.
Porti designati e limitazione dell’accesso
L’articolo 23 impone agli Stati membri di designare i porti autorizzati per sbarco, trasbordo e fornitura di servizi portuali a pescherecci di altre parti contraenti e di notificare l’elenco alla Commissione; la Commissione lo comunica al segretariato NEAFC almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore. Sbarchi, trasbordi e servizi portuali sono consentiti solo nei porti designati.
Notifica di ingresso in porto e termini
L’articolo 24 prevede che il comandante, o il suo rappresentante, notifichi alle autorità competenti dello Stato membro di approdo l’intenzione di entrare in porto almeno tre giorni lavorativi prima dell’arrivo previsto, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Lo Stato membro può fissare un termine diverso, tenendo conto del tipo di trasformazione del pesce o della distanza dai fondali di pesca, informandone senza indugio Commissione e segretariato NEAFC. La notifica preliminare può essere annullata almeno 24 ore prima dell’arrivo previsto.
Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto
L’articolo 25 richiede la conferma dello Stato di bandiera, o degli Stati di bandiera delle navi cedenti nelle operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell’Unione, quale presupposto per l’autorizzazione da parte dello Stato membro di approdo. Le operazioni possono iniziare solo dopo autorizzazione formale delle autorità competenti, che va comunicata senza indugio al comandante o rappresentante, allo Stato di bandiera e al segretariato NEAFC. È introdotto un divieto di autorizzazione quando vi siano prove fondate che le catture a bordo siano state prelevate in violazione degli obblighi applicabili di una parte contraente nelle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.
Obblighi di ispezione e criteri di rischio
L’articolo 26 stabilisce che ogni Stato membro debba ispezionare almeno il 5% degli sbarchi o trasbordi di pesce fresco e almeno il 7,5% di quelli di pesce congelato effettuati annualmente nei propri porti, sulla base di una gestione del rischio conforme all’allegato II. Le ispezioni devono essere eque, trasparenti, non discriminatorie e non intimidatorie; gli ispettori esaminano tutte le zone pertinenti della nave, secondo le procedure dell’allegato III, e gli Stati membri devono agevolare la comunicazione con il comandante, anche mediante interprete quando necessario.
Cooperazione e comunicazione dei risultati
L’articolo 29, paragrafo 2, è integrato per prevedere che, se del caso, i risultati dell’ispezione siano comunicati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l’infrazione e allo Stato di cittadinanza del comandante della nave.
Nuovi allegati sulle ispezioni
L’allegato esistente diventa allegato I; sono aggiunti un nuovo allegato II, contenente gli orientamenti generali per la gestione del rischio nel controllo da parte dello Stato di approdo, e un nuovo allegato III, con le procedure di ispezione dello Stato membro di approdo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1, e i punti da 4 a 12 si applicano dal 1° luglio 2015.
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