Regolamento (UE) 2016/95
Regolamento (UE) 2016/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dall’ordinamento dell’Unione una serie di atti ormai privi di utilità pratica nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria penale. L’abrogazione riguarda azioni comuni, una convenzione, un atto del Consiglio e una decisione quadro, in quanto il loro contenuto è stato sostituito da strumenti successivi o reso superfluo. È prevista una disciplina transitoria per i mandati europei di ricerca delle prove già avviati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Abrogazione di alcuni atti ormai obsoleti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Abroga una serie di atti del Consiglio e decisioni quadro ritenuti superati da strumenti successivi o non più pertinenti nell’acquis dell’Unione. La Danimarca non partecipa, non è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento; l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione; il Regno Unito non partecipa per gli atti cessati di applicarsi ad esso dal 1° dicembre 2014, mentre la decisione quadro 2008/978/GAI continua ad applicarsi nel Regno Unito come sostituita dalla direttiva 2014/41/UE.
Regolamento (UE) 2016/95 relativo all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
Il regolamento attua una misura di "legiferare meglio" volta a razionalizzare l’acquis dell’Unione, eliminando atti che non hanno più ragion d’essere perché superati da strumenti successivi o divenuti privi di effetto utile. Il legislatore sottolinea che l’intervento risponde a esigenze di trasparenza, certezza del diritto e chiarezza del quadro normativo.
Finalità e contesto normativo
L’atto si colloca nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e si fonda, tra l’altro, sugli articoli 82, paragrafo 1, 83, paragrafo 1, 87, paragrafo 2, e 88, paragrafo 2, TFUE. Nei considerando si spiega che vari atti adottati negli anni Novanta e nei primi anni Duemila sono diventati obsoleti perché il loro contenuto è stato assorbito da successive decisioni quadro, decisioni del Consiglio o dalla direttiva 2014/41/UE.
Ambito materiale dell’abrogazione
L’articolo 1 dispone l’abrogazione di una pluralità di strumenti concernenti settori diversi della cooperazione penale e di polizia:
- il repertorio delle competenze nel settore dell’antiterrorismo (azione comune 96/610/GAI);
- lo scambio di informazioni sull’analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe (azione comune 96/699/GAI);
- il repertorio delle competenze nella lotta contro la criminalità organizzata (azione comune 96/747/GAI);
- la lotta contro la tossicodipendenza e il traffico illecito di droga (azione comune 96/750/GAI);
- la cooperazione nel settore dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza per eventi di rilievo (azione comune 97/339/GAI);
- la cooperazione tra autorità doganali (azione comune 97/372/GAI e atto 98/C-24/01 collegato alla convenzione doganale);
- le decisioni sul ritiro della patente di guida (atto 98/C-216/01 del Consiglio e convenzione del 17 giugno 1998);
- la buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale (azione comune 98/427/GAI);
- il mandato europeo di ricerca delle prove (decisione quadro 2008/978/GAI).
Ragioni specifiche delle abrogazioni
Per ciascun gruppo di atti, i considerando spiegano che l’obsolescenza deriva dall’adozione di strumenti più recenti e più completi. Ad esempio:
- le funzioni di Europol e i meccanismi di cooperazione transfrontaliera introdotti dalle decisioni 2009/371/GAI e 2008/615/GAI hanno reso superflue alcune azioni comuni in materia di antiterrorismo, competenze specialistiche e cooperazione di polizia;
- le regole successive in materia di assistenza giudiziaria penale e di traffico illecito di stupefacenti hanno reso obsoleta l’azione comune 96/750/GAI;
- la convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri e gli altri strumenti successivi hanno reso inutile l’azione comune 98/427/GAI;
- il mandato europeo di ricerca delle prove è stato sostituito dalla direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine, che ha un ambito di applicazione più ampio.
Disposizione transitoria sul mandato europeo di ricerca delle prove
L’articolo 2 contiene una salvaguardia importante per i procedimenti già in corso: i mandati europei di ricerca delle prove eseguiti in base alla decisione quadro 2008/978/GAI restano disciplinati da tale decisione quadro fino alla conclusione del relativo procedimento penale con decisione definitiva. La norma evita vuoti normativi e garantisce continuità applicativa per i casi pendenti.
Entrata in vigore, efficacia e partecipazione degli Stati membri
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi. Nei considerando relativi ai protocolli si precisa inoltre che:
- la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento, né è vincolata o soggetta alla sua applicazione;
- l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione;
- il Regno Unito, in seguito alla notifica del 24 luglio 2013 e alla cessazione di applicazione di vari atti dal 1° dicembre 2014, non partecipa quanto agli atti abrogati; tuttavia la decisione quadro 2008/978/GAI continua ad applicarsi nel Regno Unito come sostituita dalla direttiva 2014/41/UE.
Impatto pratico per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha soprattutto una funzione di pulizia normativa: non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma elimina dal quadro vigente strumenti ormai superati. Il suo rilievo operativo emerge soprattutto nella verifica del diritto applicabile ai procedimenti penali e nelle attività di coordinamento tra autorità di polizia, doganali e giudiziarie, con particolare attenzione alla disciplina transitoria per i mandati di ricerca delle prove già avviati.
Disposizioni principali
Abrogazione degli atti obsoleti
L’articolo 1 abroga espressamente nove atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale: le azioni comuni 96/610/GAI, 96/699/GAI, 96/747/GAI, 96/750/GAI, 97/339/GAI, 97/372/GAI e 98/427/GAI; l’atto 98/C-216/01 del Consiglio e la convenzione del 17 giugno 1998 sul ritiro della patente di guida; la decisione quadro 2008/978/GAI sul mandato europeo di ricerca delle prove.
Disposizione transitoria per i mandati europei di ricerca delle prove
L’articolo 2 stabilisce che i mandati europei di ricerca delle prove eseguiti ai sensi della decisione quadro 2008/978/GAI restano disciplinati da tale decisione quadro fino alla conclusione del relativo procedimento penale con decisione definitiva.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.
Ragioni dell’intervento e coordinamento con altri atti
Nei considerando si sottolinea l’esigenza di migliorare la trasparenza e la chiarezza del diritto dell’Unione mediante l’abrogazione di atti obsoleti. Le motivazioni richiamano il fatto che i contenuti degli atti abrogati sono stati ripresi o sostituiti da strumenti successivi, come la decisione 2009/371/GAI su Europol, la decisione 2008/615/GAI sulla cooperazione transfrontaliera, la convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, la decisione quadro 2004/757/GAI e la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine.
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