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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3098 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto sostenendo che, in caso di domanda di rimborso di un credito IVA, il termine di decadenza per rettificare il credito dovesse decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso, anche se il credito si era formato in un periodo d'imposta precedente. Secondo l'Amministrazione, tale regola avrebbe consentito di recuperare il credito anche se il termine ordinario per rettificare la dichiarazione relativa all'anno di formazione del credito era già scaduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità del recupero. Il credito IVA si era formato nel 2006 e la dichiarazione relativa a tale periodo era ormai non più rettificabile nel 2013, essendo decorso il termine previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. La successiva richiesta di rimborso, presentata sulla base della dichiarazione annuale 2008, non faceva decorrere un nuovo termine per contestare la formazione del credito. La Corte ha distinto il caso dalla diversa ipotesi in cui venga contestata direttamente la spettanza del rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.300 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 1, 3 e 4

    Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti negli artt. 54 e 55, comma 2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

    Il termine per rettificare una dichiarazione IVA decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il credito si è formato. Una volta scaduto tale termine, l'Amministrazione non può procedere a una diversa quantificazione dell'imposta né recuperare il credito sulla base di una successiva dichiarazione o domanda di rimborso, salvo le specifiche ipotesi di proroga previste dalla norma.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere, tramite un precedente giurisprudenziale relativo alla formazione del plafond, una diversa decorrenza dei termini. La Corte ha ritenuto tale precedente non pertinente rispetto al recupero di un credito IVA già consolidato.

  • Cass., Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5069

    Il principio secondo cui i termini decadenziali dell'art. 57 operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non dei suoi debiti riguarda la diversa ipotesi di contestazione della domanda di rimborso. Non si applica quando l'Amministrazione procede al recupero di un credito IVA già formatosi e non più rettificabile.

Massime di principio

  • Il termine per contestare la formazione e l'ammontare di un credito IVA decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il credito si è formato, non dalla successiva richiesta di rimborso.
  • La presentazione di una domanda di rimborso non riapre né proroga automaticamente i termini decadenziali per rettificare la dichiarazione originaria.
  • Una volta scaduto il termine previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, il credito dichiarato si consolida e l'Amministrazione non può recuperarlo contestando retroattivamente l'inerenza o la validità delle operazioni che lo hanno generato.
  • Occorre distinguere tra il controllo della spettanza di un rimborso richiesto e il recupero di un credito già riconosciuto o rimborsato: nel primo caso possono operare regole diverse, mentre nel secondo l'Amministrazione deve rispettare il termine per rettificare la dichiarazione originaria.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale individuare l'anno di formazione del credito, la data di presentazione della relativa dichiarazione e la scadenza del termine di decadenza, verificando inoltre l'eventuale presenza di specifiche cause legali di proroga.

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