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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12715/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace nei confronti della massa il pagamento di euro 6.007,16 eseguito dalla Regione Siciliana in favore di un lavoratore, a soddisfazione di crediti retributivi relativi a prestazioni svolte in un arco temporale anteriore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., in quanto la norma tutela i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, senza richiedere la contestualità del pagamento rispetto alla prestazione né un nesso funzionale con la continuità aziendale. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., sostenendo che l'esenzione opererebbe solo per prestazioni rese in prossimità temporale dell'esercizio dell'impresa e funzionali alla continuità aziendale; 2) nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.; 3) motivazione apparente o mancante; 4) omesso esame del fatto decisivo che il pagamento riguardava crediti maturati molti anni prima ed eseguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e dopo il licenziamento collettivo; 5) censura sulle spese di lite. Il controricorrente ha resistito, e la Procura generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. tutela direttamente il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori, quale valore costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 1, 35 e 36 Cost., e solo indirettamente la continuità aziendale. Ne consegue che l'esenzione non è subordinata a requisiti temporali di contestualità tra prestazione e pagamento, potendo il pagamento essere effettuato anche successivamente e persino dopo la cessazione del rapporto. Il quinto motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Ha inoltre escluso la carenza di interesse del fallimento ad agire, osservando che il pagamento di un credito privilegiato può comunque incidere sulla par condicio creditorum. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. f), l.fall.

    "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"

    L'esenzione dall'azione revocatoria tutela direttamente il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori, senza richiedere contestualità tra prestazione e pagamento né una specifica finalità di continuità aziendale.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    È richiamata come ipotesi in cui il legislatore ha espresso limiti temporali (esercizio dell'impresa e termini d'uso), a conferma che, ove voluto, tali presupposti sono stati previsti espressamente.

  • art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    È richiamato come tutela ripartitoria simmetrica rispetto all'esenzione revocatoria, a presidio dei crediti di lavoro mediante privilegio generale sui beni mobili.

  • art. 36 Cost.

    È valorizzato come fondamento costituzionale del diritto alla retribuzione quale mezzo per garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.

  • artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.

    Sono richiamati come parametri costituzionali che sorreggono la lettura dell'esenzione revocatoria in funzione di tutela del lavoro.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È invocato nei motivi di ricorso per dedurre nullità della sentenza e difetto di motivazione, ma le censure sono respinte.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per le censure di nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    È evocato sul capo relativo alle spese, ma il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro è norma di tutela diretta del credito retributivo e va letta in coerenza con la funzione costituzionale del lavoro, non come clausola limitata ai pagamenti contestuali alla prestazione o finalizzata esclusivamente alla continuità dell'impresa.
  • Quando il legislatore intende subordinare un'esenzione revocatoria a specifici requisiti temporali o funzionali, lo indica espressamente; in mancanza, non è consentita un'interpretazione additiva che introduca condizioni non previste dal testo.
  • Le ipotesi di esenzione dalla revocatoria fallimentare costituiscono eccezioni alla regola generale di revocabilità degli atti compiuti nel periodo sospetto e, perciò, devono essere interpretate in stretta coerenza con la ratio specifica di ciascuna singola previsione.
  • Il pagamento di crediti di lavoro, anche se eseguito dopo la cessazione del rapporto, può rientrare nell'esenzione revocatoria se ha ad oggetto corrispettivi di prestazioni lavorative rese dal fallito o dai suoi collaboratori.
  • L'interesse del curatore ad agire in revocatoria non viene meno solo perché il pagamento ha soddisfatto un credito privilegiato; occorre verificare in concreto l'eventuale incidenza sulla par condicio creditorum in sede di riparto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoria
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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