L.R. Lazio 26/2019
Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per il triennio 2020-2022, interventi per svuotare il bacino dei lavoratori socialmente utili: elenco regionale aggiornato, incentivi alle pubbliche amministrazioni e società pubbliche per la stabilizzazione a tempo indeterminato e contributi una tantum ai lavoratori che scelgono la fuoriuscita volontaria. Prevede anche monitoraggio annuale e coperture finanziarie pluriennali.
Misure per la stabilizzazione e la fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili
Misure per la stabilizzazione e la fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili
La legge regionale, applicabile nel territorio della Regione, introduce un insieme di misure finalizzate a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e, in alternativa, la loro fuoriuscita volontaria dal bacino regionale. L’obiettivo dichiarato è il completo svuotamento del bacino nel corso del triennio 2020-2022.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si rivolge ai lavoratori socialmente utili individuati dall’articolo 2 del d.lgs. 81/2000 e a quelli richiamati dalla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2000, n. 1799. La Regione opera nel solco della l.r. 21/2002 sulle misure eccezionali di stabilizzazione, con l’intento di assicurare lavoro sicuro e dignitoso e di chiudere progressivamente il bacino regionale.
Interventi previsti
La legge prevede quattro linee di intervento principali:
- istituzione di un elenco regionale dei lavoratori, con indicazione della qualificazione professionale, da aggiornare annualmente;
- concessione di incentivi finanziari alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica che procedano alla stabilizzazione a tempo indeterminato, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla normativa statale;
- attribuzione di un contributo una tantum al lavoratore che scelga volontariamente di uscire dal bacino regionale;
- monitoraggio degli interventi e relazione annuale alla commissione consiliare competente in materia di lavoro.
Incentivi per la stabilizzazione occupazionale
Gli incentivi sono destinati ai soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che assumano stabilmente i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Il beneficio è riconosciuto:
- fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun lavoratore;
- con erogazione ripartita in tre annualità: 50% nella prima annualità e 25% in ciascuna delle due annualità successive;
- in caso di contratto a tempo indeterminato parziale, in proporzione alle ore previste dal contratto.
Contributo per la fuoriuscita volontaria dal bacino
Al lavoratore che opti volontariamente per la fuoriuscita dal bacino regionale è riconosciuto un contributo finanziario una tantum, commisurato all’età anagrafica e comunque non superiore a 55.000 euro. I criteri, le modalità e i termini di accesso sono demandati a una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Monitoraggio e relazione annuale
La Regione deve monitorare l’attuazione degli interventi previsti dalla legge e trasmettere annualmente una relazione alla commissione consiliare competente in materia di lavoro. Questo consente di seguire l’andamento delle stabilizzazioni e delle fuoriuscite volontarie nel triennio di riferimento.
Regime finanziario
La copertura degli oneri è assicurata mediante l’istituzione di un apposito fondo per favorire il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili. La legge quantifica lo stanziamento in:
- 7.810.000 euro per il 2020;
- 9.000.767,06 euro per il 2021.
Le risorse sono reperite tramite riduzioni di autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, con specifici prelievi da fondi e capitoli relativi a politiche attive del lavoro, alla l.r. 21/2002, al fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro e al fondo speciale. Per il 2022, lo stanziamento è demandato alla legge di stabilità regionale 2020 e al bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto della disciplina contabile del d.lgs. 118/2011.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il testo contiene una disposizione successivamente abrogata, ma la disciplina principale resta quella qui riassunta. Poiché gli interventi sono concepiti per il triennio 2020-2022 e con coperture di bilancio riferite a tali esercizi, la normativa ha oggi un rilievo soprattutto storico-programmatico ed è sostanzialmente deprecata nella pratica applicativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 nov 2019L.R. Lazio 25/2019
- Legge · 5 dic 2019L.R. Lazio 27/2019
- Legge · 15 nov 2019L.R. Lazio 23/2019
- Legge · 15 nov 2019L.R. Lazio 24/2019
- Legge · 6 nov 2019L.R. Lazio 22/2019
- Legge · 27 dic 2019L.R. Lazio 29/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →