L.R. Lazio 24/2019
Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel Lazio, programmazione, organizzazione e sostegno di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali, ecomusei e sistemi integrati di servizi culturali. Definisce requisiti, albi, organi consultivi e strumenti di pianificazione. Le norme transitorie su piani e depositi legali hanno portata limitata nel tempo; molte disposizioni finanziarie riguardano stanziamenti 2019-2023.
Servizi culturali regionali e valorizzazione culturale nel Lazio
Servizi culturali regionali e valorizzazione culturale nel Lazio
La legge riordina la disciplina regionale dei servizi culturali nel Lazio, sostituendo la precedente normativa del 1997 e coordinando funzioni, strumenti di programmazione, requisiti di accesso e misure di sostegno per musei, biblioteche, archivi, istituti culturali, ecomusei e sistemi integrati.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme per valorizzare, conoscere, rendere accessibile e fruire pubblicamente il patrimonio culturale materiale e immateriale presente nel territorio regionale, preservandone memoria, identità e conservazione. La disciplina riguarda la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio e rafforza la funzione di servizio, pubblico o privato di utilità sociale, svolta dai servizi culturali regionali.
Definizioni rilevanti
La legge considera servizi culturali regionali i musei e istituti similari, gli archivi, le biblioteche e i parchi archeologici non statali, nonché gli istituti culturali aventi sede nel territorio regionale e aperti al pubblico o destinati alla pubblica fruizione. Tra gli istituti similari rientrano case-museo, musei all’aperto ed ecomusei. Gli istituti culturali sono organismi pubblici o privati con patrimonio di beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, multimediali, archeologici, monumentali o antropologici di particolare rilevanza per il territorio regionale.
Misure per la conoscenza del patrimonio e riparto di funzioni
La Regione, d’intesa con enti locali, scuole, università e istituzioni culturali, promuove progetti e convenzioni per diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale, in particolare tra giovani e residenti. Le risorse utilizzate sono quelle disponibili in bilancio.
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento; monitoraggio e controllo; definizione di criteri formativi per il personale; sviluppo di sistemi informativi, banche dati e reti di informazione; innovazione tecnologica; tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali; catalogazione e digitalizzazione; sostegno all’accessibilità anche per persone con disabilità; promozione di nuove forme di accesso tramite tecnologie digitali; istituzione e gestione di servizi culturali e scientifici regionali; promozione della creatività, dell’innovazione e della qualificazione professionale.
La Città metropolitana di Roma capitale e le province svolgono funzioni amministrative e di assistenza tecnico-amministrativa in materia di beni, servizi e attività culturali; alle province può essere delegata, previa convenzione, la gestione di strutture e servizi culturali già istituiti. Roma capitale e i comuni istituiscono e gestiscono i propri servizi culturali, promuovono attività di ricerca e divulgazione, rilevano dati statistici, favoriscono collegamenti con altre istituzioni e organizzano servizi diffusi di lettura e informazione. I comuni possono associarsi per programmare unitariamente la politica culturale e coordinare i servizi.
Strumenti di programmazione
La programmazione regionale si articola in un piano triennale di indirizzo e in un piano annuale degli interventi.
Il piano triennale determina linee di indirizzo e obiettivi nel rispetto del bilancio pluriennale e contiene ambiti e priorità di intervento, criteri di localizzazione e selezione, iniziative regionali, linee programmatiche, quadro finanziario pluriennale e modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi o altre misure di sostegno.
La Giunta predispone il piano sentiti Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, associazioni degli enti locali, coordinatori dei sistemi culturali e il Comitato degli istituti culturali; il piano è approvato dal Consiglio regionale. La sua efficacia è prorogata fino al nuovo piano e comunque per non più di ventiquattro mesi.
Il piano annuale è approvato dalla Giunta entro febbraio, sulla base del piano triennale e delle disponibilità di bilancio, sentita la commissione consiliare competente. Esso individua iniziative regionali dirette, interventi per servizi culturali regionali, convenzioni con università o altri soggetti, interventi per istituti culturali iscritti all’albo, azioni per i sistemi museali, archivistici, bibliotecari e integrati, iniziative formative e interventi per il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
Istituti culturali: sostegno, albo e Comitato
La Regione sostiene gli istituti culturali con interventi volti a censire, salvaguardare, valorizzare, innovare e incrementare il patrimonio, assicurandone fruizione e diffusione presso il pubblico. I contributi possono finanziare funzionamento, ampliamento dei servizi, partecipazione a iniziative regionali, lavori di recupero e restauro, manutenzione, acquisto di beni e attrezzature per migliorare la fruibilità, anche con tecnologie moderne e abbattimento di barriere, e incremento del patrimonio oggetto di fruizione pubblica.
Per accedere ai benefici, gli istituti devono essere iscritti all’albo regionale degli istituti culturali, istituito presso la direzione regionale competente. Sono richiesti, oltre agli ulteriori requisiti stabiliti dai regolamenti attuativi, personalità giuridica pubblica o privata, un patrimonio di rilevanza collettiva, una sede nel territorio regionale, attività qualificata e continuativa, esperienza documentata, fruibilità pubblica e assenza di scopo di lucro.
L’albo è costituito con atto del Direttore regionale competente. La Giunta si avvale del Comitato degli istituti culturali regionali per la predisposizione del piano triennale e, se utile, in altri casi. Il Comitato è composto da sette rappresentanti degli istituti iscritti all’albo, eletti in assemblea tra soggetti con adeguata competenza scientifica. Il rinnovo va avviato entro sessanta giorni dall’aggiornamento dell’albo o in caso di dimissioni/cancellazione di membri. La partecipazione è gratuita.
Organizzazione bibliotecaria regionale
L’organizzazione bibliotecaria regionale comprende biblioteche di enti locali, della Regione o di aziende ed enti regionali aperte al pubblico, biblioteche private aperte al pubblico e sistemi bibliotecari.
Le biblioteche regionalmente riconosciute devono essere disciplinate da un regolamento interno, avere sede idonea e personale qualificato, garantire l’incremento annuo del patrimonio secondo i regolamenti, catalogare secondo le regole nazionali con adesione al Servizio bibliotecario nazionale, assicurare un servizio di base pubblico, regolare e gratuito, e rilevare dati statistici e informativi. Le biblioteche svolgono funzioni di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale, documentazione e ricerca, mostre e manifestazioni, attività didattiche con università e scuole e altre iniziative di qualificazione del servizio. È inoltre previsto il deposito di copie di materiali librari o audiovisivi e multimediali curati dagli enti locali presso biblioteche del territorio e presso la biblioteca della Giunta regionale; la Regione deposita il proprio materiale presso le biblioteche dei capoluoghi di provincia e altre individuate per sistema bibliotecario.
I sistemi bibliotecari, urbani e intercomunali, sono lo strumento di cooperazione tra enti locali per valorizzazione, qualificazione e sviluppo dei servizi. Devono prevedere ambito territoriale, struttura organizzativa, funzioni, organi di gestione e rappresentanza, servizi tecnico-amministrativi, personale e riparto degli oneri. Possono aderirvi altre biblioteche regionali già inserite e biblioteche statali. I requisiti comprendono coordinamento delle biblioteche associate, pianificazione comune degli acquisti, cataloghi e sistemi informativi coordinati, prestito interbibliotecario, rilevazione dati e collaborazione con servizi sociali, culturali e scolastici.
Organizzazione museale regionale, musei, case-museo, parchi archeologici ed ecomusei
L’organizzazione museale regionale comprende musei di enti locali, regionali o privati aperti al pubblico, parchi archeologici, case-museo, ecomusei e sistemi museali.
I musei devono essere strutture permanenti che acquisiscono, catalogano, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per educazione e studio. Quelli inseriti nell’organizzazione regionale svolgono funzione di poli di documentazione, valorizzazione e salvaguardia, con attività di conservazione, ricerca, mostre, didattica, promozione dell’accesso e sviluppo della conoscenza. Devono avere regolamento interno, sede idonea nel territorio regionale, personale qualificato, collezioni o apparati permanenti e rilevazione dei dati statistici e informativi. La legge valorizza anche l’uso di tecnologie moderne e la collaborazione con soggetti qualificati, oltre al raccordo con università, organi periferici dello Stato e istituti culturali.
Le case-museo devono offrire apertura regolare o visita su appuntamento, rappresentare la vita e i valori del personaggio cui sono dedicate e svolgere attività di conoscenza dell’opera e della figura ospitata.
I parchi archeologici sono ambiti territoriali con evidenze archeologiche e valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come museo all’aperto. Devono, ove in proprietà pubblica, essere formalmente istituiti dall’ente proprietario e organizzati stabilmente per la fruizione pubblica con itinerari e supporti didattici.
La Regione promuove, riconosce e disciplina gli ecomusei regionali per conservare e valorizzare identità, memoria collettiva, patrimonio materiale e immateriale e paesaggio, anche tramite percorsi tematici multidisciplinari. La disciplina elenca numerose finalità: partecipazione della comunità, sostenibilità territoriale, valorizzazione di saperi e paesaggio, promozione di tecnologie e energie rinnovabili, tutela di dialetti, ricerca e didattica, innovazione museale, promozione turistica e monitoraggio delle trasformazioni territoriali.
Possono accedere all’organizzazione museale regionale gli ecomusei promossi da enti locali, associazioni/fondazioni/organismi senza scopo di lucro con finalità coerenti, e dagli enti di gestione delle aree naturali protette regionali. I regolamenti regionali definiscono ambito territoriale, caratteristiche di riconoscibilità, coinvolgimento della comunità, presenza di beni o elementi patrimoniali, centro di interpretazione, itinerari e personale qualificato. Agli ecomusei riconosciuti è attribuito un logo identificativo disciplinato dai regolamenti.
Sistemi museali e integrazione tra servizi culturali
I sistemi museali possono essere territoriali, urbani, intercomunali o tematici. I sistemi territoriali operano in aree culturalmente omogenee per favorire cooperazione, integrazione, qualificazione e sviluppo dei servizi e la salvaguardia del patrimonio. Devono definire ambito territoriale, struttura organizzativa, funzioni, organi di gestione e rappresentanza, servizi comuni, personale e riparto degli oneri. Possono aderirvi anche altri musei o istituti similari già inseriti nell’organizzazione regionale e musei statali.
I sistemi museali territoriali devono garantire coordinamento dei programmi, sistemi informativi, circolazione delle informazioni, laboratori e servizi tecnici comuni, attività culturali e didattiche, rilevazione dati e collaborazione con servizi sociali, culturali e scolastici. I sistemi museali tematici operano sull’intero territorio regionale, per ambiti antropologico, archeologico, storico-artistico, naturalistico e scientifico, e definiscono linee di programmazione integrata in sinergia con gli indirizzi regionali. Possono accedervi solo se possiedono i requisiti previsti dai regolamenti attuativi.
I sistemi integrati di servizi culturali costituiscono la forma di cooperazione tra servizi culturali di diversa natura già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali o nell’albo, e possono comprendere anche servizi statali, nonché essere creati da enti diversi dagli enti locali, compresi enti pubblici, privati o ecclesiastici. Essi pianificano attività e interventi comuni, gestiscono in modo condiviso le attività, sviluppano un’offerta culturale coerente e coordinano comunicazione, informazione e promozione. Il riconoscimento è disposto dal Direttore regionale competente dopo verifica dei requisiti e inserimento nell’organizzazione regionale relativa ai servizi prevalenti.
Organizzazione archivistica regionale
L’organizzazione archivistica regionale comprende archivi storici di enti locali, della Regione o di aziende/enti regionali, archivi storici privati dichiarati di interesse culturale e aperti alla pubblica fruizione, e sistemi archivistici.
Gli archivi storici raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per studio e ricerca. Svolgono funzioni di conservazione, ordinamento, inventariazione, promozione dello studio e della divulgazione, mostre ed eventi, attività didattiche e collegamento con università e scuole. Per accedere all’organizzazione regionale occorrono regolamento interno, sede idonea, personale qualificato, patrimonio archivistico permanente e inventario dettagliato suddiviso in serie.
I sistemi archivistici sono lo strumento di cooperazione territoriale per valorizzare la fruizione pubblica degli archivi storici e condividere risorse e servizi. Devono prevedere ambito territoriale, struttura organizzativa, funzioni, servizi tecnico-amministrativi, personale e finanziamento. Possono aderirvi altri archivi storici regionali già inseriti e archivi statali. Sono richiesti un coordinatore con adeguato titolo e esperienza, personale formato che garantisca almeno un’apertura settimanale per ogni archivio e un regolamento interno; ulteriori requisiti sono demandati ai regolamenti regionali.
Misure di valorizzazione del patrimonio culturale e Piani integrati della cultura
La Regione promuove e sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati, anche attraverso il coordinamento con tutela ambientale, promozione territoriale, turismo, artigianato, ricerca e istruzione. Sostiene la progettualità locale integrata e multisettoriale, la conoscenza e valorizzazione del patrimonio etnoantropologico e immateriale, la costituzione di inventari e l’iscrizione nelle liste UNESCO, la valorizzazione dei siti UNESCO presenti nel Lazio, le candidature di nuovi siti, gli itinerari culturali, la memoria storica, i piccoli comuni e la diffusione del patrimonio tramite comunicazione sociale, dati aperti e sistemi informativi conformi agli standard nazionali.
Per attuare questi interventi la Regione può concludere accordi con Ministero competente, altre Regioni, enti pubblici, organismi internazionali, università, scuole, operatori e soggetti privati del settore culturale, anche per definire strategie e piani strategici di sviluppo culturale connessi a infrastrutture e settori produttivi.
I Piani integrati della cultura (PIC) attuano, nell’ambito della programmazione triennale, la progettualità locale di valorizzazione. Coinvolgono soggetti pubblici e privati, singolarmente o in forma associata, e coordinano interventi su porzioni del territorio o su specifiche tematiche, includendo ove possibile ambiente, artigianato, formazione, storicità, ricerca, turismo e politiche sociali. Devono individuare strategia, obiettivi, interventi, risultati attesi e eventuali partenariati.
Procedure di erogazione, vincoli e aiuti di Stato
Nel concedere misure di sostegno si tiene conto della spesa ammissibile, di altri sostegni pubblici o privati e dell’eventuale cofinanziamento del richiedente; la compartecipazione di altri soggetti costituisce titolo di preferenza. Per contributi o agevolazioni per investimenti, il piano triennale definisce vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso dei beni e le conseguenze della loro violazione, con revoca totale o parziale del beneficio. I vincoli non possono essere inferiori a venti anni per interventi edilizi e a cinque anni per attrezzature o altri beni mobili. Il piano annuale disciplina modalità di concessione, erogazione e revoca.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato; per quelli esenti da notifica si applicano i regolamenti della Commissione nei rispettivi periodi di validità, mentre per quelli soggetti a notifica è necessaria l’autorizzazione della Commissione o la ragionevole presunzione di autorizzazione. In tal caso i contributi decorrono dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione.
Disposizioni transitorie
Fino all’adozione dei regolamenti attuativi e delle determinazioni sull’albo e sull’inserimento nelle organizzazioni regionali, restano prorogati l’albo degli istituti culturali già disciplinato dalla legge regionale 42/1997 e i decreti di inserimento nelle organizzazioni previste da quella legge. Fino al nuovo regolamento per il riconoscimento degli ecomusei resta in vigore il regolamento adottato nel 2017.
Le disposizioni sul piano triennale e sulla sua approvazione si applicano dal 1° gennaio 2023 per la programmazione 2023-2025; per il 2022 il piano annuale è approvato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 9. Se entro febbraio il piano triennale non è ancora approvato, la Giunta può comunque approvare il piano annuale per interventi urgenti. Fino all’approvazione dei nuovi piani restano prorogati i piani adottati ai sensi della legge regionale 42/1997, anche per avviare procedimenti di contributo. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore restano regolati dalla disciplina vigente al momento dell’avvio.
Per il deposito legale degli stampati e documenti assimilati, l’obbligo si considera assolto per l’archivio della produzione editoriale regionale del Lazio mediante deposito di una sola copia presso uno degli istituti depositari individuati per la Regione Lazio. La Giunta regionale deve definire i criteri di individuazione dell’istituto depositario e adeguare le linee guida sanzionatorie entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.
Abrogazioni e effetti sul quadro normativo precedente
La legge abroga integralmente la legge regionale 42/1997 e numerose disposizioni collegate o successive in materia di beni e servizi culturali, programmazione integrata, valorizzazione di siti UNESCO, itinerari culturali, patrimonio artistico e archivistico, promozione culturale e ecomusei. Con l’abrogazione viene superato il precedente assetto normativo regionale in materia di beni e servizi culturali.
Disposizioni finanziarie e copertura
La copertura finanziaria è articolata per interventi su istituti culturali, ecomusei, formazione del personale, valorizzazione culturale e altri interventi del titolo II, con utilizzo di risorse già destinate alle finalità precedenti, fondi speciali, risorse POR FSE e POR FESR 2014-2020 e, per il triennio 2021-2023, nuovi fondi regionali dedicati alla parte corrente e in conto capitale. Le previsioni finanziarie indicate sono in larga parte riferite agli anni 2019-2020 e alla programmazione 2021-2023.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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