Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 23/2019

Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente

Normativa regionaleL.R. Lazio 23/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo l’attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente: requisiti dell’impresa, SCIA al SUAP, registro regionale, controlli, carta dei servizi, sanzioni e sospensione/divieto dell’attività. Prevede una fase transitoria per il passaggio delle vecchie licenze comunali al nuovo titolo abilitativo, con SCIA entro 180 giorni dal regolamento attuativo.

Disciplina regionale del noleggio autobus con conducente

Disciplina regionale del noleggio autobus con conducente

La legge regionale Abruzzo n. 23/2019 regola l’esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, in attuazione della normativa statale e nel rispetto delle regole europee sulla professione di trasportatore su strada. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale.

Finalità e quadro generale

Il provvedimento mira a garantire:

  • trasparenza del mercato e concorrenza;
  • libertà di accesso delle imprese;
  • sicurezza dei trasportati;
  • omogeneità dei requisiti professionali;
  • tutela delle condizioni di lavoro.

La Regione interviene soprattutto sui profili procedurali e organizzativi dell’attività, coordinandosi con la disciplina statale sulla professione di trasportatore su strada e con il regime degli autoservizi pubblici non di linea.

Definizioni e soggetti coinvolti

Ai fini della legge, l’impresa di noleggio autobus con conducente è quella che:

  • possiede l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada;
  • è iscritta al REN;
  • svolge trasporto persone con autobus di cui ha la disponibilità.

Per “attività di noleggio di autobus con conducente” si intende il trasporto per uno o più viaggi richiesti da terzi o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione di periodo, durata e importo complessivo del servizio.

È individuato come soggetto pubblico di riferimento territoriale il SUAP del comune competente per la sede legale o la principale organizzazione aziendale dell’impresa.

Requisiti per l’esercizio

Per esercitare l’attività l’impresa deve:

  • essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada;
  • essere iscritta al REN;
  • disporre di uno o più autobus conformi alle caratteristiche tecniche di esercizio;
  • avere aree di rimessaggio adeguate e organizzate per la corretta manutenzione;
  • disporre di personale abilitato alla guida secondo la disciplina statale;
  • non essere incorsa, nell’anno precedente la domanda, nella revoca di un titolo per il trasporto persone su strada mediante autobus.

La nozione di disponibilità degli autobus comprende il possesso legittimo derivante da proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di riservato dominio.

Abilitazione, SCIA e ruolo dei conducenti

L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di una SCIA al SUAP, corredata dalla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione e dall’iscrizione al REN, oppure dalla dichiarazione sostitutiva del relativo possesso secondo le modalità del regolamento regionale.

L’attività può iniziare solo dopo il rilascio dell’autorizzazione professionale e l’iscrizione al REN, dei quali il SUAP dà comunicazione all’interessato. Il titolo abilitativo non ha limiti territoriali.

Le imprese che svolgono il servizio sono considerate abilitate anche ai fini del noleggio con conducente di cui alla legge quadro statale sul trasporto non di linea e sono iscritte di diritto al ruolo provinciale dei conducenti previa domanda.

Sono inoltre iscritti di diritto, con le relative limitazioni, i soggetti in possesso di patente D e specifica abilitazione professionale; essi possono condurre esclusivamente autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente nella disponibilità delle imprese abilitate.

A bordo di ciascun autobus devono essere conservate copie conformi della ricevuta di presentazione della SCIA e della comunicazione del SUAP.

Registro regionale e flussi informativi

Presso la direzione regionale competente in materia di trasporti è istituito il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.

Nel Registro sono iscritte le imprese titolari del titolo abilitativo. Il SUAP comunica alla direzione regionale i dati delle imprese, nonché le successive variazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dal regolamento.

La direzione regionale invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese abilitate, indicando:

  • numero di autobus in dotazione;
  • eventuali autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

Controlli sulla permanenza dei requisiti

Il SUAP effettua l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento regionale.

L’impresa è tenuta a comunicare al SUAP ogni variazione o integrazione rispetto a quanto dichiarato nella SCIA, anche per l’aggiornamento del Registro.

Regime dei veicoli, divieti e contabilità separata

L’attività non può essere esercitata utilizzando autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche che non siano accessibili alla generalità delle imprese nazionali.

Se l’impresa svolge anche trasporto pubblico locale, deve tenere contabilità separata tra le diverse attività.

È consentita, previa autorizzazione dell’ente concedente la linea o il servizio di linea:

  • la distrazione di autobus dal servizio di linea per effettuare noleggio con conducente, purché i mezzi non siano stati acquistati con contributi pubblici e non vi sia pregiudizio alla linea;
  • l’impiego di autobus immatricolati per noleggio con conducente in servizio di linea, nel rispetto della normativa di sicurezza.

Carta dei servizi

Le imprese devono adottare una Carta dei servizi dell’attività di noleggio autobus con conducente, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale sentite le associazioni di categoria e la commissione consiliare competente.

La Carta deve indicare, tra l’altro, gli standard qualitativi del servizio. Le imprese devono:

  • trasmetterne copia al SUAP e le eventuali modifiche;
  • assicurarne adeguata diffusione al pubblico.

Sanzioni amministrative

Le infrazioni sono ricondotte a quattro categorie:

  • sicurezza dell’attività;
  • regolarità dell’attività;
  • regolarità della documentazione;
  • qualità del servizio.

Sono previste sanzioni pecuniarie specifiche per alcune violazioni, tra cui:

  • mancato rispetto di determinati requisiti di sicurezza: da 500 a 3.000 euro;
  • mancata comunicazione delle variazioni al SUAP: da 500 a 2.000 euro;
  • inosservanza delle regole sulla Carta dei servizi: da 100 a 1.000 euro.

L’autorità che contesta l’infrazione comunica l’esito al comune presso cui è stata presentata la SCIA, che segnala la sanzione all’impresa e adotta gli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Per il procedimento sanzionatorio si applicano la legge n. 689/1981 e la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

Sospensione e divieto dell’attività

Il SUAP può disporre la sospensione dell’attività in caso di reiterate infrazioni o di infrazioni gravi, con durata variabile in base alla tipologia e alla consistenza della flotta.

In sintesi:

  • per violazioni legate a sicurezza e regolarità dell’attività, la sospensione va da 20 a 40 giorni al superamento di specifiche soglie annuali di infrazioni;
  • se nell’anno vi sono almeno due infrazioni gravi, la sospensione va da 30 a 60 giorni;
  • per violazioni sulla regolarità della documentazione, la sospensione va da 7 a 30 giorni, oppure da 20 a 45 giorni in caso di almeno due infrazioni gravi.

Il SUAP dispone inoltre il divieto dell’attività:

  • se il servizio è esercitato durante il periodo di sospensione;
  • se la sospensione complessiva supera 180 giorni nell’arco di cinque anni.

Regolamento regionale attuativo

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo che disciplini:

  • modalità di presentazione della SCIA;
  • procedura di accertamento periodico dei requisiti;
  • gestione, aggiornamento e tenuta del Registro;
  • trasmissione dell’elenco al Ministero;
  • comunicazione dei dati relativi al Registro;
  • modalità di presentazione della SCIA nella fase transitoria.

Regime transitorio

Le autorizzazioni e licenze comunali di noleggio autobus con conducente restano efficaci fino alla loro sostituzione con il nuovo titolo abilitativo.

Le imprese titolari delle vecchie licenze o autorizzazioni devono presentare la SCIA entro 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento regionale attuativo. Decorso tale termine, i titoli comunali cessano di avere efficacia, anche se non è ancora scaduta la loro durata naturale.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.