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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28204/2020 del 10/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, pur avendo confermato la nullità dell'atto di vendita del 9 novembre 2000, aveva ritenuto inammissibile (come "nuova" e quindi vietata in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.) una domanda riconvenzionale subordinata proposta dal Rizzo già in primo grado e reiterata in appello, diretta ad ottenere la restituzione di euro 110.000,00 ricevuti dagli attori in virtù dell'atto di acquisto; denunciava altresì omesso esame di fatto decisivo, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e errata applicazione dell'art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che la domanda riconvenzionale per la restituzione di €110.000,00 era stata effettivamente proposta in primo grado (come seconda, subordinata, domanda riconvenzionale) e poi reiterata in appello, perciò non costituiva una "domanda nuova". Per tale ragione la Corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto e una domanda decisivi. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione perché esamini nel merito la domanda ritenuta illegittimamente inammissibile; ha inoltre disposto che la Corte di merito regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello in ordine a un'eccezione di inammissibilità; non ostava però all'accoglimento del ricorso di cassazione che ha ritenuto sufficiente la sommaria esposizione dei fatti da parte del ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    La Cassazione ha ritenuto violato il principio secondo cui il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni di fatto e di diritto sottoposte, rilevando l'omesso esame di fatto decisivo (la riconvenzionale già proposta)

  • art. 345 c.p.c.

    Interpretata nel senso che il divieto di introdurre "domande nuove" in appello non si applica quando la domanda sia già stata proposta in primo grado e riproposta in appello (anche in forma subordinata/condizionata); la Corte d'appello ha errato nel considerarla nuova

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato dai resistenti per censurare la insufficiente sommaria esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione; la Cassazione ha rigettato tale eccezione ritenendo adempiuto l'onere di esposizione sommaria

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale menzionata in relazione alla prima trattazione del ricorso in camera di consiglio; la pratica è stata poi rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamata in relazione al deposito di memoria da parte dei controricorrenti; norma relativa ai mezzi di difesa in cassazione

Massime di principio

  • Una domanda riconvenzionale proposta in primo grado e riproposta in appello (anche come domanda subordinata o condizionata) non può essere considerata "nuova" ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; la Corte d'appello deve valutarla nel merito se le decisioni di fatto che ne costituiscono presupposto permangono
  • Il giudice di appello ha l'obbligo di esaminare tutte le questioni rilevanti già poste in primo grado: il mancato esame configura violazione dell'art. 112 c.p.c. e può essere censurato in cassazione
  • In cassazione il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti: tale obbligo è soddisfatto se il ricorrente indica chiaramente le domande e l'andamento del giudizio, rendendo individuabile il vizio dedotto
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile una domanda ritenuta "nuova", ma dagli atti risulta che la stessa era già stata proposta in primo grado, è possibile ottenere la cassazione per omesso esame della domanda
  • Chi intende tutelare una pretesa alternativa o subordinata dovrebbe riproporla espressamente in appello e collegarla chiaramente all'eventuale esito favorevole di questioni decisive già decise in primo grado, per evitare contestazioni di novità
  • La cassazione può limitarsi a censurare il vizio procedurale (omesso esame) rimandando la valutazione di merito alla Corte d'appello se opportuno, come nel caso di rinvio in diversa composizione

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