Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3689/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba S.p.a.- Sb nell’allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 181”; - della graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; - dello stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; della nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; - dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch’essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Funivie Arabba S.p.a. - Sb il 9 giugno 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché per l’accertamento del diritto della Funivie Arabba S.p.a.- Sb ad ottenere l’intero contributo (euro 2.468.954,43) e per la condanna del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso.

Giustizia amministrativa202606423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di concessione e impegno dei contributi, graduatoria degli ammessi, sorteggio e atti presupposti, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata collocata tra i soggetti utilmente graduati ma non beneficiari del contributo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura ministeriale per l'assegnazione di contributi destinati alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale nei luoghi montani e nei comprensori sciistici. Ha contestato, in particolare, la graduatoria, il sorteggio utilizzato nella procedura e il decreto finale, deducendo di avere diritto a un punteggio maggiore per i criteri di valutazione A e B, complessivamente pari a 90 punti, oltre al punteggio spettante per i criteri premiali. Tale punteggio, secondo la prospettazione della ricorrente, le consentirebbe di collocarsi al primo posto della graduatoria e di ottenere l'intero contributo richiesto, pari a euro 2.468.954,43. Con motivi aggiunti ha inoltre formulato domanda di accertamento del diritto alla corresponsione integrale del contributo e domanda di condanna del Ministero. Il giudice ha ritenuto che le questioni dedotte, anche alla luce della documentazione depositata dall'Amministrazione, richiedano un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, quali controinteressati, poiché l'eventuale attribuzione dei 90 punti rivendicati collocherebbe la ricorrente al primo posto, superando l'attuale prima classificata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante una sospensione immediata degli atti, ma ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita definizione della controversia nel merito e fissando l'udienza pubblica del 22 dicembre 2026. Il Collegio ha ritenuto necessario un meditato approfondimento delle questioni nella sede di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure né accertare il diritto al contributo integrale. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. La ricorrente dovrà provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova della pubblicazione entro i successivi 5 giorni; l'avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, di fissare sollecitamente la discussione del ricorso nel merito, anche in luogo della sospensione immediata dell'esecuzione dell'atto.

  • art. 49 c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati e consente, quando il numero dei destinatari lo giustifica, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

  • art. 41 c.p.a.

    Disciplina le modalità della notificazione per pubblici proclami, richiamate in combinato disposto con l'art. 49, comma 3, c.p.a.

  • art. 1, comma 592, l. 197/2022

    Costituisce la base normativa del fondo destinato a interventi di promozione dell'attrattività turistica e di incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, inclusi interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, ma le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante una definizione ravvicinata della causa, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza pubblica di merito, senza disporre necessariamente la sospensione immediata dell'atto impugnato.
  • Nel giudizio amministrativo, devono essere chiamati quali controinteressati tutti i soggetti la cui posizione potrebbe essere direttamente incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso, anche quando l'impugnazione riguarda una graduatoria per l'assegnazione di contributi e il ricorrente rivendica un punteggio tale da modificarne significativamente l'ordine.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando nell'ordinanza i contenuti essenziali dell'avviso, il termine per la pubblicazione e l'obbligo di depositare la relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.