Ordinanza n. 15/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- cat -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Questore di Ancona per l''applicazione della misura di prevenzione del foglio di via ex artt. 1 e 2 D.Lgs 159/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Ancona applicativo della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio
Esito
La controversia
La persona destinataria ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento questorile emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011. Dall'ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti né una valutazione nel merito della misura. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una dichiarazione della parte ricorrente, da rendere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, circa la permanenza dell'interesse alla decisione; in caso di permanenza dell'interesse, la parte dovrà precisare l'eventuale sopravvenienza di atti, documenti o fatti rilevanti; in caso di sopravvenuto difetto di interesse, dovrà indicare se richiede la compensazione delle spese e depositare una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio finalizzato a verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di elementi rilevanti. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Norme indicate quale base giuridica del provvedimento questorile recante l'applicazione del foglio di via; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando dagli atti non risulta ancora definita l'attualità dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione sulla permanenza dell'interesse e sugli eventuali fatti, atti o documenti sopravvenuti rilevanti per la controversia.
- In caso di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può richiedere alla parte di precisare la posizione sulle spese e, ove si prospetti una declaratoria di improcedibilità con compensazione, di acquisire l'adesione della controparte.
- La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata può giustificare l'oscuramento, nel testo pubblicato della pronuncia, delle generalità e di ogni altro dato idoneo a consentirne l'identificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 12/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →