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Ordinanza

Ordinanza n. 1330/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento in parte qua, della delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26.1.2024 pubblicata sull'Albo Pretorio il 31.1.2024, nella parte in cui dispone di “trasferire, alla conclusione dei lavori in atto di sistemazione ed adeguamento locali dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-sito alla Via A.S. sia la struttura che il personale sia dell'Ambito Sociale C4 sia dell’Ufficio Comunale dei Servizi Sociali”.

Giustizia amministrativa202401563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 26 gennaio 2024, limitatamente alla parte relativa al trasferimento della struttura e del personale dell'Ambito Sociale C4 e dell'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali presso locali di un istituto comprensivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale della delibera comunale. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro l'atto, poiché il Collegio rileva preliminarmente un errore materiale nell'epigrafe del ricorso quanto all'indicazione del difensore. Gli atti processuali e la procura speciale risultano infatti sottoscritti e conferiti in favore dell'avvocato Renato Labriola, unico difensore munito dello ius postulandi. Il decesso di tale difensore, rappresentato dal Comune e ritenuto fatto notorio, determina l'interruzione del processo.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza pronunciarsi sulla legittimità della delibera impugnata né sui motivi di ricorso. Ha precisato che il processo potrà essere proseguito o riassunto secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 80 c.p.a. L'errore materiale relativo all'indicazione del difensore è stato ritenuto irrilevante, poiché dagli atti risultava con certezza il professionista effettivamente munito dello ius postulandi. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    Il processo deve essere dichiarato interrotto quando si verifica un evento interruttivo relativo al difensore, secondo il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    Le disposizioni del codice di procedura civile disciplinano l'interruzione conseguente al decesso del difensore costituito.

  • art. 80 c.p.a.

    Il processo potrà essere proseguito o riassunto secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 80 c.p.a.

    La prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dalla norma.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore

    Consente di disporre l'oscuramento dei dati personali nei casi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati, qui applicata a tutela della minore e dei soggetti collegati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    presupposti per l'oscuramento dei dati personali

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il decesso del difensore munito dello ius postulandi è accertato nel corso del giudizio amministrativo, il processo deve essere dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza che il giudice possa definire nel merito la controversia.
  • L'indicazione erronea del difensore nell'epigrafe del ricorso costituisce mero errore materiale non invalidante quando dagli atti processuali e dalla procura speciale sia identificabile con certezza il professionista effettivamente munito dello ius postulandi.
  • A seguito dell'interruzione del processo amministrativo, la prosecuzione o la riassunzione devono avvenire secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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