Cassazione Civile, Ordinanza n. 11952/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di un conto corrente bancario ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito per l’addebito e il pagamento, tra ottobre 2008 e gennaio 2013, di sei ordini di bonifico e di numerosi assegni bancari che apparivano sottoscritti dall’amministratrice unica della società, ma che la società assumeva essere falsi, perché materialmente firmati da una terza persona non dipendente della società e operante per altra impresa con la stessa sede e la stessa amministratrice. La falsificazione era stata accertata anche in sede penale. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, limitando la responsabilità della banca ai soli assegni presentati all’incasso dalla falsificatrice. La corte d’appello, invece, ha rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale della banca, escludendo qualsiasi responsabilità dell’istituto per difetto di diligenza ex art. 1176 c.c. e ritenendo anche il concorso di colpa della correntista ex art. 1227 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c. per errata ricostruzione dello standard di diligenza bancaria e della sua concreta applicazione; nullità della sentenza per motivazione apparente sull’agevole riconoscibilità della falsità delle firme e per il mancato espletamento di un mezzo istruttorio; omesso esame di fatti decisivi e documentati relativi alla truffa e alle responsabilità della terza persona; falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. sul concorso colposo del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere delegato ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i motivi miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito della vicenda, dell’istruttoria e dell’apprezzamento sulla riconoscibilità della falsificazione, attività preclusa in sede di legittimità. I primi due motivi sono stati qualificati come censure di merito mascherate da violazione di legge; il terzo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente ma esistente e motivata; il quarto non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione complessiva del materiale probatorio; il quinto era una contestazione di merito sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c. In conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre agli effetti economici previsti per il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza professionale qualificata della banca non è stata ritenuta correttamente attaccabile in cassazione quando la censura mira in sostanza a contestare l’apprezzamento concreto dei fatti compiuto dal giudice di merito.
art. 1227 c.c.
La valutazione del concorso colposo del creditore è un accertamento di merito; non può essere rimessa in discussione in cassazione come se fosse una questione di pura applicazione normativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge non comprende la critica alla ricognizione della fattispecie concreta e alla valutazione delle risultanze di causa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente richiede un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta il dissenso sulla sufficienza o condivisibilità della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo in cassazione sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dal comma terzo, nei limiti interpretati in modo costituzionalmente compatibile.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Richiamati dall’art. 380-bis c.p.c. come base per una responsabilità aggravata processuale in caso di ricorso deciso in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta la dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la contestazione globale del convincimento del giudice.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente, sia incomprensibile o sia affetta da anomalie estreme; non è sufficiente che la parte la ritenga insufficiente o non persuasiva.
- La valutazione della diligenza professionale di una banca e del concorso colposo del cliente, quando dipendano dall’apprezzamento delle risultanze istruttorie, appartengono al merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può operare il regime sanzionatorio per abuso del processo previsto dal codice di rito, nei limiti della sua applicazione costituzionalmente compatibile.
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