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Ordinanza

Ordinanza n. 644/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale n. 2 del 18 maggio 2022 della Commissione esaminatrice ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr.doc. all. 2); - del verbale n. 9 del 7 ottobre 2022 della Commissione esaminatrice (cfr.doc. all. 3); - del verbale n. 10 del 08 novembre 2022 della Commissione esaminatrice con Allegato “A” e verbale n. 11 con Allegato n.2 del 07 dicembre 2022 con il quale sono stati attribuiti all'odierno ricorrente punti 23,875, in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr. doc. all. 4); - determina n. 1277 del 20.12.2022 del Registro delle Determinazioni pubblicata in data 20.12.2022 ad oggetto “D.D.1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 1 area professionale “Amministrativa” - profilo Professionale “Specialista Amministrativo”, ambito di ruolo “Auditing e Controllo”, di n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,875 in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc. all.5 grad. Defin.); - se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; - ove occorra, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021 con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,5) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; - ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; nonché per l'accertamento - del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50 per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso; per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente. con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, più precisamente il riconoscimento della giusta posizione -OMISSIS- (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 67.

Giustizia amministrativa202300306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale e graduatoria finale nella parte in cui non hanno attribuito 1,50 punti per il diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente contesta la valutazione dei titoli effettuata dalla commissione esaminatrice nell’ambito di un concorso regionale per l’assunzione a tempo indeterminato di specialisti amministrativi. Deduce che il diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico, indicato nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere considerato titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale richiesta per l’ammissione e valorizzato con ulteriori 1,50 punti. Impugna i verbali della commissione, la determinazione regionale di approvazione della graduatoria e gli atti connessi, chiedendo l’attribuzione del punteggio complessivo di 25,375 anziché 23,875, la conseguente rettifica della graduatoria e la condanna in forma specifica dell’amministrazione. Sono stati intimati anche i candidati collocati in posizione tale da poter essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe una migliore collocazione del ricorrente in graduatoria, con possibile pregiudizio per i candidati collocati nelle posizioni interessate. Ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale della Regione Puglia. L’ordinanza stabilisce dettagliatamente i contenuti dell’avviso, la pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati nella sezione “Atti di notifica”, nonché gli adempimenti a carico del ricorrente e della Regione. Il ricorrente deve trasmettere la richiesta di pubblicazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova della trasmissione e dell’avvenuta pubblicazione entro i termini perentori indicati, a pena di improcedibilità. La causa è stata rinviata per la prosecuzione all’udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la produzione documentale è richiamato quale termine entro il quale depositare la prova della trasmissione della richiesta di pubblicazione e della pubblicazione dell’avviso e degli atti.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di altri candidati, questi devono essere considerati controinteressati e il giudice deve assicurare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo e del testo integrale del ricorso.
  • L’inosservanza degli adempimenti e dei termini per l’integrazione del contraddittorio prescritti dal giudice può comportare l’improcedibilità del ricorso.
  • L’integrazione del contraddittorio e il rinvio della trattazione non implicano alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza della pretesa relativa alla corretta attribuzione del punteggio concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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