Ordinanza n. 210/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l''ottemperanza del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Campobasso n. 698/2023 - n. cronol. 2153/2023 del 8.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di proroga del commissario ad acta per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, il TAR aveva già condannato l'Unione dei Comuni a pagare integralmente le somme dovute, comprensive di interessi e spese, nominando contestualmente il Prefetto di Campobasso o un suo delegato quale commissario ad acta. Il commissario ad acta nominato dal Prefetto ha chiesto una proroga motivata del termine assegnato, rappresentando la necessità di un periodo ulteriore in ragione dell'attività da completare e della complessità dell'incarico.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta, ritenendo congrua, alla luce delle ragioni esposte e della complessità dell'incarico, la concessione di ulteriori 120 giorni per concludere l'attività commissariale. Il termine decorre dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente, in relazione all'attività effettivamente svolta e quale risulterà dalla relazione finale, secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
Norme richiamate
d.lgs. 231/2002
Gli interessi dovuti sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo devono essere corrisposti fino all'effettivo soddisfacimento, secondo quanto stabilito nella precedente sentenza di ottemperanza.
artt. 57, 49 e segg., e 83 d.P.R. 115/2002
La determinazione del compenso del commissario ad acta deve avvenire in base all'attività commissariale effettivamente svolta, risultante dalla relazione finale, secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando la richiesta sia motivata e la complessità dell'incarico renda congruo un ulteriore periodo per completare l'esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo.
- Il termine prorogato per l'espletamento dell'incarico del commissario ad acta decorre dalla comunicazione dell'ordinanza che lo concede o, se anteriore, dalla notificazione della stessa.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato in relazione all'attività concretamente svolta, sulla base della relazione finale e secondo la disciplina prevista dal d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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