DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 22
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica l’art. 1-ter del d.P.R. n. 235/1977 per consentire alle Province autonome, in alternativa alla gara, di rimodulare le concessioni di distribuzione elettrica seguendo la procedura prevista dalla legge n. 207/2024. Le funzioni dell’art. 1, comma 52, sono svolte dagli organi provinciali, previa audizione di ARERA per i piani straordinari di investimento. Nessun nuovo onere per la finanza pubblica.
Modifica alle concessioni di distribuzione dell’energia elettrica nelle Province autonome di Trento e Bolzano
Modifica del regime delle concessioni elettriche nelle Province autonome
Il decreto interviene sulle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di energia, modificando l’art. 1-ter del d.P.R. n. 235/1977. L’obiettivo è disciplinare, per le Province autonome competenti, una modalità alternativa alla gara per le concessioni di distribuzione dell’energia elettrica.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda le concessioni per le attività di distribuzione dell’energia elettrica negli ambiti richiamati dall’art. 1-ter, comma 1, del d.P.R. n. 235/1977. La facoltà introdotta è attribuita alla provincia autonoma competente.
Procedura alternativa alla gara
In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma può prevedere che le concessioni siano rimodulate all’esito della procedura stabilita dall’art. 1, commi 50, 51, 52 e 53, della legge n. 207/2024. La rimodulazione deve avvenire nei termini indicati dalla stessa legge del 2024.
Competenze degli organi provinciali e ruolo di ARERA
Le funzioni previste dall’art. 1, comma 52, della legge n. 207/2024 sono attribuite agli organi di ciascuna provincia autonoma secondo il rispettivo ordinamento. Per la valutazione dei piani straordinari di investimento è richiesto il parere di ARERA.
Regime finanziario
L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo integrale
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