DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 28
Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonchè disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna il TUF per recepire e allineare l’ordinamento italiano a vari regolamenti e direttive UE su depositari centrali, controparti centrali, mercati degli strumenti finanziari, obbligazioni verdi europee ed ESAP. Introduce nuove competenze di Consob e Banca d’Italia, obblighi informativi, regole di vigilanza e sanzioni. Alcune disposizioni ESAP si applicano dal 10 luglio 2026.
Adeguamento del TUF a norme UE su depositari centrali, controparti centrali, mercati finanziari, obbligazioni verdi ed ESAP
Adeguamento del TUF a disciplina UE su infrastrutture di mercato, obbligazioni verdi ed ESAP
Il decreto legislativo modifica in più punti il testo unico della finanza per recepire e coordinare la normativa italiana con diversi regolamenti e direttive dell’Unione europea. Interviene su depositari centrali di titoli, controparti centrali, mercati degli strumenti finanziari, obbligazioni verdi europee e punto di accesso unico europeo alle informazioni finanziarie e di sostenibilità.
Depositarî centrali di titoli: competenze, cooperazione e vigilanza
Le modifiche al TUF aggiornano il quadro nazionale relativo al regolamento UE sui depositari centrali di titoli. Vengono precisate le competenze di Consob e Banca d’Italia, i meccanismi di cooperazione tra autorità e alcuni profili di disciplina delle partecipazioni qualificate.
In particolare:
- sono aggiornati i riferimenti normativi interni al regolamento UE 909/2014 come modificato;
- la Consob deve individuare e rendere pubblico l’elenco delle informazioni necessarie per alcune valutazioni previste dal regolamento;
- la Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dalla disciplina europea;
- sono ridefinite le autorità competenti per i profili di accesso tra sedi di negoziazione, depositari centrali e controparti centrali;
- è previsto che, in caso di violazione della disciplina sul trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali, non possano essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
Controparti centrali e servizi di riduzione del rischio post-negoziazione
Il decreto aggiorna le norme nazionali di coordinamento con la disciplina UE sulle controparti centrali, attribuendo nuovi compiti alla Banca d’Italia e alla Consob.
Sono previste, tra l’altro:
- l’istituzione, gestione e copresidenza del collegio di autorità da parte della Banca d’Italia, insieme a un membro indipendente del comitato di vigilanza della CCP;
- il riconoscimento della Consob come autorità competente per gli obblighi europei a carico di partecipanti alle CCP e dei loro clienti, nonché per alcune regole su accesso e standard tecnici;
- la definizione delle autorità competenti per gli obblighi relativi ai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione forniti da prestatori di servizi di investimento, con riparto di competenza tra Consob e Banca d’Italia in base al titolo autorizzativo.
Mercati degli strumenti finanziari: trasparenza, internalizzatori sistematici e derivati su merci
Una parte rilevante del decreto adegua il TUF alla disciplina sui mercati degli strumenti finanziari, con aggiornamenti su definizioni, trasparenza, pubblicazione dei dati, controlli di mercato e gestione delle posizioni in derivati.
Tra gli interventi principali:
- vengono aggiornate le definizioni di “sistema multilaterale” e “internalizzatore sistematico”;
- si amplia la disciplina dei soggetti che possono essere considerati membri o partecipanti di sedi di negoziazione, con specifiche eccezioni per talune entità non finanziarie;
- viene introdotto un nuovo dovere informativo per i revisori legali dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione, che devono comunicare senza indugio alla Consob, o alla Banca d’Italia per alcune sedi di titoli di Stato, atti o fatti gravi rilevati nello svolgimento dell’incarico;
- è abrogato l’articolo 63 del TUF;
- sono introdotte misure ulteriori sui requisiti di qualità dei dati e sulla composizione dei membri o utenti attivi in taluni sistemi di negoziazione.
Sospensione delle negoziazioni, accesso ai dati e pubblicazione differita
La disciplina sulle sospensioni e limitazioni delle negoziazioni viene rafforzata.
Il decreto prevede che:
- i gestori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione pubblichino sul proprio sito le informazioni sulle circostanze che portano alla sospensione o limitazione delle negoziazioni e sui parametri tecnici utilizzati;
- se il gestore non sospende o limita le negoziazioni in presenza di condizioni anormali causate da una significativa variazione di prezzo, la Consob e, per i titoli di Stato all’ingrosso, la Banca d’Italia, possano adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento del mercato;
- le sedi di negoziazione mettano a disposizione della Consob, su richiesta, i dati del book di negoziazione.
È inoltre rivista la disciplina della pubblicazione differita e sono aggiornate le competenze della Consob in materia di esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione.
Limiti di posizione e controlli su derivati su merci e quote di emissione
La sezione del TUF sui derivati su merci e sui derivati sulle quote di emissione viene riformulata in modo più ampio.
In sintesi:
- il gestore della sede di negoziazione deve dotarsi di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni;
- tale sistema deve consentire di ottenere informazioni e documentazione su entità, finalità, titolari effettivi, misure concertate e posizioni sul mercato sottostante, incluse quelle in altre sedi e in contratti OTC economicamente equivalenti;
- i gestori delle sedi di negoziazione devono pubblicare relazioni settimanali sulle posizioni aggregate per categorie di soggetti, con trasmissione alla Consob e all’ESMA;
- le Sim e le banche italiane che negoziano OTC derivati su merci o quote di emissione devono fornire giornalmente una scomposizione completa delle posizioni all’autorità competente;
- viene ridefinita la rubrica della sezione dedicata ai limiti di posizione.
Internalizzatori sistematici, APA/ARM e poteri della Consob
Il decreto aggiorna la disciplina degli internalizzatori sistematici e degli operatori che gestiscono sistemi di pubblicazione delle informazioni di mercato.
In particolare:
- l’impresa di investimento che possiede i requisiti di internalizzatore sistematico, o che sceglie di assoggettarvisi, deve informare la Consob;
- la Consob può concedere alle imprese di investimento lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari;
- la gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva Consob;
- sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione alla Consob da parte dei revisori legali degli APA e ARM;
- la Consob può esentare talune sedi di negoziazione dagli obblighi di pubblicare informazioni pre-negoziazione e revocare le esenzioni;
- sono aggiornati e in parte abrogati poteri e riferimenti relativi alla pubblicazione differita.
Obbligazioni verdi europee e obbligazioni legate alla sostenibilità
Il decreto integra il TUF con la disciplina del regolamento UE sulle obbligazioni verdi europee.
La normativa nazionale:
- introduce le definizioni di obbligazione verde europea, obbligazione commercializzata come ecosostenibile e obbligazione legata alla sostenibilità;
- stabilisce che l’uso della denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” per offerte al pubblico o ammissioni alla negoziazione, nonché l’informativa volontaria collegata, è disciplinato dal regolamento UE 2023/2631 e dalle norme nazionali di attuazione;
- attribuisce alla Consob il ruolo di autorità nazionale competente;
- conferisce alla Consob poteri di vigilanza, indagine e cautelari;
- prevede forme di coordinamento tra Consob, Banca d’Italia, IVASS e COVIP;
- consente alla Consob di adottare disposizioni attuative, anche sulle modalità di notifica dell’emittente;
- introduce un regime sanzionatorio amministrativo specifico per le violazioni della disciplina EuGB, con sanzioni pecuniarie per enti, società e persone fisiche e con possibilità di misure alternative o aggiuntive.
Punto di accesso unico europeo (ESAP): trasmissione e requisiti delle informazioni
Il decreto recepisce la disciplina sul punto di accesso unico europeo alle informazioni finanziarie e di sostenibilità.
La norma stabilisce che:
- l’emittente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione senza il consenso dell’emittente deve trasmettere le informazioni regolamentate all’organismo di raccolta per la loro pubblicazione tramite ESAP;
- le informazioni devono essere fornite in formato per dati estraibili, o in formato leggibile meccanicamente quando previsto;
- devono essere corredate di specifici metadati, tra cui denominazioni, identificativi di persona giuridica, dimensioni del soggetto, settore di attività, tipo di informazione e indicazione sull’eventuale presenza di dati personali;
- per alcune informazioni relative alla direttiva trasparenza, è previsto analogo flusso verso ESAP;
- la Consob è l’autorità competente per l’attuazione della disciplina introdotta.
Correzioni alla disciplina sull’informativa fiscale delle imprese
Vengono effettuati interventi correttivi e integrativi sul recepimento della direttiva UE relativa alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
In particolare:
- nella relazione di revisione del bilancio d’esercizio di talune imprese deve essere attestata l’eventuale sussistenza dell’obbligo di redigere la comunicazione e l’avvenuta predisposizione e pubblicazione della stessa;
- è abrogato il comma 3 dell’articolo 5-octies del decreto legislativo n. 139 del 2015.
Decorrenza e regime temporale
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fa eccezione la disciplina ESAP introdotta dall’articolo 5, commi 2 e 6, che si applica dal 10 luglio 2026.
Valutazione sull’attualità della norma
La disciplina non appare obsoleta: è un decreto di aggiornamento dell’ordinamento finanziario a regolamenti e direttive UE recentissimi, con applicazione pratica attuale e futura.
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