Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Normativa italiana26G00018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il d.lgs. 199/2021 per recepire la direttiva (UE) 2023/2413: innalza gli obiettivi nazionali al 2030 sulle rinnovabili, introduce nuove definizioni, rafforza regole su biomasse, incentivi e trasporti, disciplina l’accesso ai dati delle batterie e aggiorna i criteri per biometano, carburanti rinnovabili e cooperazione tra Stati membri. Alcune misure operano da date specifiche, tra cui il 2026 e il 2030.

Recepimento direttiva UE 2023/2413 su rinnovabili

Recepimento della direttiva UE 2023/2413 in materia di energie rinnovabili

Il provvedimento modifica in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiornandolo alla disciplina europea più recente sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Interviene su obiettivi, definizioni, incentivi, biomasse, trasporti, batterie e cooperazione tra Stati membri.

Aggiornamento del quadro normativo e delle definizioni

Viene sostituito il titolo del d.lgs. 199/2021 per richiamare espressamente la direttiva (UE) 2023/2413. Sono inoltre aggiornate numerose definizioni, tra cui quelle di accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili, combustibili rinnovabili di origine non biologica, punto di ricarica, mercati dell’energia elettrica, batterie e nuove nozioni tecniche come energia osmotica, tecnologia innovativa per le rinnovabili, ricarica intelligente, ricarica bidirezionale, stoccaggio co-ubicato e veicolo elettrico solare.

Obiettivi nazionali al 2030

L’obiettivo nazionale sulla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia è fissato al 39,4% entro il 2030.

Restano disciplinati anche gli obiettivi settoriali, con importanti aggiornamenti:

  • per riscaldamento e raffrescamento è prevista una crescita media annua minima più contenuta rispetto al passato, pari ad almeno 0,8 punti percentuali;
  • per gli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell’energia da rete, l’obiettivo indicativo è pari ad almeno 40,1% nel 2030;
  • per l’industria, l’aumento della quota di rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a fini finali energetici e non energetici è pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale nei periodi 2021-2025 e 2026-2030;
  • la capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative deve raggiungere il 5% della nuova capacità installata nel 2030.

Biomasse: principi, limiti e deroghe

L’uso delle biomasse per energia deve rispettare il principio della gerarchia dei rifiuti e il principio dell’uso a cascata della biomassa legnosa. Il sostegno alla biomassa legnosa è ammesso solo quando non sia possibile destinarla a prodotti a base di legno, prolungamento del ciclo di vita dei prodotti, riutilizzo o riciclaggio.

Sono previste:

  • un decreto ministeriale per stabilire criteri, modalità e condizioni di attuazione;
  • la possibilità di deroghe motivate per esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
  • una specifica deroga su istanza della regione o dell’ente individuato, se l’industria locale non sia in grado di impiegare la biomassa legnosa per gli usi prioritari e la biomassa provenga da determinate fonti forestali o di recupero.

Dal momento di entrata in vigore della disposizione:

  • non è ammessa nuova misura di sostegno diretto per l’utilizzo energetico di tronchi da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo industriale, ceppi e radici, salvo eccezioni specifiche;
  • non è ammessa nuova misura di sostegno per energia rinnovabile da incenerimento di rifiuti, salvo rispetto degli obblighi di raccolta differenziata;
  • per la produzione di elettricità da biomassa forestale non sono ammesse nuove misure di sostegno né rinnovi per impianti destinati esclusivamente alla produzione elettrica, salvo casi tassativi (regione in transizione giusta o impianti con cattura e stoccaggio della CO2).

Incentivi, controlli e poteri del GSE

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica può affidare al GSE attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione, sostegno e obbligo previsti dal decreto. Ai relativi costi si applica, salvo diversa previsione, il regime di copertura di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 91/2014.

Dal 2026 una quota annua dei proventi delle aste CO2 di competenza del Ministero è destinata prioritariamente a misure per favorire i combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l’idrogeno rinnovabile, nell’industria e nei trasporti.

Combustibili rinnovabili di origine non biologica e industria

Per l’industria, il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica rispetto all’idrogeno usato a fini energetici e non energetici deve raggiungere almeno il 42% entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Il decreto prevede inoltre modalità di calcolo e criteri tecnici per il conteggio dell’energia elettrica impiegata nella produzione di tali combustibili, con regole specifiche per impianti collegati direttamente alla rete o connessi a impianti rinnovabili dedicati.

Cooperazione tra Stati membri e progetti comuni

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, devono essere concordate con uno o più Stati membri forme di cooperazione per progetti comuni sulle rinnovabili, con l’obiettivo di individuare:

  • almeno due progetti entro il 31 dicembre 2030;
  • un terzo progetto entro il 31 dicembre 2033.

La partecipazione con risorse nazionali al meccanismo unionale di finanziamento delle energie rinnovabili può equivalere alla realizzazione dei progetti previsti. Per i progetti offshore si tiene conto dei piani strategici di rete e dei piani di sviluppo UE, nonché delle consultazioni pubbliche e della pianificazione dello spazio marittimo.

Rinnovabili nei trasporti

Per i fornitori di combustibili destinati ai trasporti, inclusa l’energia elettrica, l’obbligo è quello di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 29% di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia del settore, calcolata sul contenuto energetico.

Il testo dettaglia:

  • il denominatore e il numeratore del calcolo;
  • il contributo di biocarburanti, biometano, biogas, combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti da carbonio riciclato ed energia elettrica;
  • la possibilità di conteggiare taluni combustibili intermedi nella produzione di altri carburanti;
  • quote minime per biocarburanti avanzati e combustibili rinnovabili di origine non biologica;
  • fattori moltiplicativi per il conteggio di diverse tipologie di energia e combustibili;
  • regole specifiche per l’energia elettrica nei trasporti, compresi il collegamento diretto, il veicolo elettrico solare e le particolarità del trasporto ferroviario.

Sono inoltre previste disposizioni transitorie e applicative:

  • fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale continuano ad applicarsi le regole del decreto MASE 16 marzo 2023, come modificato il 20 ottobre 2023;
  • per il GPL gli obblighi si applicano dal 2027 al 50% e dal 2028 al 100%;
  • per gas naturale e biometano nel trasporto stradale, dal 2026 l’obbligo si considera automaticamente assolto in ragione del biometano incentivato già destinato ai trasporti.

Batterie e accesso ai dati

Le batterie industriali e domestiche immesse in consumo devono consentire l’accesso gratuito, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali capacità, stato di salute, stato di carica e setpoint di potenza, nel rispetto della protezione dei dati.

Per i veicoli elettrici prodotti dal dodicesimo mese successivo all’adozione del decreto attuativo, i proprietari, gli utenti e i terzi autorizzati possono accedere gratuitamente e in tempo reale ai dati di bordo relativi a batteria, posizione ove opportuno e informazioni di salute e carica.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della disposizione, un decreto ministeriale disciplina criteri e modalità di attuazione.

Prescrizioni per geotermia e geoscambio

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un decreto ministeriale dovrà stabilire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, comprese le opere di geoscambio a circuito chiuso o aperto, per riscaldamento, climatizzazione ed energia elettrica.

Obblighi negli edifici e nei pubblici edifici

L’obbligo di installazione previsto per gli edifici esistenti viene esteso anche agli interventi di ristrutturazione di impianti termici, quando tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.

L’obbligo può essere assolto anche da terzi tramite installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici pubblici per coprire consumi di calore ed elettricità, secondo i principi minimi di integrazione. Gli enti locali disciplinano le modalità attuative con propri provvedimenti.

Ulteriori criteri per gli obblighi e i controlli

Gli obblighi in materia di rinnovabili devono seguire traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di decarbonizzazione, con gradualità e attenzione alla tutela degli investimenti in corso. È prevista anche:

  • la ripartizione dei costi di gestione, verifica e controllo tra i soggetti obbligati secondo criteri di proporzionalità;
  • l’esclusione dei contratti di servizio energia già in essere alla data di entrata in vigore dell’obbligo;
  • la possibilità di garanzie fideiussorie o depositi cauzionali per contrastare le frodi nel settore dei trasporti.

Entrata in vigore temporale e isisibilità delle nuove regole

Le nuove previsioni producono effetti immediati per le parti in cui è indicata l’entrata in vigore della “presente disposizione” e per quelle che prevedono termini successivi specifici. Il testo contiene diversi rinvii temporali al 2026, 2030 e 2035, che delimitano in modo espresso l’applicazione di obiettivi, obblighi e misure di sostegno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 51 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.