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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Normativa italiana26G00046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto adegua la normativa italiana al regolamento UE 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie. Disciplina autorità competenti, notifica degli organismi di valutazione, marcatura CE, dovere di diligenza, criteri ambientali minimi, obiettivi di raccolta, Registro dei produttori e Centro di coordinamento batterie. Si applica alle batterie rientranti nel regolamento UE; alcune disposizioni richiamano date transitorie come il 18 febbraio 2024 e scadenze 2027, 2028, 2030 e 2031.

Batterie e rifiuti di batterie: adeguamento nazionale al regolamento UE 2023/1542

Adeguamento nazionale alla disciplina UE sulle batterie

Il decreto reca le disposizioni necessarie per allineare l’ordinamento interno al regolamento (UE) 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie. Si applica alle batterie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento europeo e coordina i nuovi obblighi con la normativa ambientale, di vigilanza del mercato e di responsabilità estesa del produttore.

Ambito di applicazione e definizioni

L’intervento riguarda le batterie disciplinate dal regolamento UE e rinvia alle definizioni contenute in tale fonte, integrandole con alcune nozioni nazionali. In particolare, vengono definiti i sistemi di gestione dei produttori, individuali o collettivi, e lo statuto-tipo dei consorzi, approvato dai Ministeri competenti.

Autorità competenti e riparto delle funzioni

Il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato come autorità di notifica nazionale per le procedure di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è l’autorità competente per la maggior parte degli adempimenti del decreto, inclusa la vigilanza del mercato, mentre la competenza sulla gestione dei rifiuti di batterie è attribuita alla Direzione generale economia circolare e bonifiche dello stesso Ministero.

Sono inoltre previste funzioni di controllo alle frontiere in capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza. Il Ministero dell’ambiente può avvalersi della collaborazione di Camere di commercio, Guardia di finanza e Dipartimento dei vigili del fuoco, mediante apposite convenzioni.

Tavolo nazionale batterie

È istituito un Tavolo nazionale batterie con funzioni consultive, composto da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti tecnici, autorità di controllo e categorie economiche, oltre a rappresentanti di consumatori e ambientalisti. Il Tavolo può articolarsi in gruppi di lavoro e avvalersi di esperti esterni. Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni o rimborsi.

Immissione sul mercato, libera circolazione e batterie esposte in fiere

Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio solo se conformi al regolamento UE. Se batterie non conformi sono immesse sul mercato nazionale, l’autorità competente adotta le misure previste dalla disciplina sulla vigilanza del mercato.

È consentita l’esposizione di batterie non conformi in fiere, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, purché sia indicato chiaramente che non possono essere commercializzate o messe in servizio finché non rese conformi e siano adottate misure adeguate per la sicurezza delle persone.

Le batterie legalmente immesse sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono continuare a essere messe a disposizione o messe in servizio anche successivamente.

Notifica e valutazione della conformità

La procedura di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità è affidata ad ACCREDIA, quale organismo nazionale di accreditamento, in base a convenzione o protocollo con le amministrazioni interessate. L’autorizzazione è rilasciata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla domanda, con disciplina speciale per le batterie industriali, per le quali interviene anche il Ministero dell’interno.

Gli organismi notificati devono rispettare requisiti di indipendenza, imparzialità, riservatezza e adeguata dotazione di personale. Devono inoltre stipulare una polizza di responsabilità civile con massimale minimo di 2.500.000 euro, salvo che siano organismi di diritto pubblico. Devono tenere a disposizione dell’autorità e di ACCREDIA la documentazione su subappaltatori e affiliate.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy notifica solo gli organismi che rispettano i requisiti del regolamento e può limitarne, sospenderne o revocarne la notifica nei casi previsti. Il Ministero dell’ambiente pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione.

Ricorsi, lingua della documentazione e marcatura CE

Contro le decisioni degli organismi notificati è previsto ricorso secondo una procedura definita da ACCREDIA e gestita da ciascun organismo notificato.

La dichiarazione di conformità UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio in Italia deve essere tradotta in lingua italiana. Anche il mandato del rappresentante autorizzato, richiesto dall’autorità di vigilanza, deve essere in italiano.

I recapiti di fabbricante e importatore devono essere indicati in una o più lingue comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità nazionali. L’indicazione di un sito web non esonera dagli obblighi informativi previsti dal regolamento.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento; ove richiesto, deve essere seguita dal numero dell’organismo notificato. Il Ministero delle imprese promuove il corretto uso della marcatura e contrasta gli abusi.

Dovere di diligenza degli operatori economici

Gli operatori economici soggetti al capo VII del regolamento devono adottare e mantenere strategie di due diligence proporzionate a dimensione, rischio e settore, per individuare, prevenire e mitigare i rischi legati all’approvvigionamento, lavorazione e commercializzazione delle batterie.

L’autorità di vigilanza può effettuare controlli e, in caso di non conformità, contesta le violazioni, concede almeno 30 giorni per osservazioni scritte e, dopo le controdeduzioni, assegna un termine non superiore a 60 giorni per le misure correttive. Se la non conformità permane, può limitare o vietare la commercializzazione, nonché disporre ritiro o richiamo.

Strumenti di supporto e formazione per il dovere di diligenza

Il Ministero dell’ambiente e il Ministero delle imprese pubblicano sui propri siti gli atti della Commissione europea relativi al dovere di diligenza. Il Ministero dell’ambiente può adottare atti di indirizzo con strumenti tecnici e operativi di supporto per le imprese, aggiornati periodicamente e senza introdurre nuovi obblighi.

Tali strumenti possono includere manuali, linee guida, modelli di procedure e reportistica, nonché strumenti informatici per la tracciabilità delle catene di fornitura. Le autorità di vigilanza possono considerarne l’adozione come elemento utile a dimostrare l’adeguatezza delle misure aziendali. Sono inoltre previste attività formative e di sensibilizzazione, anche con associazioni di categoria, Camere di commercio e Centro di coordinamento batterie.

Appalti pubblici verdi

Per dare attuazione alle disposizioni del regolamento sugli appalti pubblici verdi, il Ministro dell’ambiente deve adottare criteri ambientali minimi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del primo atto delegato europeo previsto in materia e aggiornare quelli già vigenti per i prodotti contenenti batterie.

Obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie

Sono fissati obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. Per le batterie portatili, i produttori o i sistemi collettivi devono raggiungere almeno il 63% entro il 31 dicembre 2027 e il 73% entro il 31 dicembre 2030. Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, gli obiettivi sono il 51% entro il 31 dicembre 2028 e il 61% entro il 31 dicembre 2031.

I tassi sono calcolati annualmente dal Centro di coordinamento batterie secondo l’allegato XI del regolamento. Il Centro adotta misure per il conseguimento degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento, misure correttive verso produttori e sistemi di gestione.

Registro dei produttori di batterie

È istituito il Registro dei produttori di batterie, parte integrante del Registro nazionale dei produttori, che sostituisce il precedente registro dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione di pile e accumulatori. Il Registro soddisfa i requisiti del sistema elettronico di elaborazione dati previsto dal regolamento UE.

Le Camere di commercio raccolgono i dati e assicurano l’interconnessione con i sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo, dell’ISPRA e di altre banche dati pubbliche. I produttori che immettono per la prima volta batterie sul mercato nazionale, anche tramite vendite a distanza, devono iscriversi telematicamente prima dell’immissione o comunque entro 60 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni; i produttori già iscritti al vecchio registro devono adeguarsi entro lo stesso termine.

L’iscrizione è condizione per poter immettere batterie sul mercato. Il produttore deve indicare, se necessario, il codice ATECO specifico e il sistema scelto per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa. Se aderisce a un sistema collettivo, l’accettazione dell’iscrizione richiede la conferma dell’adesione.

L’autorità competente autorizza la registrazione entro 60 giorni dalla completezza delle informazioni; il numero di iscrizione è rilasciato entro 15 giorni dall’autorizzazione e va indicato sui documenti di trasporto e sulle fatture entro 30 giorni dal rilascio. Per la vendita a distanza, il numero va reso pubblico sul sito internet del produttore e comunicato alla piattaforma di commercio elettronico.

L’autorità può rifiutare o revocare la registrazione in caso di dati mancanti o insufficienti, perdita dei requisiti o cessazione dell’attività. Le variazioni e la cessazione definitiva devono essere comunicate senza ritardo. Il registro può rendere accessibili le informazioni ad altri enti e prevede l’accesso delle piattaforme online mediante interoperabilità e accordi operativi.

Gestione del Registro e flussi informativi

Il Registro e i dati correlati sono detenuti dall’autorità competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su temi specifici, del Centro di coordinamento batterie, effettua ispezioni a campione sui produttori; può avvalersi anche della Guardia di finanza e dei Carabinieri forestali.

I produttori devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, i dati sulle batterie immesse sul mercato nell’anno precedente. Le Camere di commercio trasmettono tali dati a ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo. L’autorità competente aggiorna il Registro, raccoglie i dati elettronici sui prodotti immessi sul mercato, acquisisce i dati su raccolta e riciclaggio e trasmette alla Commissione europea e alle regioni le risultanze sui dati di raccolta e trattamento.

Centro di coordinamento batterie

Il Centro nazionale pile e accumulatori è ridenominato Centro di coordinamento batterie e assume il ruolo di soggetto terzo indipendente previsto dal regolamento UE. Ha forma di consorzio con personalità giuridica di diritto privato. Devono aderirvi tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, con obbligo di contribuzione secondo lo statuto; i soggetti già operanti devono aderire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e lo stesso termine vale per i sistemi costituiti successivamente.

In caso di mancata adesione, l’autorità diffida a provvedere entro 60 giorni, decorso inutilmente il termine l’autorizzazione è revocata. Entro 6 mesi il Centro deve predisporre un registro telematico per gli impianti di trattamento, che devono iscriversi con semplice comunicazione e indicare entro il 31 marzo di ogni anno le quantità trattate. Lo statuto va adeguato entro 180 giorni e approvato con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla presentazione.

Compiti del Centro di coordinamento batterie

Il Centro uniforma su tutto il territorio nazionale la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie da parte dei sistemi collettivi e individuali e assegna i punti di raccolta in conformità agli accordi previsti.

Tra i suoi compiti rientrano, in sintesi:

  • definire modalità omogenee di ritiro nel rispetto della concorrenza;
  • supportare la definizione della garanzia finanziaria;
  • collaborare alla determinazione delle quote di mercato dei produttori;
  • raccogliere e rendicontare annualmente all’ISPRA i dati su raccolta e trattamento entro il 30 aprile;
  • stipulare accordi con associazioni di categoria dei recuperatori;
  • monitorare i flussi per tipologia di batteria;
  • supportare il trasferimento delle informazioni ai soggetti del trattamento;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione;
  • definire criteri minimi per la selezione dei gestori di rifiuti;
  • collaborare con gli organismi di vigilanza e con le autorità competenti;
  • adottare misure per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e controllare periodicamente i tassi di raccolta;
  • individuare soggetti operanti senza adesione o senza iscrizione al Registro;
  • fornire informazioni per la verifica degli obiettivi di raccolta;
  • collaborare alla definizione dei protocolli di controllo e alla disciplina della garanzia;
  • supportare la sezione del Registro relativa alla responsabilità estesa.

Il Centro può inoltre stipulare convenzioni e accordi di programma nazionali per incentivare la raccolta; la mancata stipula non può però compromettere il funzionamento del sistema né il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento.

Deprecated/obsolete

Il decreto non appare obsoleto: recepisce una disciplina europea recente e contiene obblighi, termini e assetti organizzativi ancora attuali.

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