DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2026, n. 30
Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo modifica il Codice del consumo per recepire la direttiva (UE) 2024/825. Introduce definizioni e obblighi su asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità, durabilità, riparabilità e aggiornamenti software; vieta pratiche commerciali ingannevoli o limitative della vita dei beni; rafforza le informazioni su garanzie, riparazioni e aggiornamenti digitali. Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.
Tutela dei consumatori, sostenibilità e durabilità dei prodotti
Tutela dei consumatori e transizione verde
Il decreto aggiorna il Codice del consumo per rafforzare la protezione dei consumatori contro pratiche commerciali sleali connesse alla sostenibilità ambientale, alla durabilità e alla riparabilità dei beni, nonché per migliorare le informazioni sulle garanzie e sui prodotti dotati di elementi digitali. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.
Nuove definizioni
Sono introdotte definizioni rilevanti per l’applicazione della disciplina, tra cui:
- Beni, comprendenti beni mobili materiali, acqua, gas ed energia elettrica confezionati per la vendita, beni con contenuti o servizi digitali interconnessi e animali vivi;
- Asserzione ambientale, ossia qualsiasi messaggio o rappresentazione commerciale che attribuisca a un prodotto, marchio o operatore un impatto ambientale positivo, nullo, ridotto o migliorato nel tempo;
- Asserzione ambientale generica, priva di una specificazione chiara ed evidente resa attraverso lo stesso mezzo di comunicazione;
- Etichetta di sostenibilità, marchio volontario pubblico o privato riferito a caratteristiche ambientali o sociali;
- Sistema di certificazione, basato su requisiti pubblici, accessibili, trasparenti e non discriminatori, con verifica obiettiva da parte di un terzo indipendente e procedure di sospensione o revoca dell’etichetta in caso di non conformità;
- Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, riferita, tra l’altro, all’Ecolabel UE o ad analoghi sistemi ufficialmente riconosciuti;
- Durabilità, quale capacità del bene di mantenere funzioni e prestazioni durante l’uso normale;
- Aggiornamento del software, comprendente gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità, inclusi quelli di sicurezza, e gli aggiornamenti funzionali;
- Materiali di consumo, funzionalità e ulteriori nozioni connesse alla riparabilità e alla vita utile dei prodotti.
Informazioni sulle caratteristiche dei prodotti
Le caratteristiche principali da comunicare al consumatore comprendono anche:
- caratteristiche ambientali e sociali;
- aspetti di circolarità, inclusi durabilità, riparabilità e riciclabilità;
- assistenza post-vendita e trattamento dei reclami;
- metodo e data di fabbricazione o prestazione;
- origine geografica o commerciale;
- risultati e caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.
Costituisce pratica commerciale ingannevole formulare asserzioni ambientali relative a prestazioni future senza impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico con obiettivi misurabili, scadenze precise e risorse assegnate. Il piano deve essere sottoposto a verifica periodica da parte di un terzo indipendente e le relative conclusioni devono essere accessibili ai consumatori.
È inoltre vietato presentare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti, non derivanti dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.
Servizi di raffronto tra prodotti
Quando un professionista offre un servizio di confronto tra prodotti e comunica informazioni ambientali, sociali o relative alla circolarità, diventano informazioni rilevanti anche:
- il metodo di raffronto;
- i prodotti e i fornitori oggetto del confronto;
- le misure adottate per mantenere aggiornate le informazioni.
Divieti relativi alle asserzioni ambientali e alle etichette
Sono vietate specifiche pratiche commerciali, tra cui:
- esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche;
- formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti;
- estendere al prodotto nel suo complesso o all’intera attività dell’impresa un’asserzione riferita soltanto a un aspetto specifico;
- affermare, mediante compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto climatico neutro, ridotto o positivo;
- presentare come caratteristica distintiva requisiti imposti dalla legge a tutti i prodotti della medesima categoria.
Durabilità, riparabilità e materiali di consumo
Il decreto vieta comunicazioni e pratiche idonee a ridurre artificialmente la vita utile dei beni. In particolare, non è consentito:
- promuovere un bene dotato di una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, quando il professionista conosce tale caratteristica e i suoi effetti;
- affermare falsamente che il bene possiede una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso;
- presentare un bene come riparabile quando non lo è;
- indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo prima del momento tecnicamente necessario;
- omettere che la funzionalità del bene sarà compromessa dall’uso di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali, oppure affermare falsamente tale compromissione.
Aggiornamenti software e beni digitali
Per i beni con elementi digitali, i contenuti digitali e i servizi digitali, sono vietate le seguenti pratiche:
- omettere che un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento del bene o sull’uso del contenuto o servizio digitale;
- presentare come necessario un aggiornamento che si limita a migliorare alcune caratteristiche funzionali.
Gli obblighi informativi riguardano anche il periodo minimo durante il quale il produttore o il fornitore mette a disposizione gli aggiornamenti, quando tali informazioni siano fornite all’operatore economico.
Garanzia legale e garanzia commerciale di durabilità
Viene definita la garanzia commerciale di durabilità, con la quale il produttore assume direttamente verso il consumatore la responsabilità della riparazione o sostituzione del bene per l’intero periodo di garanzia, qualora il bene non mantenga la propria durabilità.
Il produttore comprende il fabbricante, l’importatore nell’Unione europea o chiunque si presenti come produttore apponendo sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Nelle vendite a distanza e fuori dai locali commerciali devono essere fornite informazioni visibili:
- sull’esistenza della garanzia legale di conformità e sulla sua durata minima di due anni;
- sull’eventuale garanzia commerciale di durabilità gratuita, relativa all’intero bene e superiore a due anni, con indicazione della durata;
- sull’esistenza della garanzia legale relativa a contenuti e servizi digitali;
- sull’esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali.
Avviso ed etichetta armonizzati
Le informazioni sulla garanzia legale di conformità devono essere fornite tramite l’avviso armonizzato previsto dall’allegato II-octies del Codice del consumo.
Quando ricorrono le condizioni previste per la garanzia commerciale di durabilità, le informazioni devono essere fornite tramite l’etichetta armonizzata. L’adeguamento dell’allegato II-octies alle modifiche degli atti di esecuzione europei è stabilito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni su riparabilità e pezzi di ricambio
Il professionista deve indicare, quando applicabile, l’indice di riparabilità del bene.
Se tale indice non è applicabile e il produttore ha messo le informazioni a disposizione dell’operatore economico, devono essere comunicate anche informazioni riguardanti:
- disponibilità e costo stimato dei pezzi di ricambio;
- procedura per ordinarli;
- disponibilità di istruzioni per riparazione e manutenzione;
- eventuali restrizioni alla riparazione.
Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici
Quando il contratto elettronico impone al consumatore un obbligo di pagamento, prima dell’inoltro dell’ordine devono essere comunicate in modo chiaro ed evidente, tra le altre informazioni previste, quelle relative alla garanzia legale, all’eventuale garanzia commerciale di durabilità, al prezzo e alle principali condizioni contrattuali richiamate dalla norma.
Decorrenza e oneri finanziari
Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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