Sentenza del 11/01/2018 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta ipotecaria e catastale - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste - Non titolarità di soggettività giuridica del trust - Sussiste - Obbligo di versamento di imposta fissa - Sussiste - Istituzione di un vincolo di destinazione - Sussiste - Trasferimento di ricchezza - Non sussiste - Soggezione alle imposte ipotecaria e catastale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso contestava la richiesta di imposte ipotecaria e catastale proporzionali sull’atto istitutivo del trust e sulla relativa dotazione patrimoniale. Il trust era stato costituito per destinare porzioni immobiliari alla conservazione e alla successiva trasmissione ai discendenti. Secondo i ricorrenti, il trasferimento dei beni al trustee aveva natura meramente strumentale, non comportava un arricchimento né un trasferimento definitivo di ricchezza e non determinava un incremento della capacità contributiva del trustee. Pertanto, al momento dell’istituzione e della dotazione del trust, la base imponibile doveva considerarsi pari a zero e risultavano dovute soltanto le imposte in misura fissa.
La decisione
La richiesta dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima e l’atto impositivo è stato annullato. È stato riconosciuto che il trust, non avendo autonoma soggettività giuridica e operando il trustee come titolare funzionale dei beni, costituisce un atto strumentale e fiscalmente neutro fino al trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari. L’imposizione proporzionale non può quindi essere applicata all’atto istitutivo o alla dotazione patrimoniale, poiché in tale fase non si verifica un trasferimento di ricchezza. Sono invece dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L’imposizione proporzionale potrà eventualmente applicarsi al momento del successivo trasferimento dei beni ai beneficiari, quando questi ne acquisiranno la piena e libera disponibilità.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale
Le imposte proporzionali presuppongono un trasferimento giuridicamente ed economicamente rilevante di beni o diritti. Nell’atto istitutivo e nella dotazione del trust, il trasferimento al trustee è funzionale e temporaneo, non determina arricchimento e non manifesta capacità contributiva; pertanto sono dovute le imposte in misura fissa.
Disciplina civilistica del trust
Il trust non è considerato titolare di autonoma soggettività giuridica e il trustee acquista i beni con vincolo di destinazione, senza diventarne beneficiario economico finale. La titolarità del trustee è strumentale alla conservazione e all’amministrazione dei beni secondo il programma del trust.
Principio di capacità contributiva
L’imposizione proporzionale deve essere collegata a un effettivo trasferimento di ricchezza o a un incremento della capacità economica. Poiché il passaggio dei beni al trustee non produce tali effetti, non può costituire il presupposto per l’applicazione delle imposte proporzionali.
Massime di principio
- L’istituzione di un trust e il conferimento iniziale dei beni al trustee, quando hanno funzione meramente strumentale e non comportano un arricchimento del trustee, sono normalmente assoggettabili alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale.
- Per applicare l’imposizione proporzionale occorre verificare se l’atto realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza e un incremento della capacità contributiva, non soltanto un trasferimento formale o vincolato.
- Il momento fiscalmente rilevante può essere quello finale in cui i beni vengono trasferiti ai beneficiari e diventano nella loro piena e libera disponibilità; in tale fase possono trovare applicazione le imposte previste per il trasferimento effettivo.
- La valutazione deve comunque considerare la concreta struttura del trust: se l’atto realizza immediatamente un’attribuzione patrimoniale definitiva o un vantaggio economico per il trustee o per i beneficiari, la qualificazione fiscale può essere diversa.
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