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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23452/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019) per aver dichiarato falsamente di aver risieduto in Italia nei dieci anni antecedenti alla domanda di reddito di cittadinanza. Si censurava principalmente: 1) la carenza di prova che la ricorrente avesse materialmente sottoscritto la domanda (potrebbe essere stata presentata da terzi); 2) l'erronea rilevanza attribuita alla sola iscrizione anagrafica rispetto alla effettiva presenza sul territorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la responsabilità penale della ricorrente con riferimento alla dichiarazione resa il 07/05/2020 (in cui la stessa aveva dichiarato di essere stata presente in Italia da oltre dieci anni, mentre in realtà risultava residente dal 11/02/2016). Ha invece annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla dichiarazione del 31/12/2021, perché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 (che ha ridotto a cinque anni il requisito di residenza), quel fatto non è più previsto come reato. Sul trattamento sanzionatorio la Corte di Cassazione ha confermato direttamente la pena di 1 anno e 4 mesi (applicando il minimo edittale diminuito per le attenuanti e rimuovendo un aumento applicato per continuazione interna).

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. n. 26/2019)

    Costituisce reato la falsa dichiarazione resa nella richiesta del reddito di cittadinanza relativa ai requisiti di residenza. La Corte conferma la punibilità per le dichiarazioni che risultino ancora rilevanti dopo la rimodulazione della fattispecie da parte della Consulta (ossia riguardanti residenze inferiori al nuovo limite di cinque anni).

  • art. 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. n. 26/2019)

    prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni'

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo tale requisito nella parte in cui imponeva dieci anni, riducendolo a cinque: ciò ha rimodellato la portata penale delle dichiarazioni false rese in relazione al requisito di residenza.

  • Direttiva 2003/109/CE

    "articolo 11, paragrafo 1, lettera d)"

    La Corte di Giustizia (Grande Sezione) ha ritenuto che l'art. 11(1)(d) osti a normative nazionali che subordinino l'accesso alle prestazioni sociali a un requisito di residenza di 10 anni per i cittadini di paesi terzi; la CGUE ha considerato il reddito di cittadinanza alla stregua di misure di assistenza sociale ai fini del rinvio pregiudiziale.

  • Direttiva 2003/109/CE

    Individua in cinque anni il periodo di soggiorno legale e ininterrotto idoneo a comprovare il radicamento di un cittadino di Paese terzo; la CGUE lo ha citato come parametro di riferimento per valutare la proporzionalità del requisito decennale.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamata nella motivazione della CGUE in relazione alla tutela sociale ed all'interpretazione delle misure di assistenza/protezione sociale.

  • Sentenza Corte di Giustizia, Grande Sezione, 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    "... 'il reddito di cittadinanza ... costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109' ..."

    La CGUE ha interpretato il r.d.c. come misura riconducibile all'ambito delle prestazioni di assistenza sociale nel contesto del rinvio pregiudiziale e ha ritenuto incompatibile il requisito decennale per i cittadini di paesi terzi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 31 del 20/03/2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione del requisito decennale, riducendolo a cinque anni e motivando che il r.d.c. ha natura strutturalmente orientata all'inclusione attiva e non è mera assistenza sociale; la decisione ha effetti erga omnes e retroattivi nella rimozione della rilevanza penale per le condotte ormai non più costituenti reato.

  • Direttiva 2004/38/CE

    Il riferimento al quinquennio come parametro di radicamento è richiamato come elemento congruo e non irragionevole per misure selettive basate sulla durata del soggiorno.

  • Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003 (Giordano)

    Principi richiamati in tema di effetti delle modifiche legislative/giurisprudenziali sulla persistenza della rilevanza penale di condotte commesse anteriormente: se la fattispecie viene rimodellata e il fatto non è più previsto come reato, va esclusa la rilevanza penale (annullamento senza rinvio).

  • Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese)

    Richiama il principio secondo cui, dopo l'onere probatorio assolto dall'accusa (anche mediante presunzioni e registri), spetta all'imputato allegare e produrre elementi contrari concreti perché è l'imputato che è in posizione di vicinanza alla prova.

  • Raccomandazione del Consiglio del 30/01/2023 (adeguato reddito minimo)

    Consente agli Stati membri di applicare criteri di accesso basati sulla durata del soggiorno legale purché proporzionati e giustificati, a supporto della ragionevolezza di un requisito quinquennale.

Massime di principio

  • La rilevanza penale di una falsa dichiarazione sulla residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza dipende dal contenuto della fattispecie vigente al momento della decisione di merito: se la regola è stata modificata (es. riduzione da 10 a 5 anni), le dichiarazioni che non eccedono il nuovo requisito possono cessare di essere punibili e la condanna va annullata senza rinvio.
  • Quando l'accusa si fonda su registri anagrafici e presunzioni connesse all'inserimento della domanda nel sistema, l'onere probatorio grava sull'imputato che, in considerazione della sua vicinanza alla prova, deve proporre elementi documentali o testimonianze per contrastare l'iscrizione anagrafica o dimostrare l'assenza di effettiva residenza.
  • Le valutazioni di merito (es. attendibilità di un operante o della prova della sottoscrizione di una domanda digitale) trovano protezione nella regola della doppia conformità delle decisioni di merito: le censure che attaccano fatti pacificamente accertati in modo coerente dalle due cognizioni sono difficili da accogliere in sede di legittimità.
  • In presenza di pronunce sovranazionali e costituzionali contrastanti sulla natura di una prestazione (assistenziale vs. di inclusione attiva), il giudice nazionale deve valutare quale interpretazione prevale nel sistema costituzionale interno; una pronuncia della Consulta che ricostruisce la natura dell'istituto e ne ridisegna i requisiti ha efficacia erga omnes e incide sulla rilevanza penale.
  • Se la Corte di Cassazione ritiene necessario adeguare la pena per effetto dell'annullamento parziale, può provvedere direttamente alla rideterminazione della pena nei limiti di legge, senza rinvio, quando gli elementi utili alla quantificazione sono già acquisiti nel processo.

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