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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22614/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. impugna il decreto che aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto a un'istanza di incidente di esecuzione promossa dai Carabinieri di Trescore Balneario, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 655 cod. proc. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene che la confisca disposta con sentenza irrevocabile doveva essere eseguita dalla cancelleria del giudice (art. 86 disp. att.) e che l'art. 655 c.p.p., che attribuisce al P.M. la cura dell'esecuzione delle sentenze, costituirebbe una deroga; contesta inoltre l'atto come abnorme e paralizzante.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione. Motivi: il ricorso non è autosufficiente e non allega elementi a sostegno della ricostruzione fattuale; dalla documentazione disponibile emerge che l'istanza di incidente di esecuzione è stata presentata dai Carabinieri, soggetti per i quali il giudice ha correttamente ritenuto l'assenza di legittimazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; la decisione di 'non luogo a provvedere' poggia quindi su una ratio decisoria autonoma e sufficiente, e la censura di abnormità è generica e non specificamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che attribuirebbe al P.M. la cura dell'esecuzione delle sentenze; la Corte non ritiene che ciò possa valere a conferire legittimazione agli enti esterni (Carabinieri) per promuovere l'incidente di esecuzione e sottolinea che l'eventuale competenza del P.M. non soppianta le regole di legittimazione dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen.

    Evocato dal ricorrente come norma che porrebbe a carico della cancelleria del giudice l'esecuzione materiale della confisca (vendita o distruzione). La Corte non entra nel conflitto di competenze evocato in astratto perché, sulla base degli atti, il provvedimento impugnato si fonda preliminarmente sull'assenza di legittimazione dei promotori dell'istanza (Carabinieri).

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma tassativa che disciplina chi può promuovere l'incidente di esecuzione: il Pubblico Ministero, l'interessato o il difensore. Alla luce di tale disposizione, i Carabinieri non risultano legittimati a proporre l'incidente, giustificando pertanto la decisione del giudice di non provvedere.

  • artt. 666 e ss. cod. proc. pen.

    La Corte richiama la disciplina complessiva delle procedure di esecuzione e degli incidenti, ribadendo la ritualità e le limitazioni soggettive per la promozione delle relative istanze; la mancata osservanza di tali regole legittimanti può giustificare la non decisione sulla domanda sostanziale.

Massime di principio

  • L'istanza di incidente di esecuzione può essere proposta solo da soggetti specificamente legittimati (art. 666 c.p.p.): Pubblico Ministero, interessato o difensore; organi di polizia giudiziaria senza tale qualifica soggettiva non hanno legittimazione autonoma.
  • Se il giudice, preliminarmente, accerta l'assenza di legittimazione del proponente, può dichiarare non luogo a provvedere senza entrare nel merito dell'esecuzione; tale valutazione costituisce una 'ratio decidendi' autonoma e sufficiente.
  • Le doglianze in Cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: il ricorso deve allegare fatti e prove a sostegno della ricostruzione, e deve contestare tutte le ragioni decisive della decisione impugnata; attacchi generici (es. 'abnormità') sono inammissibili se non adeguatamente motivati.
  • La coesistenza di norme che attribuiscono funzioni diverse (es. disposizioni sulle competenze della cancelleria per la distruzione/vendita e l'attribuzione al P.M. della cura dell'esecuzione) richiede una verifica concreta della legittimazione e della procedura seguita; la mera invocazione astratta di una norma non supera il vizio procedurale di legittimazione.
  • In situazioni similari: prima di proporre un incidente di esecuzione, verificare chi sia il soggetto legittimato a promuoverlo; se si è terzi interessati (es. parte civile), è preferibile agire tramite le forme previste (richiesta al P.M. o intervento tramite difensore) per evitare declaratorie di inammissibilità o non luogo a provvedere.

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