Cassazione Penale, Sentenza n. 22614/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.M. impugna il decreto che aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto a un'istanza di incidente di esecuzione promossa dai Carabinieri di Trescore Balneario, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 655 cod. proc. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene che la confisca disposta con sentenza irrevocabile doveva essere eseguita dalla cancelleria del giudice (art. 86 disp. att.) e che l'art. 655 c.p.p., che attribuisce al P.M. la cura dell'esecuzione delle sentenze, costituirebbe una deroga; contesta inoltre l'atto come abnorme e paralizzante.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione. Motivi: il ricorso non è autosufficiente e non allega elementi a sostegno della ricostruzione fattuale; dalla documentazione disponibile emerge che l'istanza di incidente di esecuzione è stata presentata dai Carabinieri, soggetti per i quali il giudice ha correttamente ritenuto l'assenza di legittimazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; la decisione di 'non luogo a provvedere' poggia quindi su una ratio decisoria autonoma e sufficiente, e la censura di abnormità è generica e non specificamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che attribuirebbe al P.M. la cura dell'esecuzione delle sentenze; la Corte non ritiene che ciò possa valere a conferire legittimazione agli enti esterni (Carabinieri) per promuovere l'incidente di esecuzione e sottolinea che l'eventuale competenza del P.M. non soppianta le regole di legittimazione dell'art. 666 c.p.p.
art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
Evocato dal ricorrente come norma che porrebbe a carico della cancelleria del giudice l'esecuzione materiale della confisca (vendita o distruzione). La Corte non entra nel conflitto di competenze evocato in astratto perché, sulla base degli atti, il provvedimento impugnato si fonda preliminarmente sull'assenza di legittimazione dei promotori dell'istanza (Carabinieri).
art. 666 cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte come norma tassativa che disciplina chi può promuovere l'incidente di esecuzione: il Pubblico Ministero, l'interessato o il difensore. Alla luce di tale disposizione, i Carabinieri non risultano legittimati a proporre l'incidente, giustificando pertanto la decisione del giudice di non provvedere.
artt. 666 e ss. cod. proc. pen.
La Corte richiama la disciplina complessiva delle procedure di esecuzione e degli incidenti, ribadendo la ritualità e le limitazioni soggettive per la promozione delle relative istanze; la mancata osservanza di tali regole legittimanti può giustificare la non decisione sulla domanda sostanziale.
Massime di principio
- L'istanza di incidente di esecuzione può essere proposta solo da soggetti specificamente legittimati (art. 666 c.p.p.): Pubblico Ministero, interessato o difensore; organi di polizia giudiziaria senza tale qualifica soggettiva non hanno legittimazione autonoma.
- Se il giudice, preliminarmente, accerta l'assenza di legittimazione del proponente, può dichiarare non luogo a provvedere senza entrare nel merito dell'esecuzione; tale valutazione costituisce una 'ratio decidendi' autonoma e sufficiente.
- Le doglianze in Cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: il ricorso deve allegare fatti e prove a sostegno della ricostruzione, e deve contestare tutte le ragioni decisive della decisione impugnata; attacchi generici (es. 'abnormità') sono inammissibili se non adeguatamente motivati.
- La coesistenza di norme che attribuiscono funzioni diverse (es. disposizioni sulle competenze della cancelleria per la distruzione/vendita e l'attribuzione al P.M. della cura dell'esecuzione) richiede una verifica concreta della legittimazione e della procedura seguita; la mera invocazione astratta di una norma non supera il vizio procedurale di legittimazione.
- In situazioni similari: prima di proporre un incidente di esecuzione, verificare chi sia il soggetto legittimato a promuoverlo; se si è terzi interessati (es. parte civile), è preferibile agire tramite le forme previste (richiesta al P.M. o intervento tramite difensore) per evitare declaratorie di inammissibilità o non luogo a provvedere.
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