Sentenza del 23/11/2016 n. 23799 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le ingiunzioni di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate le chiedeva la restituzione di Euro 471.589,96, corrispondenti alle imposte e agli interessi non versati negli anni 1997-1999 grazie all’esenzione triennale prevista dall’art. 66, comma 14, del D.L. n. 331/1993. L’agevolazione era stata qualificata dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La società sosteneva che il recupero non fosse applicabile al caso concreto, perché essa operava esclusivamente per il Comune di Venezia, senza attività concorrenziale o espansione su altri mercati, e contestava inoltre la motivazione delle ingiunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità delle ingiunzioni. Ha stabilito che, per il recupero previsto dal D.L. n. 10/2007, non è necessario un ulteriore accertamento concreto da parte dell’amministrazione o del giudice nazionale circa gli effetti distorsivi della concorrenza: è sufficiente verificare che il destinatario sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142/1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile. Il recupero può essere escluso soltanto se il beneficiario dimostra che l’aiuto rientra nella regola del "de minimis", circostanza non dedotta né provata dalla società. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, comma 3, lett. e)
Rileva per individuare le società per azioni a prevalente capitale pubblico costituite per la gestione di servizi pubblici locali, alle quali si applicava il regime agevolativo oggetto di recupero.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Prevedeva l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito fruita dalla società e successivamente considerata aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Quand’anche la concorrenza in un determinato settore economico e in un determinato momento sia limitata, gli Stati membri non possono adottare misure comportanti aiuti di Stato suscettibili di impedirne lo sviluppo o di diminuire il grado di concorrenza già esistente.
La decisione ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile il regime di esenzione fiscale, senza lasciare al giudice nazionale il potere di rivalutare caso per caso l’effetto anticoncorrenziale della misura.
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46
Impone all’Agenzia delle Entrate di recuperare, mediante ingiunzione, le agevolazioni fiscali dichiarate incompatibili dalla Commissione europea. La motivazione dell’ingiunzione è sufficiente se indica la natura della società, l’effettiva fruizione dell’agevolazione e la possibilità di invocare la regola de minimis.
Regola del de minimis
Costituisce l’unica principale eccezione al recupero nel caso esaminato. Spetta al beneficiario eccepire e provare che l’aiuto individualmente ricevuto rientri nelle soglie e condizioni de minimis applicabili.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono state richiamate per le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di vizio della motivazione, ritenute infondate o assorbite.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte ha rilevato inoltre l’inammissibilità del secondo motivo per mancanza del necessario momento di sintesi, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Quando una decisione della Commissione europea ha già qualificato una determinata misura come aiuto di Stato incompatibile e ne ha imposto il recupero, il giudice nazionale non può rivalutare autonomamente, per ciascun beneficiario, l’esistenza concreta della distorsione della concorrenza.
- Per il recupero è normalmente sufficiente dimostrare che il soggetto appartenga alla categoria individuata dalla decisione europea e che abbia effettivamente beneficiato dell’agevolazione interessata.
- Il fatto che l’impresa operi in un mercato locale, lavori prevalentemente per un ente pubblico o non abbia concretamente ampliato la propria attività non esclude automaticamente l’obbligo di restituzione.
- L’onere di provare un’eccezione fondata sulla regola de minimis grava sul beneficiario dell’aiuto, che deve allegarla tempestivamente e documentarne la ricorrenza.
- La motivazione dell’atto di recupero non deve contenere una nuova analisi economica dettagliata degli effetti concorrenziali, purché individui chiaramente il regime agevolativo, la base normativa, la categoria del beneficiario e l’importo richiesto.
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