Regolamento (UE) 2025/430
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/430 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati nel sistema dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti dei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. L’intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e sulla necessità di tenere conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci. La misura è adottata dalla Commissione per assicurare un’applicazione tempestiva appena disponibili i dati aggiornati.
Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando un prezzo rappresentativo per le importazioni nel settore delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1484/95, in particolare ai prodotti dei settori delle uova e del pollame e all’ovoalbumina, limitatamente alla fissazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione connessa ai dazi addizionali all’importazione. La modifica interessa il prodotto classificato al codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati) di origine BR (Brasile), per il quale viene aggiornato il prezzo rappresentativo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 sui prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/430 della Commissione aggiorna un dato puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, relativo ai prezzi rappresentativi impiegati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti agricoli. La modifica si fonda sul riesame periodico dei dati di mercato e mira ad allineare il prezzo rappresentativo alle variazioni osservate in funzione dell’origine delle merci.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l’articolo 183, lettera b), nonché il regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a). Il regolamento (CE) n. 1484/95 aveva già fissato le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, oltre che per l’ovoalbumina.
Ragioni della modifica
Nei considerando si afferma che il controllo regolare dei dati alla base della determinazione dei prezzi rappresentativi ha evidenziato la necessità di modificarli per taluni prodotti importati, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. Per ragioni di tempestività, la Commissione prevede che il regolamento entri in vigore subito dopo la pubblicazione.
Contenuto dell’aggiornamento
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’unica modifica espressamente riportata nel testo fornito riguarda:
- codice NC 0207 14 10;
- descrizione: pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati;
- prezzo rappresentativo: 346,2 EUR/100 kg;
- cauzione di cui all’articolo 3: 0 EUR/100 kg;
- origine: BR.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Per il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, viene fissato un prezzo rappresentativo pari a 346,2 EUR/100 kg e una cauzione pari a 0 EUR/100 kg, con origine BR.
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La modifica è giustificata dal controllo regolare dei dati utilizzati per determinare i prezzi rappresentativi e dalla necessità di adeguarli alle variazioni dei prezzi secondo l’origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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