Regolamento (UE) 2025/379
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico di segnalazione utilizzato dalle banche che applicano metodi interni, con particolare riferimento all’esercizio di analisi comparativa previsto dall’articolo 78 della direttiva 2013/36/UE. La revisione interviene sia sui portafogli di riferimento per il rischio di credito sia sui modelli e portafogli per il rischio di mercato, recependo l’evoluzione delle prassi di vigilanza e le modifiche normative in materia di rischio di mercato. Le modifiche incidono soprattutto su allegati, istruzioni di compilazione, elenchi di strumenti/portafogli e parametri da segnalare.
Modifica le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sui portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la segnalazione di vigilanza bancaria ex articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, più in generale, agli enti autorizzati a utilizzare metodi interni ai fini del calcolo degli RWA e degli altri requisiti prudenziali soggetti all’esercizio di analisi comparativa previsto dall’articolo 78 della direttiva 2013/36/UE. Riguarda le segnalazioni da trasmettere all’ABE e alle autorità competenti in relazione ai portafogli di riferimento per il rischio di credito e al pacchetto di portafogli/strumenti di riferimento per il rischio di mercato, inclusi VaR, sVaR, IRC, CT/APR, SBM, DRC e RRAO. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli allegati aggiornati sostituiscono parti rilevanti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 della Commissione
Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica delle segnalazioni di vigilanza per gli enti che utilizzano metodi interni, nell’ambito dell’esercizio di analisi comparativa previsto dall’articolo 78 della direttiva 2013/36/UE. La revisione tiene conto dell’evoluzione delle valutazioni delle autorità competenti, delle relazioni dell’ABE e delle modifiche legislative intervenute nel rischio di mercato.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall’ABE e recepisce consultazioni pubbliche e il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Il considerando centrale evidenzia la necessità di aggiornare i portafogli di riferimento e gli obblighi di segnalazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, soprattutto per allineare le istruzioni al nuovo assetto prudenziale del mercato e alle esigenze di vigilanza comparativa.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli enti creditizi e, più in generale, gli enti autorizzati ad applicare metodi interni per il calcolo degli RWA e dei requisiti di fondi propri. Copre due grandi aree: da un lato il rischio di credito e le esposizioni incluse nei portafogli di riferimento; dall’altro il rischio di mercato e i portafogli/strumenti utilizzati per la convalida di VaR, sVaR, IRC, CT/APR, SBM, DRC e RRAO. Le istruzioni sono vincolanti per le trasmissioni all’ABE e alle autorità competenti nell’Unione.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070
L’articolo 1 sostituisce cinque allegati del regolamento del 2016:
- allegato IV, dedicato ai risultati dei portafogli di riferimento a fini di vigilanza per il rischio di credito;
- allegato V, che disciplina strumenti e portafogli di riferimento per il rischio di mercato;
- allegato VI, con le istruzioni per i modelli di segnalazione;
- allegato VII, con la mappa dei modelli e dei relativi output;
- allegato X, contenente i portafogli di convalida SBM.
Rischio di credito: istruzioni generali e portafogli LDP/HDP
Le istruzioni generali dell’allegato IV precisano che devono essere segnalate solo le controparti e i portafogli per i quali esiste un’esposizione effettiva alla data di riferimento. Non sono oggetto di segnalazione le controparti o i portafogli senza esposizione. Le informazioni vanno rese solo per le esposizioni sulle quali l’autorità competente ha approvato un modello interno per il calcolo degli RWA; restano escluse le esposizioni trattate con metodo standardizzato e quelle per cui sia stato autorizzato un utilizzo parziale del metodo standardizzato.
Dati da segnalare nei modelli C 101, C 102 e C 103
Nel modello C 101, relativo ai dettagli delle esposizioni nei Low default portfolios per controparte, si richiede l’indicazione di dati anagrafici/tecnici della controparte e dei principali parametri di rischio:
- classe di esposizione;
- rating interno e data dell’ultimo rating;
- PD;
- status di default;
- esposizione originaria, esposizione dopo CRM prima dei fattori di conversione, CCF, EAD;
- valore delle garanzie;
- LGD ipotetiche senior garantite/non garantite e con o senza clausola di negative pledge;
- LGD complessiva, durata e RWA.
Il modello C 102, relativo ai LDP a livello di portafoglio, disciplina il numero di debitori, PD, PD senza misure di vigilanza, PD senza MoC e misure di vigilanza, esposizioni, CCF, EAD, garanzie, LGD, durata, perdite attese, accantonamenti, RWA e RWA secondo il metodo standardizzato. Sono previste omissioni per alcuni dati quando il modello approvato non consente di separare la parte garantita da quella non garantita o quando il portafoglio è basato su criteri di assegnazione dei finanziamenti specializzati.
Nel modello C 103, dedicato agli High default portfolios, si applicano in larga misura le stesse regole del C 102, ma si aggiungono i tassi di default dell’ultimo anno e degli ultimi 5 anni, nonché le regole di calcolo del tasso di perdita dell’ultimo anno e degli ultimi 5 anni, con particolare attenzione alla gestione delle esposizioni tornate in bonis e al trattamento dei default multipli.
Dettagli su PD, LGD, default e perdite
Le istruzioni chiariscono che:
- la PD utilizzata è quella impiegata per il calcolo degli RWA, al netto degli effetti di eventuali misure ex articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- la PD senza misure di vigilanza esclude fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure equivalenti imposte dalle autorità competenti, ma include il MoC aggiunto dall’ente;
- la PD senza MoC e misure di vigilanza esclude sia il MoC sia le misure di vigilanza;
- per la LGD valgono regole analoghe, con ulteriore distinzione della componente recessione;
- se l’ente non è in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, il campo può essere lasciato vuoto o indicato come "NULL".
I tassi di default e di perdita sono definiti in modo dettagliato, con un’attenzione specifica alla costruzione delle serie storiche, alla riconciliazione con la definizione di default applicabile e all’uso di eventuali variabili proxy quando l’ente non dispone dei dati completi richiesti dal CRR.
Modello C 105: definizione e mappatura dei modelli interni
Il nuovo modello C 105.01 richiede di censire i modelli interni approvati dall’autorità competente, indicando ID, nome, parametro di rischio IRB (PD, LGD o CCF), EAD, dati di calibrazione per i modelli PD, tasso di rientro in bonis, tasso di recupero e durata del recupero per i modelli LGD, nonché informazioni sulla decisione congiunta tra autorità competente su base consolidata e autorità del paese ospitante. È inoltre richiesta la segnalazione delle maggiorazioni RWA, intese come incrementi diretti dell’RWA dovuti a prudenza interna o a misure di vigilanza.
Il modello C 105.02 collega ogni portafoglio al relativo modello interno, riportando EAD e RWA per ciascuna combinazione portafoglio/modello. Il modello C 105.03 collega ogni modello interno ai paesi in cui sono situate le filiazioni rilevanti, tramite codice ISO del paese di ubicazione dell’ente.
Rischio di mercato: struttura generale e definizioni
L’allegato V introduce una sezione di istruzioni generali con definizioni puntuali di data di inserimento in portafoglio, IMV, VaR, sVaR, IRC, CTP, APR, PV, ATM/OTM/ITM, long/short, CDS, ASA e SBM. Sono disciplinate anche le date dell’esercizio di analisi comparativa:
- 30 gennaio 2025: data di inserimento in portafoglio;
- 6 febbraio 2025, ore 17:30 CET: data di riferimento dell’IMV e dell’SBM iniziale;
- 28 febbraio 2025: data di invio IMV, SBM iniziale e convalida SBM;
- 2 giugno 2025: data di riferimento iniziale delle misure di rischio;
- 13 giugno 2025: data di riferimento finale delle misure di rischio e dell’ASA finale;
- 18 luglio 2025: data di invio delle misure di rischio e dell’ASA finale.
Regole operative per la valutazione e la modellizzazione
Le istruzioni impongono che, salvo eccezioni espressamente previste, le posizioni siano registrate alla data di inserimento in portafoglio e restino invariate per tutta la durata dell’esercizio. Le valutazioni iniziali di mercato devono essere trasmesse all’autorità competente, accompagnate da una nota esplicativa contenente i fattori di rischio, il modello di pricing, gli input VaR, le fonti dati e ulteriori informazioni su ipotesi e specifiche tecniche.
Sono esclusi i costi di funding; il rischio di controparte e il CVA non devono essere considerati nella valutazione dei portafogli. Per i CDS sono stabilite convenzioni standard su cedola, scadenza, clausola di ristrutturazione, tipo di debito, data di efficacia e modalità di sconto. Le opzioni sono trattate come OTC, con regole specifiche su stile, scadenze, premio e calcolo della valutazione iniziale.
Elenco degli strumenti di riferimento
La sezione 2 dell’allegato V elenca un ampio set di strumenti standardizzati, raggruppati per:
- azioni;
- tassi di interesse;
- cambi;
- merci;
- spread creditizio;
- CTP.
Per ciascuno strumento sono indicati, tra l’altro, direzione della posizione, importo nozionale, sottostante, scadenza, valuta ABE, eventuali barriere, strike, convenzioni di pagamento e specifiche di mercato. Tra gli strumenti vi sono futures, opzioni call/put, swap su tassi, swaption, prodotti auto-callable, forward valutari, CDS singoli e indici iTraxx, nonché strumenti su CTP con punti di attacco e distacco e tasso di recupero fisso ove richiesto.
Portafogli individuali, multistrumento e aggregati
Le sezioni 3 e 4 dell’allegato V definiscono i portafogli individuali e multistrumento per cui vanno forniti VaR, sVaR, SBM, DRC, RRAO e, nei casi pertinenti, IRC o APR. La sezione 5 aggrega i portafogli per macro-categorie: azioni, tassi, cambi, merci, spread creditizio e CTP. Le istruzioni precisano in quali portafogli è richiesta l’IRC o l’APR e come convertire i risultati tra valuta di segnalazione e valuta del portafoglio ABE tramite il tasso di cambio a pronti BCE.
Modelli di segnalazione per il rischio di mercato
L’allegato VI dettaglia i modelli C 106.00, C 106.01, C 107.01, C 107.02, C 108.00, C 109.01, C 109.02, C 109.03, C 110.01, C 110.02, C 110.03, C 120.01, C 120.02, C 120.04, C 120.05 e C 120.06. Tali modelli coprono:
- IMV e motivi di esclusione;
- sensibilità al rischio per strumento;
- metodologia VaR/sVaR e maggiorazioni regolamentari;
- serie temporali di profitti e perdite per il VaR storico;
- dettagli IRC e CT;
- composizione SBM/OFR;
- dati JTD lordi per DRC;
- OFR ASA per SBM, DRC e RRAO.
Le istruzioni distinguono sempre tra risultati nella valuta di segnalazione e nella valuta del portafoglio ABE, e definiscono il trattamento dei fattori di rischio, delle classi, delle categorie di merito di credito, degli identificativi aggiuntivi e degli scenari di correlazione.
Portafogli di convalida SBM
L’allegato X introduce portafogli di convalida dell’SBM composti da strumenti di riferimento con sensibilità e posizioni di curvatura predeterminate, utilizzati per testare la corretta implementazione del metodo basato sulle sensibilità. Per questi portafogli sono fornite istruzioni specifiche sulle informazioni da trasmettere e sui risultati da segnalare, in particolare con modello C 120.02 limitato ai risultati nella valuta di segnalazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070
L’articolo 1 sostituisce gli allegati IV, V, VI, VII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 con i testi riportati negli allegati I, II, III, IV e V del nuovo regolamento, aggiornando portafogli di riferimento, modelli e istruzioni di segnalazione.
Aggiornamento delle istruzioni per il rischio di credito
Le nuove istruzioni precisano la segnalazione nei Low default portfolios (LDP) e High default portfolios (HDP), includendo dati su PD, LGD, CCF, EAD, RWA, perdite attese, accantonamenti, durata e tassi di default/perdita su 1 anno e su 5 anni. Viene chiarito quando alcuni campi possono essere omessi, ad esempio nei portafogli garantiti o nei portafogli regolamentari per finanziamenti specializzati.
Nuovi obblighi informativi su PD, LGD e misure prudenziali
Per l’analisi comparativa del rischio di credito, gli enti devono segnalare separatamente PD e LGD senza misure di vigilanza, senza margine di cautela (MoC) e, per la LGD, anche senza componente recessione. È richiesto inoltre di indicare le maggiorazioni RWA e, nei modelli interni, l’ID del modello assegnato dall’autorità competente; per i dati non isolabili si applica la regola generale di lasciare il campo in bianco o indicare "NULL".
Sezione rischio di mercato: date, strumenti e portafogli
L’allegato V fissa le date dell’esercizio: inserimento in portafoglio il 30 gennaio 2025, riferimento IMV e SBM iniziale il 6 febbraio 2025 ore 17:30 CET, invio IMV il 28 febbraio 2025, inizio RM il 2 giugno 2025, riferimento finale RM e ASA finale il 13 giugno 2025, invio RM/ASA il 18 luglio 2025. Sono elencati numerosi strumenti standardizzati per azioni, tassi, cambi, merci, spread creditizi e CTP, con istruzioni di pricing, convenzioni di mercato e regole di esclusione/inclusione.
Nuovi modelli per VaR, sVaR, IRC, CT e ASA
Gli allegati VI e VII ridefiniscono la struttura dei modelli C 106.00, C 106.01, C 107.01, C 107.02, C 108.00, C 109.01-109.03, C 110.01-110.03 e C 120.01-120.06, distinguendo tra risultati nella valuta di segnalazione e nella valuta del portafoglio ABE. Sono specificate le metodologie ammesse, i dettagli di calcolo, le serie temporali di profitti e perdite, i dati richiesti per IRC e negoziazione di correlazione, nonché le informazioni per SBM, DRC e RRAO.
Applicazione e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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