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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1397

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1397 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 come additivo nutrizionale, alla sua estensione dell’uso e all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 348/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, ne estende l’uso all’acqua di abbeveraggio e ne autorizza anche l’impiego come aromatizzante, oltre ad autorizzare la L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. La Commissione recepisce il parere EFSA, che non ha evidenziato rischi per animali, consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha segnalato un rischio per inalazione per la variante prodotta da Escherichia coli, imponendo misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento disciplina inoltre obblighi di etichettatura, condizioni d’uso, limiti e metodi di analisi, prevede periodi transitori per lo smaltimento delle scorte e abroga il regolamento (CE) n. 348/2010.

Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del regolamento (CE) n. 348/2010.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai produttori e utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 o da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189, per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda sia l’uso come additivo nutrizionale, nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, sia, per la L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, l’uso come additivo organolettico nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Sono previste condizioni specifiche anche per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, con esclusione dell’impiego come aromatizzante in tale matrice. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; contiene regimi transitori per i prodotti già immessi sul mercato prima del 26 ottobre 2020.

Rinnovo e autorizzazione della L-isoleucina come additivo per mangimi

Il regolamento della Commissione 2020/1397 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione prende atto dei pareri EFSA del 28 gennaio 2020 e conclude che, alle condizioni d’uso previste, la L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 non presenta effetti negativi per animali, consumatori o ambiente; per la prima variante, però, è segnalato un rischio da inalazione per gli utilizzatori, che impone misure di protezione specifiche.

Ambito di autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", ed estende l’uso all’acqua di abbeveraggio. La stessa sostanza è anche autorizzata come additivo organolettico, nel gruppo funzionale "aromatizzanti". Inoltre, la L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 è autorizzata come additivo nutrizionale per tutte le specie animali.

Condizioni di impiego e limitazioni

Per l’uso nutrizionale, l’allegato consente la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio e prescrive che le istruzioni per l’uso indichino condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua. Per l’uso come aromatizzante, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio; tuttavia, ciò non esclude il suo impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. L’Autorità non ha ritenuto necessario fissare un tenore massimo per l’uso nutrizionale, ma ha raccomandato di considerare l’apporto complessivo di aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare quando la supplementazione avvenga tramite acqua di abbeveraggio.

Etichettatura, sicurezza e protezione degli operatori

Il regolamento impone un avviso standard in etichetta: in caso di supplementazione con L-isoleucina, specialmente nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per l’uso come aromatizzante, l’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %; se tale valore è superato, l’etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sul piano della sicurezza per gli utilizzatori, il testo richiede che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione dell’additivo assicurino un’esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale.

Metodi analitici e controlli

L’allegato rinvia alla monografia "L-isoleucine monograph" del Food Chemical Codex per l’identificazione della sostanza e prevede, per la quantificazione, metodi di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica o fotometrica. Sono specificate diverse matrici di analisi: additivo, premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua; per alcune determinazioni è richiamato il regolamento (CE) n. 152/2009 sui metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali.

Regime transitorio e abrogazione

L’articolo 2 introduce tre finestre transitorie per i prodotti contenenti L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, consentendone l’immissione sul mercato e l’uso fino a esaurimento scorte se prodotti ed etichettati prima del 26 aprile 2021, del 26 ottobre 2021 o del 26 ottobre 2022, a seconda della destinazione a specifiche categorie di animali e della conformità alle regole previgenti. L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 348/2010. L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo e nuova autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 come additivo nutrizionale della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi" e ne estende l’uso all’acqua di abbeveraggio. La stessa sostanza è inoltre autorizzata come additivo organolettico del gruppo funzionale "aromatizzanti". L’articolo 1 autorizza anche la L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo nutrizionale per tutte le specie animali.

Condizioni d’uso e requisiti tecnici

L’allegato consente l’immissione sul mercato e l’uso della L-isoleucina come additivo costituito da un preparato. Per l’uso nutrizionale, l’additivo può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio; le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua. Per l’uso come aromatizzante, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela, con indicazione sull’etichetta del tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12 %; se tale soglia è superata, l’etichetta delle premiscele deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Avvertenze sanitarie e protezione degli utilizzatori

Per entrambe le varianti autorizzate, il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale. Per la L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, la Commissione richiama espressamente il pericolo in caso di inalazione per i manipolatori.

Etichettatura e avvertenze nutrizionali

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per l’impiego nutrizionale deve essere indicato il tenore di L-isoleucina. Nel caso di utilizzo come aromatizzante, l’indicazione del tenore raccomandato e delle informazioni supplementari sull’etichetta è funzionale al controllo dell’impiego.

Metodi di analisi

L’allegato richiama il metodo di identificazione basato sulla monografia "L-isoleucine monograph" del Food Chemical Codex. Per la quantificazione dell’isoleucina sono indicati metodi cromatografici a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica o fotometrica, con specifiche distinte per additivo, premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua, e con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 per alcune matrici.

Periodo di autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 ottobre 2030 per le autorizzazioni riportate nel testo.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che la contengono, purché prodotti ed etichettati prima del 26 aprile 2021, del 26 ottobre 2021 o del 26 ottobre 2022 a seconda che siano destinati rispettivamente a prodotti già conformi, ad animali da produzione alimentare o ad animali non da produzione alimentare.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 348/2010, che aveva autorizzato per dieci anni la L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e stabilisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimiadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute animale

Testo integrale

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