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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1398

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1398 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli e che abroga il regolamento (CE) n. 886/2009 (titolare dell’autorizzazione All-Technology Ireland Ltd.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, confermandone l’uso nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. La Commissione si basa sul parere EFSA, che esclude effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni autorizzate, ma segnala possibili rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori. Vengono mantenute le dosi precedentemente stabilite e sono introdotte misure di protezione per gli operatori. Contestualmente, il regolamento (CE) n. 886/2009 è abrogato.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, con abrogazione del regolamento (CE) n. 886/2009.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare al preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 impiegato nei mangimi destinati ai cavalli. Riguarda il titolare dell’autorizzazione All-Technology Ireland Ltd., gli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano l’additivo e le premiscele, nonché gli utilizzatori finali esposti ai rischi derivanti dalla manipolazione. L’autorizzazione è rinnovata alle condizioni dell’allegato e ha efficacia nell’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono previsti specifici requisiti di impiego, sicurezza e etichettatura/istruzioni; il precedente regolamento autorizzativo è abrogato.

Rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1398 della Commissione rinnova l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 per l’impiego nei mangimi destinati ai cavalli. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e prende atto del parere EFSA favorevole sotto il profilo della sicurezza, pur con raccomandazioni specifiche per la tutela degli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti della decisione

La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi destinati all’alimentazione animale. Il preparato era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 886/2009 e il titolare dell’autorizzazione ha presentato domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata della documentazione prescritta dal paragrafo 2.

Nel parere del 12 novembre 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso autorizzate, l’additivo non produce effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori e ambiente. Tuttavia, ha rilevato che la sostanza può essere moderatamente irritante per gli occhi e potenzialmente sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; per questo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Ambito di autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, collocandolo nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’impiego autorizzato riguarda i cavalli.

Condizioni tecniche, dosaggi e prescrizioni operative

L’allegato definisce la composizione del prodotto come preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 in polvere o granulato, con tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. Il livello minimo di impiego nel mangime completo è fissato a 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Sono inoltre previste prescrizioni operative importanti per gli operatori del settore dei mangimi:

  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • devono essere adottate procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Metodo di analisi e identificazione

L’allegato richiama i metodi di analisi per il controllo dell’additivo:

  • conteggio mediante metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo, secondo EN 15789:2009;
  • identificazione mediante reazione a catena della polimerasi, secondo CEN/TS 15790:2008.

Durata dell’autorizzazione e abrogazione del precedente regolamento

Il periodo di autorizzazione termina il 26 ottobre 2030. Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento (CE) n. 886/2009, in coerenza con il rinnovo dell’autorizzazione disposto dal nuovo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", per l’impiego nei mangimi destinati ai cavalli, alle condizioni tecniche e d’uso fissate nell’allegato.

Presupposti del rinnovo e valutazione EFSA

La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione prevista dal paragrafo 2. L’EFSA, nel parere del 12 novembre 2019, ha concluso che l’additivo non ha effetti negativi su salute degli animali, salute dei consumatori o ambiente, ma che può essere moderatamente irritante per gli occhi e potenzialmente sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Poiché l’additivo e le premiscele possono comportare rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Conferma delle dosi autorizzate

Poiché l’EFSA non è stata in grado di concludere sulla nuova dose minima proposta, il regolamento mantiene le dosi precedentemente stabilite nell’allegato, con tenore minimo pari a 1 × 10^9 CFU/g di additivo e tenore d’impiego nel mangime completo pari a 1,6 × 10^9 CFU/kg con umidità al 12%.

Obblighi informativi e istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, al fine di garantire un impiego conforme e sicuro.

Durata dell’autorizzazione e scadenza

Nell’allegato è indicato il termine finale del periodo di autorizzazione: 26 ottobre 2030.

Abrogazione del precedente atto

L’articolo 2 dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 886/2009, che aveva originariamente autorizzato il preparato per dieci anni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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