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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1400

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1400 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, alle condizioni dell’allegato, l’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi per specifiche specie avicole, confermando la sua funzione di colorante. La Commissione, sulla base dei pareri EFSA, conclude che l’additivo non presenta effetti negativi per animali, consumatori o ambiente, ma richiede misure di protezione per gli utilizzatori e ne vieta l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento/commercializzazione delle scorte conformi alla precedente disciplina.

Autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi per determinate specie avicole, con divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio e previsione di un periodo transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, per riflesso, agli utilizzatori finali nell’alimentazione animale nell’Unione europea. Riguarda l’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico, classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti, con autorizzazione limitata a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e/o da ingrasso, alle condizioni dell’allegato. È espressamente escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con regole transitorie per prodotti immessi sul mercato prima del 26 aprile 2021 e del 26 ottobre 2021, utilizzabili fino al 26 ottobre 2021 e al 26 aprile 2022 rispettivamente.

Autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1400 della Commissione attua il regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi destinati all’alimentazione animale. In base ai pareri dell’EFSA e alla valutazione della Commissione, l’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico viene autorizzato come additivo per mangimi per determinate specie avicole, con funzione di colorante nell’ambito degli additivi organolettici.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE e l’autorizzazione di nuove utilizzazioni. L’additivo era già autorizzato a tempo indeterminato per il pollame ai sensi della vecchia direttiva e successivamente iscritto nel registro come prodotto esistente. È stata poi presentata domanda di autorizzazione per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per la rivalutazione dell’uso nei mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e da ingrasso.

Valutazione scientifica e ragioni della decisione

Nei pareri dell’8 marzo 2016 e del 12 novembre 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non produce effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente. Ha inoltre rilevato l’assenza di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea, ma non ha potuto esprimersi in modo conclusivo sul rischio per inalazione per gli utilizzatori. Per questo la Commissione ritiene necessarie adeguate misure di protezione della salute umana. L’EFSA ha anche confermato l’efficacia del prodotto nel conferire colore agli alimenti di origine animale e non ha richiesto un monitoraggio specifico post-immissione sul mercato.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

La Commissione respinge l’autorizzazione per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. La motivazione è di natura prudenziale: l’uso contemporaneo nell’acqua e nei mangimi renderebbe difficile rispettare i tenori massimi per i carotenoidi e le xantofille, anche considerando la possibile presenza di altri additivi analoghi nei mangimi. L’aumento delle modalità di somministrazione farebbe crescere il rischio di superamento dei limiti autorizzati.

Condizioni di autorizzazione e specie interessate

L’allegato delimita l’autorizzazione a specifiche categorie avicole:

  • polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, con tenore massimo di 15 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità;
  • galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, con tenore massimo di 5 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità.

Per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso sono inoltre indicati livelli massimi di residui nel prodotto animale:

  • 20 mg/kg nel tuorlo, tessuto umido;
  • 8 mg/kg nel fegato, tessuto umido;
  • 2,5 mg/kg nel tessuto cutaneo/adiposo, tessuto umido.

Identificazione della sostanza e requisiti tecnici

L’additivo è identificato come 2a160f. L’allegato precisa che si tratta di estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico, formula chimica C32H44O2, numero CAS 1109-11-1, forma solida prodotta mediante sintesi chimica, con criteri di purezza almeno pari al 97% (tutti gli isomeri). È inoltre indicato che l’ossido di trifenilfosfina (TPPO) deve essere ≤ 100 mg/kg.

Prescrizioni di uso, etichettatura e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, l’additivo deve essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. In tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori; se ciò non basta, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi per la protezione di occhi, pelle e vie respiratorie.

Periodo transitorio

Per evitare impatti immediati sulle scorte già prodotte, il regolamento introduce un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 secondo la normativa previgente possono essere commercializzate e utilizzate fino al 26 ottobre 2021. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021 secondo la normativa previgente possono invece essere commercializzati e utilizzati fino al 26 aprile 2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti", alle condizioni indicate nell’allegato.

Divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

La sostanza autorizzata non deve essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.

Condizioni tecniche di impiego e specie destinatarie

L’allegato limita l’uso a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, con tenori massimi pari a 15 mg/kg di mangime completo per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e 5 mg/kg per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova.

Residui e caratteristiche del prodotto

Per i polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso sono indicati livelli massimi di residui di 20 mg/kg nel tuorlo, 8 mg/kg nel fegato e 2,5 mg/kg nel tessuto cutaneo/adiposo, in tessuto umido. L’additivo è identificato con numero 2a160f, formula chimica C32H44O2, numero CAS 1109-11-1, forma solida prodotta mediante sintesi chimica e purezza minima pari al 97% (tutti gli isomeri).

Obblighi di etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.

Forma di commercializzazione

L’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico deve essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Periodo transitorio

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 conformemente alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020 possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 26 ottobre 2021. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021 conformemente alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 26 aprile 2022.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura e uso dei mangimi

Testo integrale

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